Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Legge regionale 14 novembre 2001, n. 26.

Nuova disciplina della cessione degli alloggi di proprieta’ regionale siti in Tortona in via Matteotti n. 13. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1993, n. 37.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1.

1. I profughi che all’entrata in vigore della presente legge risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti in Tortona, Via Matteotti 13, gia’ di proprieta’ dell’Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, possono chiedere, inoltrando domanda all’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Alessandria entro sei mesi dalla stessa data, la cessione in proprieta’ dell’alloggio locato. Le domande di cessione precedentemente presentate dagli aventi titolo sono prive di efficacia.

2. Il trasferimento in proprieta’ puo’ essere richiesto dai familiari conviventi, anche se non in possesso della qualita’ di profugo, purche’ legalmente residenti nell’alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se il profugo assegnatario e’ deceduto, il familiare legalmente residente nell’alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge puo’ inoltrare domanda di acquisto, documentando la qualita’ di profugo in capo al dante causa deceduto.

Art.2.

1. L’ATC della Provincia di Alessandria e’ autorizzata a compiere in nome e per conto della Regione tutti gli atti inerenti la cessione in proprieta’ degli alloggi facenti parte dell’immobile sito in Tortona, Via Matteotti 13, con l’osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

2. L’ATC della Provincia di Alessandria verifica che i soggetti che richiedono la cessione dell’alloggio locato siano in possesso della qualifica di profugo attestata dagli organismi competenti e degli altri requisiti previsti all’articolo 1.

Art.3.

1. Il prezzo di cessione in proprieta’ degli alloggi e’ determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da corrispondere in unica soluzione all’atto della stipulazione dell’atto di vendita o in forma rateale, con pagamento all’atto della stipulazione dell’atto di vendita di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu’ di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

2. Per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione dell’atto di vendita, e comunque fino a quando non sia stato pagato l’intero prezzo, l’alloggio acquistato non puo’ essere alienato a nessun titolo e su di esso non puo’ costituirsi alcun diritto reale di godimento.

3. Gli acquirenti hanno tuttavia facolta’ di locare l’alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione dell’ATC della Provincia di Alessandria.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, l’assegnatario, in caso di alienazione dell’alloggio, deve darne comunicazione all’ATC della Provincia di Alessandria, che puo’ esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione, al valore di mercato dell’alloggio, come determinato dagli organismi competenti.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e’ nulla.

Art.4.

1. I proventi delle alienazioni degli alloggi siti in Tortona, Via Matteotti 13, rimangono nella disponibilita’ dell’ATC della Provincia di Alessandria e sono soggetti alla disciplina prevista per i proventi delle alienazioni operate ai sensi della l. 560/1993.

Art.5.

1. La legge regionale 3 agosto 1993, n. 37 (Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13, gia’ di proprieta’ del disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e’ abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 2001

Enzo Ghigo