Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001

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Comune di La Loggia (Torino)

Modifica allo Statuto comunale

Dopo il Capo III - Referendum e diritto di accesso - del Titolo II - Partecipazione popolare - della Parte II - Ordinamento funzionale - è aggiunto il seguente capo:

Capo IV - Difensore civico

Articolo 68 bis - Difensore civico

1. Mediante stipula di convenzioni con la Provincia o altri enti locali, il Comune può procedere all’istituzione in forma associata di un difensore civico.

2. Il difensore civico svolge compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, di propria iniziativa o sulla base delle istanze pervenute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’articolo 127 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con le convenzioni di cui al comma 1, sono definite le modalità di nomina, la durata in carica, la sede, i mezzi di funzionamento e le modalità operative di svolgimento delle funzioni assegnate.

4. Il difensore civico, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera in piena autonomia rispetto agli organi politici e gestionali e, senza alcun onere né formalità, ha accesso agli atti amministrativi dell’ente. Ha inoltre titolo a richiedere e ottenere dai funzionari e dall’amministrazione comunale chiarimenti, dati e notizie in loro possesso.

5. Il difensore civico relaziona almeno annualmente al Consiglio comunale sull’attività svolta, con riferimento agli eventuali abusi, disfunzioni, ritardi, e carenze rilevate nei confronti dei cittadini ed ai rimedi adottati dall’amministrazione comunale.

6. Il Comune, nei rapporti con i cittadini, garantisce in ogni circostanza, mediante adeguate forme di pubblicità ed informazione, la possibilità per chiunque di ricorrere al difensore civico.