Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
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Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.
Modifiche dellarticolo 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 Criteri
e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale
e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati, modificata dalla
legge regionale 4 agosto 1997, n. 42.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art.1.
1. Il comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
(Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata
dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è così sostituito:
1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od
essere inviate per via telematica, allOrgano competente entro il termine
di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina..
Art.2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dellarticolo
45, dello Statuto della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 novembre 2001
Enzo Ghigo