Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2001, n. 43 - 4413
Legge 8/11/2000 n. 328 relativa alla realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali. Indirizzi operativi per lapplicazione
del DM 21/5/2001 n. 308 attuativo della legge - Approvazione
A relazione dell Assessore Cotto :
Vista la legge 8/11/2000 n. 328, avente ad oggetto la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, che attribuisce alle
regioni specifici compiti e funzioni in materia;
visto il decreto ministeriale attuativo 21/5/2001 n. 308, riguardante i
requisiti minimi strutturali e organizzativi per lautorizzazione dei servizi
e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, emanato ai sensi
dellart. 11 della legge;
visto, altresì, lart. 8 - comma 3, lettera f) - della legge quadro, ove
si prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo
Stato, definiscano i criteri per lautorizzazione, laccreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei servizi;
dato atto che lAssessorato alle Politiche Sociali sta approntando il testo
della legge regionale di recepimento e tenuto conto che le difficoltà interpretative
rappresentate da più parti, ed espressamente dal Comune di Torino e da
alcune Aziende Sanitarie Locali, rendono necessaria, nelle more dellemanazione
della normativa regionale, la formulazione di adeguati chiarimenti, per
favorire unapplicazione coerente ed uniforme delle nuove disposizioni
sul territorio piemontese;
esaminato lallegato A, ad oggetto Indirizzi operativi per la prima applicazione
del DM 21/5/01 n. 308", e ritenuto che le indicazioni contenute in tale
documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
siano appropriate per disciplinare le attività di realizzazione e di gestione
delle strutture socio-assistenziali, sia operanti che di nuova istituzione,
nelle more del recepimento della Legge n. 328/2000 e dei relativi decreti
attuativi;
vista la legge 8/11/2000 n. 328
visto il DM 21/5/2001 n. 308
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di approvare, nelle more dellemanazione della legge regionale di recepimento
della Legge 3/11/2000 n. 328 e dei relativi decreti attuativi, gli Indirizzi
operativi per la prima applicazione del DM 21/5/2001 n. 308", contenuti
nellallegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
Indirizzi operativi per la prima applicazione
Il 28/11/2000 è entrata in vigore la legge 8/11/2000 n. 328 Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e le relative disposizioni debbono essere recepite con proprie leggi e
provvedimenti amministrativi dalle regioni.
Le regioni, gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici, il terzo settore
e le parti sociali sono chiamati a partecipare in vari modi e a differenti
livelli alla realizzazione degli interventi secondo le attribuzioni definite
dalla legge e in base ad indirizzi e criteri emanandi attraverso atti governativi
e regolamentari di attuazione.
Tra questi, per quanto riguarda lo specifico settore delle strutture destinate
alle fasce deboli , assume una fondamentale rilevanza il Decreto Ministeriale
21/5/2001 n. 308 Regolamento concernente requisiti minimi strutturali
e organizzativi per lautorizzazione allesercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dellart. 11
della legge 8/11/2000 n. 328".
Si tratta del provvedimento con il quale lo Stato definisce per la prima
volta, in forma integrata e con una visione unitaria, i requisiti strutturali
e organizzativi riguardanti i presidi socio-assistenziali, intervenendo,
così, rispetto alle regole adottate, in materia, dalle diverse regioni
e dalla Regione Piemonte che ha fortemente innovato la propria normativa
in questo campo, nel corso degli anni 90.
Tra le numerose tipologie residenziali disciplinate dalla normativa vigente,
il D.M. 308/01 non richiama le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
per le quali si ritengono tuttora applicabili i parametri di cui al D.P.C.M.
22/12/89 e s.m.i., mentre accorpa in quattro gruppi le restanti strutture,
precisamente:
* Strutture a carattere comunitario
* Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera
* Strutture residenziali protette
* Strutture a ciclo diurno
Di fatto, la normativa piemontese appare abbastanza evoluta e la generalità
dei presidi socio-assistenziali possiede perciò le caratteristiche necessarie
per poter entrare nelle nuove classificazioni tipologiche.
Tuttavia, confrontando i requisiti strutturali vigenti in Piemonte con
quelli previsti dal D.M. 308/01, si rilevano alcune differenze su cui appare
opportuno soffermarsi per valutare i prevedibili effetti e definire i possibili
indirizzi applicativi sulla base di scelte meditate e omogenee.
Le variazioni in questione assumono un valore relativo se si considerano
quelle recuperabili attraverso limitate ridefinizioni normative, come nel
caso della capacità ricettiva delle strutture a carattere comunitario,
o confermando soddisfacenti soluzioni alternative già in essere, come nel
caso della consistenza degli impianti di elevazione, mentre presentano
invece maggior criticità di risoluzione, se si considera il rapporto tra
servizi igienici e camere nei nuclei delle Residenze Assistenziali Flessibili
(RAF) e delle Residenze Assistenziali (RA).
Per quanto riguarda i requisiti organizzativi, si osserva che le disposizioni
regionali raggiungono un elevato livello di dettaglio, sostanzialmente
coerente con le previsioni del decreto.
Passando ad esaminare gli ambiti e le modalità di applicazione delle nuove
disposizioni, occorre fare riferimento al combinato disposto normativo
dellart. 11 della L. 328/00 e del decreto attuativo, nel suo insieme.
Tale articolo, al 2° comma, stabilisce che i requisiti minimi nazionali
trovano immediata applicazione per i servizi e strutture di nuova istituzione
e la decorrenza dellobbligo non può che riferirsi alla data di entrata
in vigore del decreto stesso, ovverosia il 12/8/2001, che affida alle regioni
il compito di definire le condizioni in base alle quali le strutture sono
considerate di nuova istituzione.
Al riguardo, si ritiene che questo termine possa rivestire un significato
esteso e allo stesso tempo riferito sia alla fase della progettazione,
dellacquisizione di pareri e di rilascio di concessioni edilizie, sia
alla fase costruttiva, sia, infine, al positivo espletamento degli adempimenti
richiesti per lautorizzazione al funzionamento di un qualsiasi presidio
socio-assistenziale.
Il termine utilizzato lascia supporre che il legislatore abbia voluto riconoscere
una propria discrezionalità alle regioni nella individuazione degli stadi
del processo realizzativo, da assumere come riferimento per stabilire se
le strutture debbano ritenersi o meno istituite, poiché ha anche espressamente
affermato, allart. 1 del decreto, che il recepimento regionale dei requisiti
minimi avviene in relazione alle esigenze locali e che ladeguamento
ai medesimi può essere previsto anche in regime di deroga.
Volendo ora delineare i possibili ambiti applicativi, se appare inopportuna
e dispendiosa lapplicazione dei nuovi requisiti per gli interventi in
corso di esecuzione o almeno appaltati, alla stessa stregua vale la pena
di considerare se sia conveniente far introdurre i requisiti in questione
nei casi in cui i medesimi interventi siano oggetto di progettazione.
Relativamente ai progetti in corso, si conviene di fare salvi quelli che,
alla data di entrata in vigore del D.M. 308/01, avevano conseguito la prescritta
concessione edilizia comunale, correlata con la presentazione degli elaborati
corrispondenti al livello definitivo previsto dalla L. 109/94 e s.m.i.
evitando, in tal modo, sia laggravamento dei costi di redazione, sia la
ripetizione delle procedure concessorie. Questa soluzione può riguardare
qualsiasi progetto di presidi socio-assistenziali, indipendentemente dai
soggetti attuatori e dalla concessione di finanziamenti regionali.
Per i presidi in costruzione nel momento dellentrata in vigore di nuove
disposizioni, come è già accaduto in occasione dellemanazione delle DD.G.R.
n. 38/92 e n. 41/95, lAmministrazione regionale ha consentito il completamento
dei lavori, a condizione che gli interventi possedessero i requisiti strutturali
richiesti dalla normativa vigente allatto dellapprovazione del relativo
progetto o dellassegnazione dei contributi, e tale soluzione appare tuttora
congrua.
Proseguire in questa direzione significa porsi nel solco della continuità
interpretativa, in coerenza anche con la ratio della norma, ma è non meno
importante considerare come il recepimento e lapplicazione delle nuove
disposizioni rappresenti un obiettivo di miglioramento delle caratteristiche
delle strutture, dal quale deriva un innalzamento della qualità dellassistenza
erogabile, che potrà trovare adeguato riconoscimento sia nellistituto
dellaccreditamento sia nelle priorità di scelta effettuate dallutenza.
Pertanto, i titolari di progetti concessionati e di interventi avviati
prima del 12/8/2001 valuteranno levidente interesse ad unimmediata applicazione
dei nuovi parametri e potranno prevedere, ovunque possibile, il rapporto
stabilito dal D.M. 308/01 per quanto riguarda i bagni di servizio delle
camere, ricordando che ladozione delle misure in questione riveste carattere
di priorità per i nuclei destinati allaccoglienza alberghiera, quali le
R.A. e le R.A.A., per comprensibili motivi correlati con la piena fruibilità
da parte degli ospiti autosufficienti.
Lintroduzione dei nuovi parametri è particolarmente raccomandata per gli
interventi comunque assistiti da contribuzione regionale e che, al 12/08/2001,
non risultavano ancora progettati al livello definitivo di cui alla L.
109/94 e s.m.i.
Analogo comportamento potrà essere seguito relativamente allattivazione
dei servizi e presidi per i quali non occorra mettere in atto o riferirsi
a procedimenti di concessione edilizia e similari, in quanto le relative
attività socio-assistenziali hanno luogo in immobili già esistenti, potendosi,
in tali casi, fare riferimento alle istanze di autorizzazione presentate
allautorità competente al rilascio.
Chiarito, quindi, quali sono i riferimenti realizzativi e progettuali che
non si identificano nella nuova istituzione di servizi e strutture, si
evince che per tutti gli altri interventi, comunque avviati dopo il 12
agosto 2001, trovano immediata applicazione, ai sensi dellart. 11, 2°
comma - 1° capoverso, della L. 328/2000, i requisiti minimi stabiliti dal
D.M. 308/2001.
A completamento della disamina delle disposizioni aventi una immediata
rilevanza ai fini applicativi, si reputa utile soffermarsi sui procedimenti
inerenti lautorizzazione dei presidi socio-assistenziali, normati dagli
articoli 4 e 8 del decreto, nonché dallart. 11 della legge.
Al riguardo, rilevato come la competenza ad autorizzare risulti attribuita
ai Comuni, dallart. 4, peraltro confermando il trasferimento previsto
dalla legge, si osserva che la norma può risultare applicabile in assenza
di una disciplina regionale, dovendosi, in caso contrario, applicare
le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate
prima dellentrata in vigore della legge n. 328/2000", come previsto dallart.
8.
Poiché la Regione Piemonte ha specificamente normato la materia, la competenza
non viene esercitata dai Comuni fino allemanazione della legge regionale
di recepimento della legge e del decreto.
Quindi, a fronte della nuova istituzione di servizi e strutture, individuate
come detto precedentemente, lautorizzazione allesercizio continua ad
essere rilasciata secondo le modalità di cui allart. 8, ferma restando
lapplicazione dei requisiti minimi.
Unultima notazione interpretativa riguarda ancora lart. 11, 2° comma
della legge, ed espressamente la disposizione che recita per i servizi
e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge,
i Comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo
ladeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito
da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
La materia del rilascio di autorizzazioni provvisorie sarà disciplinata
dalla legge regionale o dai provvedimenti amministrativi di recepimento
della legge e del decreto in argomento, che definiranno tempi e modalità
delladeguamento dei servizi e delle strutture esistenti, nonché le fattispecie
in cui questo istituto potrà trovare applicazione.
Si richiama, infine, il rispetto della norma contenuta nellart. 8, 2°
comma del decreto, riguardante, da un lato, il divieto di aumentare la
capacità ricettiva nelle strutture in cui questa risulta superiore a quella
fissata nellallegato A e con camere fino ad un massimo di quattro posti
letto e, dallaltro, lobbligo di organizzare lattività per nuclei funzionali
fino a 30 ospiti.
del D.M. 21/5/2001 n. 308.