Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 48 - 4282

D.G.R. n. 48-2240 del 12 febbraio 2001 “ Misure applicative del Reg. CE n. 1493/99 e del Reg. CE 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo” - Modifiche ed integrazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Alla Delibera della Giunta Regionale n.48-2240 del 12 febbraio 2001 “Misure applicative del Regolamento (CE) n.°1493/99 e del Regolamento (CE) n.° 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo” vengono apportate le seguenti modifiche:

Al TITOLO VII “Vigneti irregolari”, articolo 37 comma 1, la frase “ omissis ..la regolarizzazione potrà avvenire tramite la presentazione di opportuna documentazione probatoria dell’esistenza del vigneto estirpato ed il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente di lire 750.000...omissis” è sostituita con la seguente : “omissis...la regolarizzazione potrà avvenire tramite la presentazione di opportuna documentazione probatoria dell’esistenza del vigneto estirpato. Ottenuta la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, comma 3, lettera a) del regolamento CE 1493/99, entro il 31 luglio 2002 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla D.lgs. n° 260 del 10 agosto 2000 di lire 750.000......omissis.

Al comma 2 la frase : “S’intende per ‘documentazione comprovante l’esistenza del vigneto estirpato’ la sua iscrizione, all’anagrafe Vitivinicola Regionale, la sua rilevazione nello schedario viticolo nazionale....omissis” con la frase “S’intende per ‘documentazione comprovante l’esistenza del vigneto estirpato’ la sua iscrizione, all’anagrafe vitivinicola regionale ( nel solo caso in cui i vigneti oggetto di estirpazione sia stato impiantato prima del maggio 1984), la sua rilevazione nello schedario viticolo nazionale ...omissis”

All’articolo 38 quinto trattino “Ricevendo in assegnazione un diritto di impianto maturato dalla regione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento CE 1493/99". Il primo comma che recita: ”La Regione, avendo dimostrato all’AIMA che il potenziale produttivo Regionale è diminuito dal 1990 al 1998, dispone, nei limiti del 1,2% della superficie regionale vitata, di diritti di reimpianto da assegnare, con proprio provvedimento, ai produttori", viene cosi sostituito “La Regione, avendo dimostrato all’AIMA che il potenziale produttivo Regionale è diminuito dal 1990 al 1 settembre 1999, dispone, nei limiti del 1,2% della superficie Regionale vitata, di diritti di reimpianto da assegnare, con proprio provvedimento, ai produttori. In questo caso si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal D.lgs. n. 260 del 10 agosto 2000 e modificate dalla L. n°122 del 27 marzo 2001"

All’articolo 40 “Mancata regolarizzazione” viene modificato il primo comma inserendo di seguito alle parole “Se le domande presentate dai produttori hanno esito negativo” le seguenti parole “, la deroga eventualmente richiesta ai sensi dell’art. 2 comma 3 del regolamento CE 1493/99 s’intende rifiutata, pertanto”. Viene inoltre aggiunto un secondo comma cosi composto: “Il vigneto non regolarizzato o per il quale non sia stata richiesta alcuna regolarizzazione, sarà soggetto a quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del D.Lgs n. 260 del 10 agosto 2000 s.m.”.

Al TITOLO VII, articolo 39, comma 1, sostituendo le parole “entro il 31 ottobre 2001" con ”entro il 30 novembre 2001", ed all’articolo 38 ultimo trattino, sostituendo le parole “entro il 1° settembre 2001" con ”entro il 1° settembre 2002".

La presente deliberazione, per le considerazioni espresse in premessa, viene dichiarata immedia tamente esecutiva ai sensi dell’articolo 49 della L. 62/53.

(omissis)