Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001

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Legge regionale 19 novembre 2001, n. 32.

Norme in materia di valutazione di insindacabilita’ dei Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. La presente legge, a salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale dall’articolo 122, comma 4 della Costituzione, definisce le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilita’ dei Consiglieri regionali.

Art. 2.

(Principi)

1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attivita’ che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonche’ quelle collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.

3. Il Consiglio regionale e’ l’organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.

Art. 3.

(Valutazione di insindacabilita’)

1. Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti all’autorita’ giudiziaria per le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni, ne da’ immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita’ e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilita’ del Consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all’Autorita’ giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.

Art. 4.

(Istruttoria)

1. La Giunta per le elezioni è l’organismo interno consiliare che ha il compito di procedere all’istruttoria della valutazione di insindacabilita’ e di riferire al Consiglio ai fini dell’assunzione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 novembre 2001

Enzo Ghigo


DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE