Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 novembre 2001, n. 14/R.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d’Orta, promulgato con D.P.G.R. n. 2906 del 1° luglio 1992.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il suo regolamento attuativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2906 del 1° luglio 1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-4191 del 22 ottobre 2001

emana

il seguente regolamento

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DISCIPLINANTE LA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO D’ORTA, PROMULGATO CON IL D.P.G.R. N. 2906 DEL 1° LUGLIO 1992.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d’Orta, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina.”

Art. 2.

1. ll comma 2 dell’articolo 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d’Orta, è sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, alle unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia lacuale di cui all’articolo 2, comma 4, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa) ad una velocità non superiore a 7 Km/h (4 nodi circa).”.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell’articolo 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d’Orta, è abrogato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 14 novembre 2001

Enzo Ghigo