Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001
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Legge regionale 19 novembre 2001, n. 32.
Norme in materia di valutazione di insindacabilita dei Consiglieri regionali,
ai sensi dellarticolo 122, comma 4, della Costituzione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La presente legge, a salvaguardia dellautonomia e dellindipendenza
riservata ai componenti del Consiglio regionale dallarticolo 122, comma
4 della Costituzione, definisce le procedure per il giudizio di valutazione
di insindacabilita dei Consiglieri regionali.
Art. 2.
(Principi)
1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per
le opinioni espresse nellesercizio delle loro funzioni.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attivita
che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle
attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione
e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia,
nonche quelle collegate da nesso funzionale con lesercizio delle attribuzioni
proprie dellorgano legislativo regionale.
3. Il Consiglio regionale e lorgano competente a valutare la insindacabilità
della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
Art. 3.
(Valutazione di insindacabilita)
1. Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti allautorita
giudiziaria per le opinioni espresse nellesercizio delle sue funzioni,
ne da immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il
quale investe della questione il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita
e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la
insindacabilita del Consigliere, il Presidente del Consiglio regionale
trasmette immediatamente la deliberazione allAutorita giudiziaria titolare
del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.
Art. 4.
(Istruttoria)
1. La Giunta per le elezioni è lorganismo interno consiliare che ha il
compito di procedere allistruttoria della valutazione di insindacabilita
e di riferire al Consiglio ai fini dellassunzione della deliberazione
di cui allarticolo 3, comma 2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 novembre 2001
Enzo Ghigo
DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE