Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 48 - 4282
D.G.R. n. 48-2240 del 12 febbraio 2001 Misure applicative del Reg. CE
n. 1493/99 e del Reg. CE 1227/00 sullOrganizzazione Comune del Mercato
Vitivinicolo - Modifiche ed integrazioni
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Alla Delibera della Giunta Regionale n.48-2240 del 12 febbraio 2001 Misure
applicative del Regolamento (CE) n.°1493/99 e del Regolamento (CE) n.°
1227/00 sullOrganizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo vengono apportate
le seguenti modifiche:
Al TITOLO VII Vigneti irregolari, articolo 37 comma 1, la frase omissis
..la regolarizzazione potrà avvenire tramite la presentazione di opportuna
documentazione probatoria dellesistenza del vigneto estirpato ed il pagamento
della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente di lire
750.000...omissis è sostituita con la seguente : omissis...la regolarizzazione
potrà avvenire tramite la presentazione di opportuna documentazione probatoria
dellesistenza del vigneto estirpato. Ottenuta la regolarizzazione prevista
dallarticolo 2, comma 3, lettera a) del regolamento CE 1493/99, entro
il 31 luglio 2002 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dalla D.lgs. n° 260 del 10 agosto 2000 di lire 750.000......omissis.
Al comma 2 la frase : Sintende per documentazione comprovante lesistenza
del vigneto estirpato la sua iscrizione, allanagrafe Vitivinicola Regionale,
la sua rilevazione nello schedario viticolo nazionale....omissis con la
frase Sintende per documentazione comprovante lesistenza del vigneto
estirpato la sua iscrizione, allanagrafe vitivinicola regionale ( nel
solo caso in cui i vigneti oggetto di estirpazione sia stato impiantato
prima del maggio 1984), la sua rilevazione nello schedario viticolo nazionale
...omissis
Allarticolo 38 quinto trattino Ricevendo in assegnazione un diritto di
impianto maturato dalla regione ai sensi dellarticolo 2, paragrafo 3,
lettera c) del Regolamento CE 1493/99". Il primo comma che recita: La
Regione, avendo dimostrato allAIMA che il potenziale produttivo Regionale
è diminuito dal 1990 al 1998, dispone, nei limiti del 1,2% della superficie
regionale vitata, di diritti di reimpianto da assegnare, con proprio provvedimento,
ai produttori", viene cosi sostituito La Regione, avendo dimostrato allAIMA
che il potenziale produttivo Regionale è diminuito dal 1990 al 1 settembre
1999, dispone, nei limiti del 1,2% della superficie Regionale vitata, di
diritti di reimpianto da assegnare, con proprio provvedimento, ai produttori.
In questo caso si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
dal D.lgs. n. 260 del 10 agosto 2000 e modificate dalla L. n°122 del 27
marzo 2001"
Allarticolo 40 Mancata regolarizzazione viene modificato il primo comma
inserendo di seguito alle parole Se le domande presentate dai produttori
hanno esito negativo le seguenti parole , la deroga eventualmente richiesta
ai sensi dellart. 2 comma 3 del regolamento CE 1493/99 sintende rifiutata,
pertanto. Viene inoltre aggiunto un secondo comma cosi composto: Il vigneto
non regolarizzato o per il quale non sia stata richiesta alcuna regolarizzazione,
sarà soggetto a quanto previsto dallarticolo 2 comma 2 del D.Lgs n. 260
del 10 agosto 2000 s.m..
Al TITOLO VII, articolo 39, comma 1, sostituendo le parole entro il 31
ottobre 2001" con entro il 30 novembre 2001", ed allarticolo 38 ultimo
trattino, sostituendo le parole entro il 1° settembre 2001" con entro
il 1° settembre 2002".
La presente deliberazione, per le considerazioni espresse in premessa,
viene dichiarata immedia tamente esecutiva ai sensi dellarticolo 49 della
L. 62/53.
(omissis)