Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Legge regionale 14 novembre 2001, n. 29.

Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1.

(Istituzione)

1. E istituita la Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)), come modificata dall’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47.

Art.2.

(Confini)

1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria, e Maranzana per la Provincia di Asti, sono individuati nell’allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio della Zona di salvaguardia è delimitato con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell’area.

Art.3.

(Finalità)

1. Le finalità della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:

a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;

b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali e legate all’utilizzo ecosostenibile delle risorse;

c) garantire forme d’uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali e tipiche del territorio;

d) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche;

e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni;

f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l’intero territorio del Bosco di Cassine e la sua complessità.

Art.4.

(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 sono esercitate direttamente dai comuni interessati in applicazione del piano di cui all’articolo 7.

2. L’assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed approva il programma di attività annuale e pluriennale, provvede alla trasmissione del piano d’area di cui all’articolo 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art.5.

(Norme di salvaguardia)

1. Sull’intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave;

b) aprire e gestire discariche;

c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica dell’area protetta.

2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio dell’area protetta devono corrispondere ai fini di cui all’articolo 3 e sono definiti nel piano d’area di cui all’articolo 7.

3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Fino all’approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.

4. Fino all’approvazione del piano d’area di cui all’articolo 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), aggiunto dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

5. Per le specie faunistiche presenti nell’area protetta ed elencate nell’allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. stesso.

Art.6.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

Art.7.

(Piano d’area)

1. La Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine è soggetta a piano d’area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

2. Il piano d’area, predisposto in collaborazione tra i comuni, le province e la Regione attraverso conferenze entro un anno dall’istituzione dell’area protetta, è trasmesso dall’assemblea dei sindaci alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alle Province di Asti ed Alessandria e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l’indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area definitivo al Consiglio regionale per l’approvazione.

4. Il piano d’area ha la validità, gli effetti, l’efficacia stabilite dall’articolo 23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

Art.8.

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. Le violazioni di cui all’articolo 5, comma 4, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia competente, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.

5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate) modificata dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all’articolo 7 sono introitate nel Bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello stato di previsione delle entrate così denominato: “Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali (leggi regionali 4 giugno 1975, n. 43 e 20 gennaio 1977, n. 7)”.

Art.9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’anno finanziario 2001 alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15190, n. 15315 e n. 15650, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2001 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 2001

Enzo Ghigo













Allegato A
(Art. 2)

PLANIMETRIA