Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2001, n. 16/R
Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di procedimento
di valutazione dincidenza
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Viste le direttive CE 43/92 e 42/2001
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-4406 del 12 novembre
2001
emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di valutazione dincidenza
in coerenza con quanto previsto allarticolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativo
ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa
sui siti di importanza comunitaria, come definiti al d.p.r. 357/1997, o
su zone di protezione speciale, come definite allarticolo 6 del d.p.r.
357/1997; ed elencati allallegato C del presente regolamento.
2. Fatta salva la regolamentazione a livello nazionale del procedimento
di valutazione dincidenza per le categorie progettuali riferibili al campo
di applicazione della normativa statale di competenza nazionale, le disposizioni
di cui al presente regolamento si applicano ai progetti riferibili alle
tipologie progettuali di cui agli allegati A e B della legge regionale
14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale
e le procedure di valutazione), attuativa delle previsioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento
per lattuazione dellart. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146).
Art. 2.
(Valutazione dincidenza di progetti)
1. Ai fini della valutazione dincidenza dei progetti non sottoposti a
VIA bensì al procedimento di verifica di cui allarticolo 10 della l.r.
40/1998, il proponente presenta allautorità competente alleffettuazione
del procedimento sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 40/1998
la seguente documentazione:
a) elaborati relativi al progetto preliminare;
b) relazione prevista allarticolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 40/1998,
integrata dagli elementi costitutivi di cui allallegato G del d.p.r. 357/1997,
come da allegato A al presente regolamento;
c) elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri
atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dellesercizio
dellopera o intervento.
2. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione dimpatto ambientale obbligatoria
ai sensi dellarticolo 12 della l.r. 40/1998, lo studio di impatto ambientale
deve contenere gli elementi di cui allallegato G del d.p.r. 357/1997.
Art. 3.
(Autorità competente)
1. Lautorità competente alleffettuazione degli adempimenti previsti dal
presente regolamento è quella individuata sulla base delle disposizioni
della l.r. 40/1998.
2. Per i progetti di competenza regionale, ai fini della composizione dellorgano
tecnico, si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 21-27037 del
12 aprile 1999 (L.r. n. 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione: individuazione organo tecnico
e prime disposizioni attuative) e s.m.i. Per ciascuna tipologia di progetto,
lelenco delle direzioni regionali interessate è integrata dalla direzione
competente per la pianificazione e gestione delle aree protette. La medesima
disposizione si applica nel caso di progetti sottoposti a valutazione dimpatto
ambientale obbligatoria ai sensi dellarticolo 12 della l.r. 40/1998.
Art. 4.
(Procedimento di valutazione dincidenza)
1. Il procedimento di valutazione dincidenza è previo rispetto a qualsiasi
procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione del
progetto e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive
autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire
ai fini della realizzazione e dellesercizio dellopera o intervento.
2. Lautorità competente, in relazione alla significatività dellintervento,
può prevedere ulteriori modalità di consultazione del pubblico interessato
alla realizzazione del progetto.
3. Il procedimento di cui allarticolo 2, comma 1 si conclude con il giudizio
di valutazione dincidenza, che viene reso obbligatoriamente nei 60 giorni
previsti per il procedimento di verifica di cui allarticolo 10 della l.r.
40/1998.
Art. 5.
(Realizzazione di progetti per motivi imperativi
1. Ai sensi dellarticolo 5, commi 8 e 9 del d.p.r. 357/1997, qualora,
nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito
ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il progetto debba essere
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi
motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano
ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della
rete Natura 2000 e ne danno comunicazione alla direzione regionale competente
per la pianificazione e gestione delle aree protette ai fini della comunicazione
al Ministero dellAmbiente.
2. Qualora nei siti ricorrano tipi di habitat naturali e specie prioritari
ai sensi del d.p.r. 357/1997 il piano o il progetto di cui sia stata valutata
lincidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato
soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute delluomo e
la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per lambiente,
ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico.
Art. 6.
(Compiti dellAgenzia regionale per la protezione
1. Lautorità competente allo svolgimento del procedimento di valutazione
dincidenza si avvale del supporto tecnico-scientifico dellARPA, previsto
dallarticolo 8, comma 1 della l.r. 40/1998.
2. LARPA assicura altresì il controllo delle condizioni ambientali previste
per la realizzazione delle opere e degli interventi. Dellesito di tali
controlli è data comunicazione allautorità competente allo svolgimento
del procedimento di valutazione dincidenza e alla direzione competente
per la pianificazione e gestione delle aree protette.
Art. 7.
(Norme transitorie)
1. Fino allapprovazione del regolamento che disciplini le procedure di
valutazione dincidenza relative a piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori di cui allarticolo
5, comma 2 del d.p.r. 357/1997, si applicano le disposizioni di cui allarticolo
20 della l.r. 40/1998. La relazione generale, contenente al suo interno
le informazioni relative allanalisi di compatibilità ambientale, ai sensi
dellarticolo 20, comma 2 della l.r. 40/1998, è integrata degli elementi
di cui allallegato G del d.p.r. 357/1997, come previsto dallallegato
B.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 novembre 2001
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI
- Inquadramento dellopera o dellintervento negli strumenti di programmazione
e di pianificazione vigenti.
- Normativa ambientale di riferimento vigente.
- Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
alle dimensioni e/o allambito di riferimento;
alle complementarietà con altri progetti;
alluso delle risorse naturali;
alla produzione di rifiuti;
allinquinamento e ai disturbi ambientali;
al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie
utilizzate.
- Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
le componenti abiotiche;
le componenti biotiche;
le connessioni ecologiche.
- Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico,
in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti
che il progetto può avere sullambiente e le misure che si intendono adottare
per ottimizzarne linserimento nellambiente e nel territorio circostante,
con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative
considerate ed alla scelta compiuta.
Allegato (fare riferimento al file PDF) B
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI
- Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi
principali nei confronti delle possibili modifiche dellambiente, con particolare
riferimento:
- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
- allambito di riferimento;
- alle complementarietà con altri piani;
- alluso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- allinquinamento e ai disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie
utilizzate.
- Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono
essere significativamente interessate dal piano o dal programma
- Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o
del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili
- Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nellambito
degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi
e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o
nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento
- Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale,
con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle
connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute
positive e negative sullambiente, derivanti dallattuazione del piano
o del programma
- Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del
piano o del programma
- Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli
impatti ambientali significativi derivanti dallattuazione del piano o
del programma
Allegato C
SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PROPOSTI ALLA UNIONE EUROPEA PER
LA COSTITUZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA EUROPEA COERENTE DI ZONE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE DENOMINATA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVA 92/43/CEE HABITAT)
Lelenco individua altresì le Zone di Protezione Speciale (ZPS) proposte
al Servizio Conservazione della Natura del Ministero dellAmbiente (Direttiva
79/409/CEE Uccelli)
allegato
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE DINCIDENZA.
di rilevante interesse
pubblico)
ambientale (ARPA))