Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2001
Comune di Bogogno (Novara)
Statuto comunale
INDICE GENERALE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo Pretorio
Art.6 Stemma e Gonfalone
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art.7 Organi
Art.8 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 8 Consiglio Comunale
Art. 10 Sessioni e convocazioni
Art.11 Commissioni
Art. 12 Gruppi consiliari
Art. 13 Consiglieri
Art.14 Diritti e Doveri dei Consiglieri
Art. 15 Il Sindaco
Art. 16 Attribuzioni di Amministrazione
Art. 17 Attribuzioni di vigilanza
Art. 18 Attribuzioni di organizzazione
Art. 19 Linee programmatiche di mandato
Art. 20 ViceSindaco
Art. 21 Cessazione dalla carica
Art. 22 Impedimento permanente del Sindaco
Art. 23 Mozione di sfiducia
Art. 24 Giunta Comunale
Art. 25 Nomina della Giunta Comunale
Art. 26 Attribuzioni
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 27 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 28 Principi e criteri organizzativi
Art. 29 Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 30 Segretario Comunale
Art. 31 Ruolo e funzioni
Art. 32 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 33 Dipendenti comunali
CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 34 Servizi pubblici comunali
Art. 35 Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 36 Società per azioni o a responsabilità limitata
CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
Art. 37 Convenzioni
Art. 38 Consorzi
Art. 39 Accordi e Conferenze
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE -
CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 40 Partecipazione dei cittadini
Art. 41Referendum comunale
Art. 42 Associazionismo
Art. 43 Volontariato
CAPO II DIRITTO DACCESSO E DINFORMAZIONE DEL CITTADINO
Art. 44 Accesso agli atti
Art. 45 Diritto di informazione
TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 46 Finanza e Contabilità
Art. 47 Ordinamento tributario
Art. 48 Bilancio e Rendiconto di Gestione
Art. 49 Disciplina dei contratti
Art. 50 Revisione economico-finanziario
Art. 51 Principi generali del controllo interno
Art. 52 Tesoreria
TITOLO VI NORME FINALI
Art. 53 Modifiche dello Statuto
Art. 54 Entrata in vigore dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Comunità di Bogogno è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art.2
Finalità
1.Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione Italiana e della Dichiarazione universale dei diritti delluomo.
2.Il Comune ricerca la cooperazione e la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla attività amministrativa.
3.In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale, delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
d)la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e)il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
f)la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione.
Art.3
Programmazione e forme di cooperazione.
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali presenti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art.4
Territorio e sede comunale
1.La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Arbora, Montecchio e Bogogno e dai cascinali sparsi storicamente riconosciuti dalla Comunità.
2.Il territorio del Comune si estende per ha 843 e confina con i Comuni di Agrate Conturbia, Cressa, Suno, Veruno e Borgomanero.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nellagglomerato di Bogogno, chè il capoluogo.
4.Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sala consiliare del Centro Sociale Cesare Pavese. In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.
5.La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.
Art.5
Albo Pretorio
1.La giunta individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2.La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3.il Segretario dellente cura laffissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art.6
Stemma e Gonfalone
1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di BOGOGNO.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 7 agosto 1992.
3. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove esita un interesse pubblico.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art.7
Organi di governo
1.Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco
2.Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, è lorgano di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
3.Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività di impulso e propositiva nei confronti del Consiglio.
Art.8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dallautore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato lavviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
5. Il componente dellorgano deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dallorgano deliberante. E completato con gli elementi necessari al perfezionamento dellatto pubblico amministrativo, tra i quali lesito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro lapprovazione dellatto.
8. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dellordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.
9. Loriginale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi alloriginale dal segretario comunale o dal dipendente dellufficio segreteria da lui delegato.
Art.9
Il Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dallassessore più anziano di età. Al fine di potere assumere lufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che lassessore devono essere anche consiglieri comunali.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4.Il Consiglio Comunale per tutti gli atti di propria competenza assume anche gli eventuali impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
5. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dellorgano, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale alluopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
8. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art.10
Sessioni e convocazioni
1.Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2.Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione
3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di ventiquattro ore
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nellordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. I lavori sono presieduti dal Sindaco.
5. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione può avvenire almeno ventiquattrore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima nel caso di sessioni ordinarie; due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 12 ore prima nei casi si convocazione durgenza.
7. La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione".
8. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono assolti dal Vice sindaco in caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni rimozione o decesso del Sindaco.
Art.11
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire Commissioni.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistemo di rappresentanza plurima o per delega.
3. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso organo consiliare, con le modalità previste dal regolamento. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente allamministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità e idoneità allespletamento dellincarico.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco o gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. Ove saranno istituite commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo la Presidenza sarà attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Art.12
Gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei consigliere, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino formati di almeno 2 consiglieri.
Art.13
I Consiglieri
1.La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano lintera comunità.
2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale cessano dalla carica nei casi di incompatibilità prevista dalla legge, e in caso di morte";
4 Il consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive dal Consiglio è dichiarato decaduto;
5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa dufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. E pronunciata dal Consiglio non prima di dieci giorni dallavvenuta notifica della relativa proposta;
6. La valutazione dellaccertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in consiglio in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento.
7. Alla surroga dei consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta;
8. E facoltà di ogni singolo consigliere presentare per iscritto, e presentare al Consiglio le dimissioni dalla carica; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede, non oltre dieci giorni dalla presentazione allUfficio protocollo, alla surroga.
9.La surrogazione del Consigliere deceduto deve avvenire entro dieci giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.
10.La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue lultimo.
11.I Consiglieri Comunali hanno titolo ad un gettone di presenza per leffettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.
12.Il gettone di presenza, può essere a richiesta trasformato in indennità di funzione, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.
Art.14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono disciplinati dal regolamento.
2.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi nei modi e con i limiti previsti dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.
3.Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Sindaco
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina lordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina lordine del giorno dei lavori.
5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche lincarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
6. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
Art. 16
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di essi a singoli assessori o consiglieri. In particolare il Sindaco:
a. dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
c. convoca i comizi per i referendum previsti dallart.18 del D.lvo 267/2000
d.
emana le ordinanze con tingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie
o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di
emergenza di cui allart.50 del D.Lvo 267/2000.
e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo.
f. conferisce e revoca al segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni.
g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili.
Art.17
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali. le sistituzioni e le società per azioni, apparteneti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente, o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, le indagini e le verifiche amministrative sullattività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume inziiative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuattivi espressi dalla giunta.
Art.18
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consilgieri ;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliarti e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
Articolo 19
Linee Programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante tutto il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti entro venti giorni dallavvenuta notifica di deposito nella segreteria comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui allart. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale lapprovazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Articolo 20
Vicesindaco
1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. Lincarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dallesercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dallassessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
Art.21
Cessazione dalla carica
1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
Art. 22
Impedimento permanente del Sindaco
1. Limpedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei allamministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
2. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Art. 23
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art.24
Giunta Comunale
1.La giunta comunale è lorgano di governo che collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o Statuto, al Sindaco e ai responsabili di servizi.
2.Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente
Art.25
Nomina della Giunta Comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiori a quattro di cui il Vice-Sindaco di nomina sindacale.
2. Due assessori possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la loro delega.
4. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
5. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
6. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dallincarico con comunicazione diretta al Sindaco.
Art.26
Attribuzioni
1.La Giunta Comunale, che agisce con provvedimenti deliberativi collegiali, compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Essa riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
2.La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, ai responsabili dei servizi."
3.La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi, al Segretario comunale.
c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) definisce condizioni per accordi, approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, ed in materia urbanistica approva i piani di edilizia privata convenzionata previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le competenze consiliari;
f) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e riservati su proposta del responsabile del servizio interessato;
h) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) approva il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici e privati nei casi non disciplinati dallapposito regolamento o non previsti nei documenti programmatici di bilancio;
n) decide in ordine alla controversie che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dellente in merito alle competenze funzionali;
o) adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
p) Autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dellente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dellente.
4. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche alleventuale impegno di spesa.
Art.27
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti allordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere linserimento allordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con lintervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità dellindirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, lassessore anziano. Lanzianità tra gli assessori è determinata dalletà.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 28
Principi e criteri organizzativi
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dellarea direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. Lesercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. Lesercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nellinteresse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 29
Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sullordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
Art.30
Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti allAlbo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri dufficio.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per lesercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art.31
Ruolo e funzioni
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellUfficio di Segretario generale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e dei servizi e dagli altri regolamenti nonchè tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.
6. Nel caso sia istituita la figura del direttore generale, le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
7. Quando non risulta stipulata una convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere attribuite al Segretario Comunale sentita la Giunta.
Art. 32
Responsabili degli uffici e dei servizi
1.La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa ladozione di atti e provvedimenti che impegnano lamministrazione verso lesterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nellambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7.I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare la funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.In caso di assenza dei responsabili la responsabilità è attribuita al direttore per quanto di competenza.
8. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dellattività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato.
Art. 33
Dipendenti comunali
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sullordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 34
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Art. 35
Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
3. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 36
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
CAPO III
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
Art. 37
Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 38
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 39
Accordi e Conferenze
1. Laccordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché allattuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione lazione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per lapprovazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3.Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 40
Partecipazione dei cittadini
1. Lamministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allattività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dellamministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare lintervento dellorgano competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte allamministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente lesercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
Art. 41
Referendum comunale
1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lindizione del referendum può essere chiesta anche dal 30% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.
6. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 42
Associazionismo
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
Art. 43
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dellAmministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
CAPO II
DIRITTO DACCESSO E DINFORMAZIONE
DEL CITTADINO
Art. 44
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale lufficio competente a trattare laffare, il responsabile del procedimento, il responsabile dellistruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
4. LUfficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzatO al fine di garantire lesercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 45
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nellambito della sede municipale, denominato Albo Pretorio. Può essere effettuata, a seconda dellinteresse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Laffissione viene curata dal segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 46
Finanza e Contabilità
1. Nellambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina lordinamento contabile del Comune.
4. Nellambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese dufficio.
Art. 47
Ordinamento tributario
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 48
Bilancio e Rendiconto di Gestione
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.
3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 49
Disciplina dei contratti
1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, allassunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Art. 50
Revisione economico-finanziaria
1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione .
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nellambito del Comune.
Art. 51
Principi generali del controllo interno
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui allart. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per lambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.
Art.52
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere e tenute a dare comunicazione allente 15 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 53
Modifiche dello Statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 54
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo lespletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione allalbo pretorio del Comune.