Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 2-4237
Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera q). Finanziamento straordinario
per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone
colpite dal nubifragio del 8 luglio 1996. Prima individuazione dei soggetti
e del fabbisogno finanziario. Criteri e modalita per lapprovazione e lattuazione
degli interventi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di approvare il programma relativo alla prima individuazione degli interventi
di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nelle zone colpite dal
nubifragio del 8 luglio 1996. Di individuare gli Enti finanziati e limporto
ammissibile a finanziamento, complessivamente pari a lire 4.650.000.000
(Euro 2.401.524,58), di cui allallegato A alla presente deliberazione;
2) di approvare, in attuazione di quanto stabilito dal D.M. 270/Segr. del
19/06/1995, i criteri e le modalità per lapprovazione e lattuazione degli
interventi di cui allallegato B alla presente deliberazione;
3) di stabilire, ai sensi dellart. 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179 e s.m.i. che gli interventi di cui allallegato A alla presente deliberazione
devono pervenire allinizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
4) di demandare a successivi provvedimenti la localizzazione della quota
parte del finanziamento ancora a disposizione pari a lire 2.850.000.000
(Euro 1.471.902,16);
5) di demandare a successive deliberazioni della Giunta Regionale le richieste
di accredito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione
Generale per le Aree Urbane e dellEdilizia Residenziale in conformità
alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4219 del 10 marzo 1978.
Gli allegati A e B , di cui sopra, fanno parte integrante della presente
deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
(omissis)