Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
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Legge regionale 14 novembre 2001, n. 29.
Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art.1.
(Istituzione)
1. E istituita la Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine, ai sensi degli
articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme
in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate,
Zone di preparco, Zone di salvaguardia)), come modificata dallarticolo
4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47.
Art.2.
(Confini)
1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni
di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria,
e Maranzana per la Provincia di Asti, sono individuati nellallegata planimetria
in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio della Zona di salvaguardia è delimitato con opportuna
segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dellarea.
Art.3.
(Finalità)
1. Le finalità della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche
e storico-culturali del territorio;
b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali e legate
allutilizzo ecosostenibile delle risorse;
c) garantire forme duso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare
e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive
tradizionali e tipiche del territorio;
d) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio e ricerca, didattiche
e scientifiche;
e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive
modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione
degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, e 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni;
f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini
di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento lintero
territorio del Bosco di Cassine e la sua complessità.
Art.4.
(Gestione)
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie
per il conseguimento delle finalità di cui allarticolo 3 sono esercitate
direttamente dai comuni interessati in applicazione del piano di cui allarticolo
7.
2. Lassemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia
garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone ed
approva il programma di attività annuale e pluriennale, provvede alla trasmissione
del piano darea di cui allarticolo 7 alla Regione Piemonte ed assume
tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e gestionali.
Art.5.
(Norme di salvaguardia)
1. Sullintero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela dellambiente, della
flora e della fauna, è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave;
b) aprire e gestire discariche;
c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle
attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica dellarea protetta.
2. Luso del suolo e ledificabilità consentiti nel territorio dellarea
protetta devono corrispondere ai fini di cui allarticolo 3 e sono definiti
nel piano darea di cui allarticolo 7.
3. Le norme relative allutilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite
in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge
regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio
forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984,
n. 7. Fino allapprovazione del piano di assestamento forestale i tagli
boschivi sono regolati dalle norme vigenti.
4. Fino allapprovazione del piano darea di cui allarticolo 7 gli interventi
di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra
autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui
allarticolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dallarticolo
16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione
della provincia competente, ai sensi dellarticolo 94, comma 3, lettera
a) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative
per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aggiunto
dallarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
5. Per le specie faunistiche presenti nellarea protetta ed elencate nellallegato
D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni
di cui allarticolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. stesso.
Art.6.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sullarea di cui alla presente legge è affidata agli agenti
di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie caccia e pesca, al Corpo
forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui allarticolo
37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione
del patrimonio naturale e dellassetto ambientale).
Art.7.
(Piano darea)
1. La Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine è soggetta a piano darea
di cui allarticolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dallarticolo 7 della
legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. Il piano darea, predisposto in collaborazione tra i comuni, le province
e la Regione attraverso conferenze entro un anno dallistituzione dellarea
protetta, è trasmesso dallassemblea dei sindaci alla Regione. La Giunta
regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento e lo trasmette
ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alle Province di
Asti ed Alessandria e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione
Piemonte con lindicazione della sede in cui chiunque può prendere visione
degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta
giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita
la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta,
sottopone il piano darea definitivo al Consiglio regionale per lapprovazione.
4. Il piano darea ha la validità, gli effetti, lefficacia stabilite dallarticolo
23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite
dallo stesso articolo.
Art.8.
(Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 5, comma 1, lettere a)
e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni
ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale
rimosso o depositato.
2. Le violazioni al divieto di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c),
comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. Le violazioni di cui allarticolo 5, comma 4, comportano le sanzioni
previste dalle leggi in materia urbanistica.
4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino
che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in
apposito provvedimento della provincia competente, ai sensi dellarticolo
94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.
5. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per
lapplicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in
materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate) modificata
dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per laccertamento delle violazioni
e lapplicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano
le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai
sensi delle norme contenute nel piano di cui allarticolo 7 sono introitate
nel Bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello stato di previsione
delle entrate così denominato: Proventi connessi alle sanzioni amministrative
per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori
individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per
i territori istituiti in parchi o riserve naturali (leggi regionali 4 giugno
1975, n. 43 e 20 gennaio 1977, n. 7).
Art.9.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per lanno finanziario 2001 alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione
della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli
n. 15190, n. 15315 e n. 15650, dello stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per lanno 2001 in termini di competenza e di cassa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 novembre 2001
Enzo Ghigo
Allegato A
PLANIMETRIA
(Art. 2)