Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Comunicato del Presidente del Consiglio Regionale

Criteri per la redazione dei testi normativi in relazione alla cessazione del corso legale della Lira e all’entrata in vigore dell’Euro - ottobre 2001

Dal 1° gennaio 2002 non sarà più possibile fare riferimento alle lire nelle nuove leggi. Appare quindi necessario definire - analogamente a quanto già fatto nei due rami del Parlamento nazionale - criteri per la redazione dei testi normativi e per agevolare il passaggio dalla Lira all’Euro.

a) Tutte le norme regionali vigenti al 1° gennaio 2002 che prevedono importi in Lire devono essere intesi come riferimenti all’unità Euro e perciò dovranno essere lette in Euro: ne consegue che non sarà necessario riscrivere tutte le norme vigenti in Euro, applicando le regole di conversione fissate dal Regolamento comunitario 3 maggio 1998, n. 974 1

b) I progetti di legge presentati dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2001 che recano importi monetari, sia autorizzazioni di spesa, sia importi che non siano autorizzazioni di spesa (ad es. soglie di valore, tariffe, sanzioni, fasce di reddito, ecc.), devono essere espressi non solo in Lire, ma anche in Euro.

c) Per ciò che attiene ai progetti di legge regionale che verranno presentati dal 1° gennaio 2002, gli importi in essi contenuti dovranno essere espressi in Euro. Nel caso non siano indicate le cifre in Euro, si provvederà d’ufficio alla conversione secondo le regole predette.

d) La legge regionale di contabilità del 18 aprile 2001, n. 7, prevedendo l’introduzione nel sistema regionale della legge finanziaria quale strumento di manovra, impone di individuare il quadro delle risorse finanziarie per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Documento di Programmazione Finanziaria e in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale. Pertanto, nei progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa pluriennali espressi in Lire, i valori monetari relativi dovranno essere convertiti in Euro, secondo la regola di conversione con arrotondamento.

e) I progetti di legge, già licenziati dalle Commissioni consiliari e all’esame dell’Aula, contenenti elementi monetari difformi dai criteri sopra evidenziati, saranno adeguati, a cura delle Commissioni o dell’Aula, tramite i relativi uffici, prima della loro approvazione.

e.1) I progetti di legge presentati e assegnati alle Commissioni per il relativo esame, saranno resi conformi dalle stesse Commissioni con l’adeguamento degli importi in Euro. In particolare, nella costruzione dell’articolo finanziario e nella relazione tecnica a corredo dei progetti di legge, dal 1° novembre 2001 gli importi in Euro precederanno quelli espressi in Lire.

e.2) Particolare attenzione è da prestarsi nella formulazione degli emendamenti presentati sia in Aula, sia in Commissione. Gli emendamenti sostitutivi di importi espressi in Lire con importi espressi in Euro non hanno valore modificativo ai fini della loro ricevibilità. Qualora invece gli emendamenti sostituiscano un importo in Lire con un importo in Euro arrotondato, questi hanno contenuto sostanziale e pertanto modificativo del precedente importo.

e.3) Per ciò che concerne il coordinamento finale del testo - in armonia con le disposizioni previste dall’articolo 83 del nostro Regolamento - le Commissioni consiliari permanenti e l’Aula apportano tutte le modificazioni legate alla conversione degli importi. Ad esempio, in relazione agli allegati ad un progetto di legge, le tabelle riportanti anche un solo importo in Lire dovranno essere interamente sostituite con una nuova stesura espressa in Euro. In sede di coordinamento si prenderanno in esame le proposte di conversione di arrotondamento di limitato rilievo in rapporto alla somma indicata.

f) La conversione in Euro di cifre tonde espresse in Lire, applicando il tasso di conversione legale, dà luogo a cifre con decimali. In consonanza con i criteri per la redazione dei testi normativi dettati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, si richiama l’attenzione sull’opportunità di sostituire di volta in volta una cifra tonda espressa in lire con una cifra tonda espressa in Euro, valutando il prevalente interesse ad una maggiore chiarezza ed applicabilità della norma rispetto a quello della precisione matematica della conversione. A tale proposito si ritiene di individuare nell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 83 del nostro Regolamento, il soggetto preposto a valutare la prevalenza di tale interesse.

g) Le sanzioni pecuniarie, sia penali, sia amministrative, ai sensi dell’articolo 51, 3° comma del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, vanno arrotondate nell’importo in Euro, con il troncamento dei decimali. Quindi una determinata sanzione applicabile dal 1° gennaio 2002 comporta l’eliminazione delle due cifre decimali determinate dalla conversione delle Lire in Euro, in base al tasso di conversione di Lire 1936,27, senza operare l’arrotondamento. Ad esempio, la sanzione pecuniaria di Lire 600.000, convertita in 309,87 Euro, deve essere troncata a 309 Euro.

h) Nell’ambito dei documenti contabili, in particolare del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2001, sia con riferimento alle risorse finanziarie della Giunta, sia a quelle del Consiglio regionale, occorre precisare che la gestione relativa proseguirà in Lire fino alla sua rendicontazione nell’esercizio finanziario 2002.