Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 2-4237

Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera q). Finanziamento straordinario per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone colpite dal nubifragio del 8 luglio 1996. Prima individuazione dei soggetti e del fabbisogno finanziario. Criteri e modalita per l’approvazione e l’attuazione degli interventi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare il programma relativo alla prima individuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone colpite dal nubifragio del 8 luglio 1996. Di individuare gli Enti finanziati e l’importo ammissibile a finanziamento, complessivamente pari a lire 4.650.000.000 (Euro 2.401.524,58), di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione;

2) di approvare, in attuazione di quanto stabilito dal D.M. 270/Segr. del 19/06/1995, i criteri e le modalità per l’approvazione e l’attuazione degli interventi di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione;

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i. che gli interventi di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione devono pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4) di demandare a successivi provvedimenti la localizzazione della quota parte del finanziamento ancora a disposizione pari a lire 2.850.000.000 (Euro 1.471.902,16);

5) di demandare a successive deliberazioni della Giunta Regionale le richieste di accredito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Aree Urbane e dell’Edilizia Residenziale in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4219 del 10 marzo 1978.

Gli allegati “A” e “B” , di cui sopra, fanno parte integrante della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)