Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Legge regionale 16 novembre 2001, n. 30.
Legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi come modificata dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta
regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dellAgenzia
regionale per le adozioni internazionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, al fine di promuovere la diffusione di una cultura
favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazione di difficolta,
alla prevenzione dellabbandono dei minori, agli interventi di solidarieta
internazionale, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori), cosi come
modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale, fatta a lAja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri)
e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184 recante disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori,
nonche al titolo VIII del libro primo del codice civile), disciplina,
con la presente legge, listituzione della Consulta regionale per le adozioni
e per gli affidamenti familiari.
2. La Regione disciplina altresi, in attuazione dellarticolo 39 bis,
comma 2, della legge 184/1983, listituzione, lorganizzazione ed il funzionamento
di unAgenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali con i requisiti
di cui allarticolo 39 ter della medesima legge.
Art. 2.
(Compiti della Regione)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui allarticolo 1, comma 1,
la Regione:
a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti
familiari e per le adozioni, sentita la Consulta regionale per le adozioni
e gli affidamenti familiari di cui allarticolo 3; predispone gli strumenti
di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attivita dei servizi
e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
b) promuove le attivita di informazione e formazione, come disposto dallarticolo
29 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge 184/1983, e in attuazione
dellarticolo 1, comma 3, della legge 149/2001;
c) mantiene rapporti con gli Enti locali e le Aziende sanitarie per lo
sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i
compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche
al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;
d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli Enti gestori
delle attivita socio-assistenziali e delle Aziende sanitarie locali che
operano nel territorio per ladozione, al fine di garantire livelli adeguati
di intervento, ferma restando la competenza di cui allarticolo 39, comma
1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi come modificata
dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
e) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti
autorizzati e servizi, nonche forme stabili di collegamento tra gli stessi
e gli organi giudiziari minorili.
2. Per la realizzazione delle finalita di cui allarticolo 1, comma 2,
la Regione:
a) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali,
europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi
progetti di sostegno a distanza, promuovendo la cooperazione tra i soggetti
che operano nel campo delladozione internazionale e della protezione dei
minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore
in difficolta nella famiglia dorigine;
b) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalita
ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;
c) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni
internazionali di cui allarticolo 38 della legge 184/1983, con gli enti
autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni
e le autorita giudiziarie minorili;
d) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto
dalla legge 476/1998, dal regolamento attuativo nonche dalla presente
legge.
Art. 3.
(Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti
familiari e modalità di funzionamento)
1. E istituita la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti
familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine
ai compiti attribuiti alla Regione per lattuazione della legge 184/1983,
nonche per lattuazione della presente legge.
2. La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari
è composta:
a) dallAssessore regionale con delega alle Politiche sociali con funzione
di Presidente;
b) dal direttore dellAgenzia regionale per le adozioni internazionali;
c) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia
di Politiche sociali;
d) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia
di Programmazione Sanitaria;
e) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia
di cooperazione internazionale;
f) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali
di cui allarticolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme
per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali), esperti del settore
e designati rispettivamente dallAssociazione nazionale Comuni italiani
(ANCI) e dallUnione nazionale Comuni, Comunita ed Enti montani (UNCEM)-
delegazione regionale;
g) da due rappresentanti delle Aziende sanitarie locali ( ASL ), esperti
del settore, un neuropsichiatra infantile ed uno psicologo, designati dalla
sezione regionale dell ANCI - Federsanità;
h) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali della regione
designato dallUnione Province piemontesi ( UPP );
i) da un rappresentante regionale dellAssociazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia;
j) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l UNICEF .
3. La Consulta regionale nel formulare le proposte ed i pareri di competenza
di cui al comma 1 si avvale dellapporto consultivo degli enti autorizzati
ad operare in Piemonte, ai sensi dellarticolo 39, comma 1, lettera c),
della legge 184/1983, nonche delle associazioni di volontariato operanti
in Piemonte per gli affidamenti familiari e le adozioni.
4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni e per
gli affidamenti familiari si provvede entro 120 giorni dallentrata in
vigore della presente legge.
5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della legislatura
regionale e possono essere riconfermati.
6. Alla nomina della Consulta si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
7. Ai componenti della Consulta spettano le indennità ed i rimborsi previsti
dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni,
Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale).
8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dalla direzione
competente in materia di Politiche sociali.
Art. 4.
(Istituzione dellAgenzia regionale per le adozioni
1. E istituita lAgenzia regionale per le adozioni internazionali con
il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra
funzione assegnata dalla legge allente autorizzato ai sensi dellarticolo
39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, nonche fornire supporto
tecnico scientifico allAssessorato regionale competente in materia.
2. LAgenzia regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata
Agenzia, e ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalita
giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica.
3. Sono organi dellAgenzia il Direttore generale e il Collegio dei revisori
dei conti.
4. Il Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta
dellAssessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente,
ha la responsabilita organizzativa e gestionale dellAgenzia, ne assume
la rappresentanza legale e risponde della sua attivita alla Giunta regionale.
5. Nellambito delle attivita di cui al comma 1, lAgenzia svolge funzioni
di assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi
con dimora stabile in Piemonte che intendono adottare un bambino di cittadinanza
non italiana e residente allestero, in tutte le fasi delladozione, nonche
collaborazione agli enti locali singoli e associati ed alle Aziende sanitarie
nei limiti delle rispettive competenze.
6. La Giunta regionale puo affidare allAgenzia ulteriori specifici incarichi
nellambito delle competenze ad essa attribuite.
7. LAgenzia puo stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali
per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione
assegnata dalla legge allente autorizzato ai sensi dellarticolo 39, comma
1, lettera c), della legge 184/1983, previo parere della Giunta regionale.
Puo inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti
di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di
convenzioni o contratti per prestazioni e subordinata al pieno assolvimento
dei compiti attribuiti allAgenzia dalla legge.
8. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro
sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, approva lo
Statuto dellAgenzia che:
a) stabilisce, nellambito dei principi fissati dalla legge, le norme per
lorganizzazione ed il funzionamento dellAgenzia e per la richiesta dellautorizzazione
a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le
adozioni internazionali di cui allarticolo 38 della legge 184/1983, e
secondo le indicazioni dellarticolo 39 della stessa legge;
b) definisce la dotazione organica dellAgenzia, composta da personale
con specifica competenza nel settore e lutilizzo delle ulteriori professionalita
necessarie per lespletamento dei compiti ad essa assegnati;
c) individua i casi e le modalita di raccordo con la Consulta regionale
per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui allarticolo 3.
Art. 5.
(Provvedimenti a favore
1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano alladozione,
definisce, con successivi provvedimenti amministrativi, le risorse e gli
strumenti a favore delle coppie stesse, nonche i criteri per la definizione
della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti alladozione
internazionale che conferiscono lincarico allAgenzia, attraverso lindividuazione
di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per
le adozioni e gli affidamenti familiari di cui allarticolo 3 ed informata
la competente Commissione consiliare permanente.
Art. 6.
(Norme finanziarie)
1. Il finanziamento dellAgenzia avviene mediante:
a) risorse regionali;
b) trasferimenti statali:
c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;
d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a
privati;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonche
entrate derivanti da attivita istituzionali;
f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonche rendite derivanti
dallutilizzo del patrimonio.
2. Alle spese per gli anni 2001 e 2002 si fa fronte con la disponibilita
finanziaria trasferita appositamente dallo Stato istituendo nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per lanno 2001 i seguenti
capitoli:
a) trasferimento di fondi allAgenzia regionale per le adozioni internazionali
per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento - fondi
statali - con la dotazione di euro 774.685,35 pari a lire 1.500.000.000;
b) trasferimento di fondi allAgenzia regionale per le adozioni internazionali
per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore
di minori - fondi statali - con la dotazione di euro 774.685,35 par a lire
1.500.000.000.
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione
di pari importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 11896 del
bilancio per lanno finanziario 2001.
4. Alle spese per gli anni 2003 e successivi si fa fronte con risorse regionali
nei limiti di euro 516.456,90 pari a lire 1.000.000.000 per le spese di
funzionamento dellAgenzia e di euro 774.685,35 pari a lire 1.500.000.000
per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionali a favore
di minori, sulla base del programma di attivita presentato dallAgenzia
e approvato dalla Giunta regionale.
5. Nello stato di previsione della spesa per lanno 2003 vengono conseguentemente
istituiti i capitoli con le seguenti denominazioni e la dotazione finanziaria
a fianco indicata:
a) trasferimento di fondi allAgenzia regionale per le adozioni internazionali
per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento - fondi
regionali - con la dotazione di euro 516.456,90 pari a lire 1.000.000.000;
b) trasferimento di fondi allAgenzia regionale per le adozioni internazionali
per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore
di minori - fondi regionali - con la dotazione di euro 774.685,35 pari
a lire 1.500.000.000.
6. Alla copertura degli oneri finanziari per lanno 2003 si provvede mediante
riduzione del capitolo n. 15910. Per gli anni successivi si provvede ai
sensi ed in applicazione di quanto previsto dal comma 10 dellarticolo
10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte).
Art. 7.
(Norme finali)
1. LAgenzia opera per le attivita finalizzate allautorizzazione di cui
allarticolo 39 della legge 184/1983, dalla data di insediamento del Direttore
generale; lAgenzia svolge le pratiche di adozioni internazionali di cui
allarticolo 31, comma 3, della medesima legge dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dellautorizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali.
2. Lamministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi
e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e
servizi idonei per lavvio dellattivita dellAgenzia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 novembre 2001
Enzo Ghigo
internazionali e modalita
organizzative)
delle coppie aspiranti alladozione)