Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Codice  15.9
D.D. 2 ottobre 2001, n. 867

Annullamento della disposizione contenuta in determinazione n. 891 del 23/11/1999 relativa all’ammissione al contributo di Lire 20.000.000 (cap. 11175/99) ex L.R. 28/93 Titolo III della Ditta L.M.Z. S.r.l. di Torino

Vista la L.R. 28/93, Titolo III, e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 35-27425 del 24 maggio 1999, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro n. 891 del 23.11.1999, con la quale si approvava la graduatoria delle istanze pervenute dal 3 giugno al 30 settembre 1999 ed ammesse al contributo regionale;

preso atto che fra i soggetti destinatari di contributo di cui alla citata graduatoria, l’impresa L.M.Z. S.r.l. di Torino risultava assegnataria di L. 20.000.000 per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 82) della richiamata graduatoria;

vista la nota prot. n. 1789/15.9 del 19 gennaio 2000, con la quale, nel comunicare l’ammissione al contributo di cui in argomento, si specificava tra l’altro che, decorsi 12 mesi dalla data di assunzione, in prossimità dell’atto di liquidazione del contributo, il Settore Servizi  alle politiche attive per l’occupazione e per la promozione dello sviluppo locale avrebbe richiesto ulteriore documentazione, necessaria al perfezionamento della pratica;

vista la regolare assunzione  del soggetto di cui sopra avvenuta in data 4 ottobre 1999;

visti la nota prot. n. 47577/15.9 del 9 ottobre 2000, con la quale si richiedeva la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo ed il mancato riscontro alla stessa;

vista la nota di sollecito prot. n. 34326/15/9 del 17 settembre 2001, con la quale si invitava l’impresa all’inoltro della documentazione necessaria entro 10 giorni dal ricevimento della stessa;

visto che detta nota, inviata con raccomandata R.R., non è stata ritirata dall’impresa succitata per trasferimento senza indicare il nuovo indirizzo;

considerato che, sulla base delle risultanze d’ufficio, l’impresa L.M.Z. S.r.l. di Torino è stata messa in liquidazione volontaria dall’1.2.2001 ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 2.7.2001;

considerato, pertanto, il venire meno del soggetto giuridico impresa, individuato dalla legge regionale di cui in parola quale soggetto dotato della titolarità del diritto all’ottenimento del contributo, determinando l’impossibilità alla erogazione dello stesso da parte della Regione  Piemonte al destinatario  per sopravvenuta inesistenza dello stesso;

risultando, dunque, opportuno provvedere all’annullamento della disposizione relativa all’ammissione a contributo della impresa L.M.Z. S.r.l. di Torino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93, come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

vista la L.R. n. 7/01;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 35-27425 del 24 maggio 1999;

determina

di annullare la disposizione contenuta nella determinazione n. 891 del 23.11.1999, relativamente all’ammissione a contributo regionale dell’impresa L.M.Z. S.r.l. di Torino per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 82) della richiamata graduatoria;

di registrare un’economia di spesa di L. 20.000.000 sul capitolo 11175/99 (impegno n. 365359);

di notificare il presente atto attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte, ai sensi dell’art. 21, c. 1, l. 1034/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale