Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
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Comunicato del Presidente del Consiglio Regionale
Criteri per la redazione dei testi normativi in relazione alla cessazione
del corso legale della Lira e allentrata in vigore dellEuro - ottobre
2001
Dal 1° gennaio 2002 non sarà più possibile fare riferimento alle lire nelle
nuove leggi. Appare quindi necessario definire - analogamente a quanto
già fatto nei due rami del Parlamento nazionale - criteri per la redazione
dei testi normativi e per agevolare il passaggio dalla Lira allEuro.
a) Tutte le norme regionali vigenti al 1° gennaio 2002 che prevedono importi
in Lire devono essere intesi come riferimenti allunità Euro e perciò dovranno
essere lette in Euro: ne consegue che non sarà necessario riscrivere tutte
le norme vigenti in Euro, applicando le regole di conversione fissate dal
Regolamento comunitario 3 maggio 1998, n. 974 1
b) I progetti di legge presentati dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2001
che recano importi monetari, sia autorizzazioni di spesa, sia importi che
non siano autorizzazioni di spesa (ad es. soglie di valore, tariffe, sanzioni,
fasce di reddito, ecc.), devono essere espressi non solo in Lire, ma anche
in Euro.
c) Per ciò che attiene ai progetti di legge regionale che verranno presentati
dal 1° gennaio 2002, gli importi in essi contenuti dovranno essere espressi
in Euro. Nel caso non siano indicate le cifre in Euro, si provvederà dufficio
alla conversione secondo le regole predette.
d) La legge regionale di contabilità del 18 aprile 2001, n. 7, prevedendo
lintroduzione nel sistema regionale della legge finanziaria quale strumento
di manovra, impone di individuare il quadro delle risorse finanziarie per
il periodo compreso nel bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
stabiliti nel Documento di Programmazione Finanziaria e in connessione
con lo sviluppo della fiscalità regionale. Pertanto, nei progetti di legge
recanti autorizzazioni di spesa pluriennali espressi in Lire, i valori
monetari relativi dovranno essere convertiti in Euro, secondo la regola
di conversione con arrotondamento.
e) I progetti di legge, già licenziati dalle Commissioni consiliari e allesame
dellAula, contenenti elementi monetari difformi dai criteri sopra evidenziati,
saranno adeguati, a cura delle Commissioni o dellAula, tramite i relativi
uffici, prima della loro approvazione.
e.1) I progetti di legge presentati e assegnati alle Commissioni per il
relativo esame, saranno resi conformi dalle stesse Commissioni con ladeguamento
degli importi in Euro. In particolare, nella costruzione dellarticolo
finanziario e nella relazione tecnica a corredo dei progetti di legge,
dal 1° novembre 2001 gli importi in Euro precederanno quelli espressi in
Lire.
e.2) Particolare attenzione è da prestarsi nella formulazione degli emendamenti
presentati sia in Aula, sia in Commissione. Gli emendamenti sostitutivi
di importi espressi in Lire con importi espressi in Euro non hanno valore
modificativo ai fini della loro ricevibilità. Qualora invece gli emendamenti
sostituiscano un importo in Lire con un importo in Euro arrotondato, questi
hanno contenuto sostanziale e pertanto modificativo del precedente importo.
e.3) Per ciò che concerne il coordinamento finale del testo - in armonia
con le disposizioni previste dallarticolo 83 del nostro Regolamento -
le Commissioni consiliari permanenti e lAula apportano tutte le modificazioni
legate alla conversione degli importi. Ad esempio, in relazione agli allegati
ad un progetto di legge, le tabelle riportanti anche un solo importo in
Lire dovranno essere interamente sostituite con una nuova stesura espressa
in Euro. In sede di coordinamento si prenderanno in esame le proposte di
conversione di arrotondamento di limitato rilievo in rapporto alla somma
indicata.
f) La conversione in Euro di cifre tonde espresse in Lire, applicando il
tasso di conversione legale, dà luogo a cifre con decimali. In consonanza
con i criteri per la redazione dei testi normativi dettati dai Presidenti
dei due rami del Parlamento, si richiama lattenzione sullopportunità
di sostituire di volta in volta una cifra tonda espressa in lire con una
cifra tonda espressa in Euro, valutando il prevalente interesse ad una
maggiore chiarezza ed applicabilità della norma rispetto a quello della
precisione matematica della conversione. A tale proposito si ritiene di
individuare nellUfficio di Presidenza, ai sensi dellarticolo 83 del nostro
Regolamento, il soggetto preposto a valutare la prevalenza di tale interesse.
g) Le sanzioni pecuniarie, sia penali, sia amministrative, ai sensi dellarticolo
51, 3° comma del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, vanno arrotondate
nellimporto in Euro, con il troncamento dei decimali. Quindi una determinata
sanzione applicabile dal 1° gennaio 2002 comporta leliminazione delle
due cifre decimali determinate dalla conversione delle Lire in Euro, in
base al tasso di conversione di Lire 1936,27, senza operare larrotondamento.
Ad esempio, la sanzione pecuniaria di Lire 600.000, convertita in 309,87
Euro, deve essere troncata a 309 Euro.
h) Nellambito dei documenti contabili, in particolare del Bilancio di
previsione dellesercizio finanziario 2001, sia con riferimento alle risorse
finanziarie della Giunta, sia a quelle del Consiglio regionale, occorre
precisare che la gestione relativa proseguirà in Lire fino alla sua rendicontazione
nellesercizio finanziario 2002.