Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Comunicato dell’Assessore Regionale all’Urbanistica

L.R. 8 luglio 1999, n. 19 - Applicazione dell’art. 12 concernente l’adeguamento dei piani regolatori generali alle definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici riportate nel regolamento edilizio tipo approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte

Ai Presidenti delle Comunità Montane della Regione
Piemonte

LORO SEDI

A seguito delle richieste di specificazione pervenute in merito ai contenuti dell’art. 12 della l.r. 19/99, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sull’applicazione di tale disposto.

a) Premessa

E’ necessario premettere che l’adeguamento dei piani regolatori alle definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici riportati nel regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte presuppone, anzitutto, l’esistenza di un regolamento edilizio comunale vigente già adeguato alle definizioni menzionate: non potendo introdurle nei vecchi regolamenti che non possono essere variati (cfr. art. 12, c. 1), tutti i Comuni del Piemonte debbono quindi dotarsi di un nuovo regolamento edilizio che le contenga (cfr. art. 12, c.3).

Per tale adempimento non esistono termini di scadenza prefissati, mentre vi è l’obbligo di adeguare i nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le loro varianti generali, i cui progetti preliminari risultino deliberati dopo il 1° gennaio 2000 (cfr. art. 12, c.5 e istruzioni impartite con nota assessorile n. 1587 SP del 10 dicembre 1999).

Si sottolinea che l’adeguamento effettuato intervenendo prima sul regolamento edilizio e poi sullo strumento urbanistico ha una fondata motivazione: l’adozione delle nuove definizioni dei parametri riportate al titolo III° del regolamento edilizio tipo induce, quasi certamente, la necessità di riformulare il progetto di piano regolatore - almeno per quanto concerne le misure da attribuire alle entità fisiche che individuano e caratterizzano i diversi prodotti edilizi - ma, con elevata probabilità, implica anche aggiustamenti e/o integrazioni di norme. Il tutto porta a concludere che è vantaggioso che l’operazione sia effettuata in sede di revisione dei piani, vale a dire quando si forma una variante generale (o un nuovo piano), in cui tutte le specificazioni inerenti all’assetto del territorio possono essere globalmente e simultaneamente coordinate.

Tuttavia, non si può escludere che particolari situazioni locali consentano di effettuare l’adeguamento anche senza ricorrere ad una variante generale: in sintesi, l’adozione di una variante generale crea l’obbligo (per legge) ed offre l’opportunità (tecnica) dell’adeguamento, mentre l’adozione di altri tipi di variante può essere utilizzata quando il comune intenda effettuarlo volontariamente.

E’ comunque sempre necessario che gli adeguamenti degli strumenti urbanistici alle definizioni uniformate siano convenientemente evidenziati nei dispositivi dei provvedimenti di assunzione, in modo da consentire una inequivoca comprensione delle decisioni comunali e, di conseguenza, la eventuale espressione di osservazioni, da parte di chiunque, durante i tempi rituali di pubblicazione.

b) Istruzioni applicative.

A mente delle considerazioni svolte, un Comune, che sia dotato di regolamento edilizio vigente e di piano regolatore vigente e intenda iniziare la procedura di adeguamento ai disposti della L.R. 19/99, deve, anzitutto, dotarsi di un nuovo regolamento, conforme o non conforme a quello tipo, ove siano recepite obbligatoriamente le definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici da rispettare nell’edificazione. E’ intuitivo che, con altissima probabilità, tali nuove definizioni si porranno in contrasto, in tutto o in parte, con quelle contenute nel regolamento edilizio vigente e/o nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

Per il regolamento non vi sono problemi, poichè non è soggetto all’applicazione delle misure di salvaguardia, quindi il nuovo, al momento dell’approvazione, sostituisce il vecchio senza possibilità di sovrapposizione di norme; così non è per lo strumento urbanistico vigente, che non può essere sostituito dal regolamento edilizio. Se detto strumento urbanistico contiene, come prevedibile, anche disposizioni normative concernenti i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, quasi certamente, queste si pongono in contrasto con la nuova normativa imposta dalla legge, derivata dal testo del regolamento edilizio tipo ed inserita nel nuovo regolamento edilizio comunale. La soluzione (individuata all’art. 12, comma 4, della L.R. 19/99) è quella di sospendere la validità di tale normativa e di considerare trasferita, in via transitoria, nel nuovo regolamento quella dello strumento urbanistico vigente (utilizzando la procedura suggerita all’art. 27 bis del testo tipo), fino all’adeguamento di quest’ultimo.

c) Sintesi delle modalità operative

Riassumendo, per un Comune con regolamento edilizio vigente e piano regolatore generale vigente, la sequenza delle operazioni di adeguamento è la seguente:

1) conseguire l’approvazione, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 19/99, di un nuovo regolamento edilizio contenente le definizioni uniformate (art. 12, c.3) di cui al titolo III del regolamento edilizio tipo, introducendo la disposizione transitoria, di cui all’art. 27 bis del testo tipo, che ne sospende l’efficacia fino all’adeguamento dello strumento urbanistico generale, con contestuale rinvio a quelle non uniformate inserite nel piano regolatore vigente;

2) conseguire l’efficacia (entrata in vigore) del regolamento edilizio pubblicando per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la delibera di approvazione del medesimo;

3) adottare il progetto preliminare della variante di adeguamento del piano regolatore contenente una norma di rinvio alle definizioni uniformate presenti nel regolamento edilizio, delle quali era stata transitoriamente sospesa l’efficacia, e, contemporaneamente, abrogare l’art. 27 bis.

In pratica, le definizioni dei parametri e degli indici debbono trovare posto nel testo del regolamento edilizio mentre le misure e le modalità di applicazione dei medesimi debbono essere contenute nelle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori; queste ultime non debbono più riportare norme che siano identificate dalla legge quali contenuti dei regolamenti edilizi, come finora avvenuto.

d) Problemi di applicazione

L’approvazione di un nuovo regolamento edilizio è la prima azione fondamentale per la corretta applicazione della procedura illustrata. Infatti, qualora si intendesse adottare una variante al piano regolatore generale, contenente le definizioni uniformate, senza aver preventivamente operato la sostituzione del vecchio regolamento edilizio, si verificherebbe la seguente situazione: a partire dall’applicazione delle misure di salvaguardia, esisterebbero uno strumento urbanistico adeguato alle definizioni uniformate ed un regolamento vigente, redatto ex art. 33 della L. 1150/42, che ne conterrebbe altre certamente difformi. La situazione diverrebbe ancora più critica a piano regolatore approvato e perciò totalmente applicabile: il che sarebbe sufficiente ad inficiare la legittimità del rilascio degli atti autorizzativi in materia di edilizia, a disorientare gli operatori che agiscono in regime di iniziativa di parte (es: D.I.A.) e ad innescare contenzioso.

E’ quindi interesse dei Comuni che tale situazione non si configuri: la Regione, per parte sua, interverrà con accertamenti in sede di verifica delle varianti generali agli strumenti urbanistici, al fine di indirizzare a soluzione, nell’ambito del conseguente perfezionamento della documentazione proposta, eventuali procedure anomale, anche tenendo conto che la possibile “sanatoria” consiste nell’approvare un regolamento edilizio conforme a quello tipo, operazione che un Comune può fare autonomamente in tempi brevi.

Si raccomanda a tutte le Amministrazioni Comunali di seguire le istruzioni impartite e di consultare preventivamente gli Uffici per approfondire e risolvere eventuali casi particolari e si ricorda che il testo del Regolamento Edilizio Tipo è pubblicato sul supplemento al BUR n. 35 del 1° settembre 1999 e l’avviso di rettifica a pag. 54 del BUR n. 39 del 29.09.1999.

L’Assessore all’Urbanistica
Franco Maria Botta