Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 17-4252
Consepi S.p.A. - Riassetto societario - Approvazione di patto parasociale
con Finpiemonte S.p.A. e Sitaf S.p.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o lAssessore da lui
delegato, a stipulare con i rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. e di Sitaf
S.p.A. il patto parasociale, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità dei rapporti
fra le parti allinterno della compagine sociale di Consepi S.p.A..
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
PATTO PARASOCIALE
TRA
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale,
On. Enzo GHIGO a quanto infra autorizzato con deliberazione del........................
- da un lato -
Istituto Finanziario Piemontese - FINPIEMONTE S.p.A. con sede legale in
Galleria San Federico n. 54 Torino, in persona del suo legale rappresentante
Dott. Fabio PASQUINI
- da un lato -
SITAF S.p.A. Società Italiana Autostradale del Frejus, con sede legale
in Torino, via Lamarmora n. 18, in persona del suo legale rappresentante
Arch. Mario Virano
- dallaltro lato -
PREMESSO
a) che Regione Piemonte, SITAF S.p.A. e Finpiemonte sono azionisti della
CONSEPI S.p.A. con sede in Frazione Traduerivi n. 12;
b) che in base allart. 2 dello statuto sociale, CONSEPI S.p.A., tra laltro,
opera per la realizzazione di programmi di intervento affidati dalla Regione
Piemonte, dal Comune di Susa, dalle Comunità Montane e da altri Enti Pubblici
o società. In particolare la società promuove lattivazione di progetti
e programmazioni afferenti le politiche comunitarie, nazionali e regionali.
La società, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale
di sviluppo e del piano dei trasporti ai sensi dellart. 1 comma 2 della
L.R. 3 gennaio 1985 n. 1, promuove e sviluppa attività di studio, ricerca,
elaborazione progettuale, supporto amministrativo, di gestione operativa,
di sicurezza stradale e, più in generale, ogni azione idonea al raggiungimento
degli obiettivi di piano nei vari settori di competenza regionale. La società
presta particolare riguardo ai programmi di intervento Stato-Regione-Enti
Locali-Comunità Europea, per favorire e promuovere la cooperazione e lintegrazione
dei bacini economici transfrontalieri.
c) che alla data del 20.12.00 il capitale di CONSEPI S.p.A. era di L. 10.570.651.000
e risultava così sottoscritto:
Regione Piemonte 64,3640%
d) che, per far fronte ai progetti di riconversione ed ai nuovi investimenti
della società, lAssemblea Straordinaria degli Azionisti di CONSEPI S.p.A.
ha deliberato, in data 21.12.00 labbattimento del capitale a copertura
delle perdite pregresse fino a L. 8.032.400.000 ed il contestuale aumento
di capitale fino a L. 13.032.400.000, fissando al 31.07.01 il termine per
lesercizio del diritto di opzione riservato agli azionisti;
e) che alla data del 31.07.01 il suddetto diritto è stato esercitato per
intero da SITAF S.p.A. la quale ha contestualmente versato limporto di
L. 334.215.000 pari ai tre decimi e parzialmente dalla Regione per L. 397.636.000;
f) che nessun altro azionista ha esercitato il diritto di opzione;
g) che, alla suddetta data, risultano inoptate le azioni corrispondenti
allaumento di capitale non sottoscritto dagli azionisti di cui al precedente
punto e);
h) che Regione Piemonte, Finpiemonte e SITAF concordano sulla importanza
della partecipazione in CONSEPI S.p.A. in considerazione degli interventi
e delle attività economiche che questultima sarà chiamata ad espletare
e che la rendono uno strumento operativo idoneo al perseguimento dei rispettivi
fini istituzionali.
CONSIDERATO
* che CONSEPI S.p.A., accanto ad iniziative di indubbia e prevalente rilevanza
pubblica, ha in corso attività di più stretta pertinenza autostradale;
* che, per questa ragione, Regione e Finpiemonte ritengono opportuno giungere
ad un riequilibrio dellattuale assetto azionario in modo da farlo meglio
corrispondere agli interessi coinvolti nellesercizio dellimpresa;
* che, oltre a ciò, la società ha in previsione iniziative atte a valorizzare
la remuneratività dellattività aziendale nel suo complesso e che per una
corretta interpretazione di questa accentuata vocazione imprenditoriale
è auspicabile - a giudizio dei soci pubblici - un più fattivo coinvolgimento
del socio industriale;
* che, coerentemente, Regione e Finpiemonte hanno deciso di ridurre lincidenza
sul capitale sociale delle loro partecipazioni (senza però rinunciare al
controllo della società) così ponendo in essere la condizione per laccrescimento
della partecipazione della SITAF e dunque per un maggior impegno finanziario
e gestionale di SITAF nella società;
* che, dal canto suo SITAF S.p.A. ritiene che lattività di CONSEPI S.p.A.
si integri con quelle di esercizio autostradale e che, in particolare,
CONSEPI S.p.A. possa contribuire fattivamente al raggiungimento di due
obiettivi primari di SITAF, costituiti dalla sicurezza stradale e dallo
sviluppo del comprensorio di Susa;
* che, conseguentemente, SITAF S.p.A. ritiene utile un accrescimento della
sua partecipazione in CONSEPI S.p.A. e, per tale motivo ha già manifestato
il suo interesse a sottoscrivere le azioni non optate alla scadenza del
31.07.01;
* che Regione Piemonte, Finpiemonte e SITAF concordano sulla necessità
di perseguire gli obiettivi di politica aziendale correlati alla piena
attuazione del piano di riconversione e riqualificazione dellex area doganale
e che, a tal fine, hanno interesse a definire di comune accordo le rispettive
partecipazioni in CONSEPI S.p.A. e le relative modalità di gestione;
* che con il presente atto le parti intendono quindi sin dora disciplinare
i loro rapporti in ordine a partecipazioni azionarie e gestione della società
precisando i rispettivi diritti ed obblighi ed interessi.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
1. Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Partecipazioni azionarie
2.1 Le Parti si impegnano a far sì che, a completamento dellaumento di
capitale in corso, le rispettive partecipazione in CONSEPI S.p.A. siano
le seguenti:
- Regione Piemonte 42,7236 %
- Finpiemonte 7,3764 %
- SITAF 48,5176 %
2.2 Salvo disaccordo sui piani industriali collegati, anche eventuali successivi
aumenti di capitale dovranno essere sottoscritti in modo che Regione e
Finpiemonte abbiano, congiuntamente o singolarmente, il controllo della
società e la SITAF una sostanziale parità.
3. Assemblea della Società
3.1 Prima di ogni assemblea della Società le Parti si consulteranno al
fine di assumere, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme in sede
di voto.
3.2 Le Parti si impegnano a far sì che sugli argomenti di seguito elencati
le deliberazioni siano adottate di comune accordo: (a) materie di competenza
dellAssemblea straordinaria, (b) nomina dei consiglieri e dei sindaci,
(c) destinazione degli utili.
4. Consiglio di Amministrazione della Società
4.1 Con il rinnovo dellorgano gestionale attualmente in carica e per tutta
la durata del presente patto il Consiglio di Amministrazione della Società
sarà composto da sei membri.
4.2 Le Parti convengono che, con riferimento allassetto azionario quale
evidenziato al precedente paragrafo 2.1:
* due (2) membri del Consiglio di Amministrazione siano designati dalla
Regione
* un (1) membro sia designato da Finpiemonte;
* tre (3) membri siano designati da Sitaf S.p.A.
4.3 In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato di alcuno dei
membri del Consiglio di Amministrazione le parti, per quanto di rispettiva
competenza, si impegnano a far sì che il sostituto sia designato, anche
mediante cooptazione e ferma la successiva conferma assembleare, dallo
stesso soggetto che aveva provveduto alla designazione del membro cessato.
4.4 Sitaf prende atto che, quandanche la proporzione delle partecipazioni
del capitale sociale della Consepi detenute da Regione e Finpiemonte mutasse
in modo significativo rispetto allassetto azionario di cui al precedente
paragrafo 2.1, fermo il vincolo di conservazione della maggioranza assoluta
delle azioni, Regione e Finpiemonte si riservano di distribuire in modo
corrispondente al nuovo assetto azionario il numero dei membri nominati
da ciascuna di esse.
4.5 Le parti si impegnano a far sì che il Consiglio d Amministrazione della
Consepi elegga alla sua prima riunione:
* il Presidente, scegliendolo fra i due membri designati dalla Regione
nella persona da questultima indicata;
* lAmministratore delegato, scegliendolo fra i tre membri designati dalla
Sitaf nella persona da questultima indicata.
4.6 Le parti si impegnano inoltre a far sì che la ripartizione dei compiti
e dei poteri tra Presidente e Amministratore delegato avvenga, a cura del
Consiglio di Amministrazione della Consepi, in modo che al Presidente vengano
attribuiti:
* il potere di rappresentanza;
* la cura dei rapporti istituzionali con Amministrazioni pubbliche;
* il diritto di preventiva informazione sui rapporti contrattuali che si
intendano instaurare fra la Consepi, da un lato, e i soggetti direttamente
o indirettamente collegati con Sitaf, dallaltro;
* il diritto di preventiva informazione sui contratti che si intendano
concludere qualora gli stessi abbiano un valore superiore a 500 milioni
di lire;
e allAmministratore delegato venga attribuita la gestione ordinaria e
straordinaria della società.
4.7 Il Consiglio riserverà alla propria competenza, senza quindi facoltà
di delega a propri membri, ogni decisione concernente le materie sotto
elencate:
a) approvazione del budget annuale e determinazione dei mezzi finanziari
occorrenti per lo svolgimento delle attività;
b) definizione degli aspetti contenutistici sostanziali dei rapporti negoziali
e convenzionali con Amministrazioni pubbliche e supervisione delle relative
fasi esecutive od attuative;
c) acquisizione e cessione di partecipazioni, aziende o rami dazienda
ovvero partecipazioni (sotto qualsiasi forma tecnica) a joint ventures,
affitto (tanto nella qualità di parte locatrice, quanto nella qualità di
parte conduttrice) di aziende o di rami di aziende;
d) proposte di modifiche statutarie e operazioni straordinarie da sottoporre
allAssemblea;
e) contratti che comportino unitariamente un importo di ammontare superiore
a Lire 1 miliardo;
f) concessione di prestiti e rilascio a terzi di garanzie (reali o personali,
sotto qualsiasi forma tecnica) per importi superiori a Lire 1 miliardo;
g) accensione di finanziamenti e prestiti (sotto qualsiasi forma tecnica)
per importi superiore a Lire 1 miliardo;
h) spese di consulenza per importi superiori a lire 100.000.000;
i) compensi agli amministratori, ai sensi dellart. 2389, secondo comma,
cod. civ., nonché qualsivoglia forma di bonus od incentivazione in favore
degli amministratori;
j) affitti di beni immobili e/o beni strumentali di durata superiore a
nove anni;
k) assunzione di dirigenti ove non prevista nel budget annuale già approvato
e fissazione del loro compenso;
l) proposta di destinazione degli utili;
m) nomine cariche sociali ed attribuzioni di poteri;
Le deliberazioni del Consiglio menzionate alle lettere a), c), i), n) e
o) dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro membri,
in ogni altro caso - a parità di voti - prevale il voto del Presidente.
4.8 Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta
ogni tre mesi per essere informato dallAmministratore delegato sullandamento
gestionale della società.
5. Collegio sindacale della Società
5.1 A far data dal rinnovo del Collegio attualmente in carica e per tutta
la durata del presente patto i membri del Collegio Sindacale della Società
saranno designati come segue:
* un (1) Sindaco effettivo dalla Regione;
* un (1) Sindaco effettivo da Finpiemonte;
* un (1) Sindaco effettivo da SITAF cui spetterà la carica di Presidente;
* due (2) Sindaci supplenti da SITAF.
6. Diritti di prelazione
6.1 Con la sottoscrizione del presente patto parasociale, le Parti, ciascuna
per quanto di propria competenza, si concedono reciprocamente, tranne nei
casi di cessione a società controllate ai sensi dellart 2359 n. 1 cod.
civile, un diritto di prelazione per lipotesi di alienazione a terzi delle
azioni della Società da loro detenute nei termini e con le modalità seguenti.
6.2. Qualora una delle Parti intenda alienare o comunque disporre, sotto
qualsiasi forma, in tutto ovvero in parte delle azioni da essa detenute
nella Società, dovrà preventivamente comunicare per iscritto allaltra
parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, lofferta ricevuta - indicando
le azioni offerte, la natura del trasferimento, il nominativo del soggetto
cui intende trasferire, il prezzo da questo offerto e gli altri termini
e condizioni dellatto di disposizione.
6.3 Ove laltra parte intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà
darne notizia per iscritto allAlienante, a mezzo lettera raccomandata
A/R, da spedirsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dellofferta.
In caso di esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento delle
azioni della Società dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni, alle condizioni
indicate nella comunicazione relativa allofferta. Nel caso in cui laltra
parte non eserciti il diritto di prelazione, lAlienante sarà libero di
alienare al soggetto indicato nella comunicazione le azioni della Società
offerte in prelazione alle condizioni indicate nella comunicazione relativa
allofferta.
Qualora il trasferimento non venga perfezionato nei successivi 60 giorni,
o qualora siano modificate le condizioni, le azioni della Società saranno
nuovamente soggette alla prelazione di cui sopra.
6.4 Il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche nel caso in
cui le Parti intendano trasferire le azioni della Società a titolo gratuito
o senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche
per transazione, cessione dazienda o rami dazienda o cessione di beni,
apporto a società di capitale o di persone, assegnazione in sede di liquidazione
o per altre operazioni o atti che comunque comportino trasferimenti di
proprietà, usufruttto o attribuzione di diritti.
In tali casi la Parte che intende trasferire le proprie azioni ai sensi
del paragrafo precedente, dovrà previamente comunicare tale intenzione
allaltra Parte.
Nel caso questultima intenda esercitare il diritto di prelazione, le parti
nomineranno di comune accordo un arbitratore, il quale determinerà il prezzo
con equo apprezzamento ai sensi dellarticolo 1349 del codice civile.
6.5 In caso di mancato accordo sulla nomina dellarbitratore, questultimo
verrà nominato dal Presidente dellordine dei Dottori commercialisti di
Torino, su istanza della parte più diligente, conformemente a quanto previsto
nella parte rilevante dellarticolo 27 dello Statuto.
Le Parti si concedono fin dora unopzione di acquisto reciproco da esercitarsi
qualora una delle parti sia dichiarata fallita o venga sottoposta ad altra
procedura concorsuale, ovvero le azioni siano oggetto di sequestro e/o
di pignoramento.
La parte in bonis, previa nomina di un arbitratore che determinerà il prezzo
con equo apprezzamento ex articolo 1349 codice civile, avrà la facoltà
di esercitare lopzione ed acquistare le azioni, una volta versato il prezzo
determinato dallarbitratore.
6.6 Ai sensi del presente paragrafo, Regione e Finpiemonte assumono, rispetto
a Sitaf , veste unitaria di parte obbligandosi a concordare fra loro
lesercizio di ogni facoltà o potestà qui discipinata
7. Durata
7.1 Salvo quanto diversamente stabilito il presente patto parasociale produrrà
i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore per anni
sei ovvero, se intervenuta in data anteriore, fino alla sua modifica o
novazione sottoscritta dalle parti.
8 Statuto della Consepi
8.1 Le parti convengono di far sì che il Consiglio di Amministrazione della
Consepi convochi, nei modi e termini di legge e di statuto, unAssemblea
straordinaria - da tenersi entro giugno 2002 - per la modifica dello statuto.
8.2 In tale occasione lo statuto di Consepi dovrà essere modificato in
modo da riflettere, per quanto giuridicamente ammissibile, il contenuto
del presente patto
9 Modifiche dellaccordo
9.1 Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante
per le Parti qualora non risulti da atto scritto.
10 Clausola compromissoria
10.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla
validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale rituale composto di tre
arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da Regione e Finpiemonte
(1) e da Sitaf (1) il terzo - in funzione di Presidente - dai due arbitri
designati.
In caso di mancata designazione di una delle parti del proprio arbitro,
entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina da parte
dellaltra, ovvero di disaccordo degli arbitri sulla nomina del Presidente,
larbitro o il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Torino
su istanza della parte più diligente.
Sede dellarbitrato sarà Torino.
Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto in applicazione
degli articoli 806 e segg. c.p.c..
Torino, lì
Il Presidente della Regione Piemonte
Il Presidente della Finpiemonte S.p.A.
lAmministratore delegato della Sitaf S.p.A.
SITAF S.p.A. 22,2810%
Finpiemonte 11,9674%
Argofin
srl 1,2171%
Comune di Susa 0,1041%
Comunità Montana Bassa Valle di Susa 0,0526%
C.C.I.A.A.
di Torino 0,0080%
Federpiemonte 0,0058%
On. Enzo Ghigo
Dott. Fabio Pasquini
Arch. Mario Virano