Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001

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Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 22333 del 27.7.2001

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 2/7/2001, relativo alla derivazione d’acqua oggetto della presente, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di respingere le opposizioni presentate in istruttoria da ditta Bagnola S.r.l. Fraz. Mure - 11020 Issogne (AO), e di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, al Comune di Rimella ed alla ditta Bagnola S.r.l., con l’obbligo di costruire entro sei mesi dalla notifica della presente una Società a capitale misto, la concessione di derivazione d’acqua di mod. max 3.80 e medi 1.76 dal Torrente Bise Rosso, di mod. max 1.30 e medi 0.55 dal Torrente Scarpiola e di mod. max 3.20 e medi 1.47 dal Torrente Rondo con opere di presa in Comune di Rimella per produrre, con la quantità complessiva di mod. max 8.30 e medi 3.78 d’acqua attraverso il salto di mt. 168.75 la potenza nominale media di kW 626 da trasformarsi in energia elettrica;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente L. 13.966.060 pari a Euro 7212,87 in ragione di L. 22.310, pari a euro 11,52, per ogni kW di potenza media installata.

Estratto del disciplinare n. 33343 del 3.9.2001

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da Ordinanze del Sindaco del Comune di Rimella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell’acqua.

A norma del Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il concessionario dovrà:

a) richiedere all’Autorità Competente l’autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate;

b) provvedere, a propria cura e spesa, all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle acque prelevate.

L’effettiva utilizzazione delle acque è sottoposta alla condizione sospensiva dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed alla realizzazione dei lavori ed impianti di trattamento ivi prescritti.

L’utilizzazione delle acque è, comunque, subordinata all’osservanza dei limiti e degli indici di accettabilità fissati allo scarico ed, in ogni caso, all’osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 1999 - n. 152 ed, in ogni caso, ai sensi dell’art. 62 - comma 7 dello stesso Decreto, a quanto previsto dalle norme tecniche della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.

In caso di revoca dell’autorizzazione allo scarico, o di denuncia dell’Autorità competente al controllo, la Ditta concessionaria dovrà immediatamente sospendere il prelievo delle acque, dandone comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Il titolare della concessione dovrà inoltre acquisire:

1. l’autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della L. 29 giugno 1939 - n. 1497 e della L. 8 agosto 1985 - n. 431, se questi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico.

2. L’autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della L. 31 dicembre 1923 - 3267 e della L.R. 9 agosto 1989 - n. 45, se questi ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;

3. l’autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della L. 25 luglio 1904 - n. 523;

4. altre eventuali autorizzazioni ove prescritte.

Il concessionario dovrà installare capisaldi in prossimità dei punti di presa e restituzione così come descritti nelle Tavole di progetto n. 11, 12, 13 e 15.

Tali capisaldi non potranno essere tolti ed in alcun modo modificati dal titolare della derivazione che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all’Amministrazione Provinciale di Vercelli con la massima tempestività la comunicazione dell’avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell’Amministrazione concedente.

La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizione sospensiva dell’avvenuto rilascio delle sopra riportate autorizzazioni. Nel caso queste ultime venissero negate o revocate, la concessione della derivazione sarà privata di ogni operatività.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

E’ consentito alla Società Valsesiana Pescatori Sportivi di effettuare verifiche periodiche sui singoli torrenti in corrispondenza ed a valle delle opere di presa specialmente in condizioni di scarsa portata idrica ai fini di cui al successivo comma.

Il concessionario si obbliga infine, a seguito delle verifiche di cui sopra, a sospendere parzialmente o totalmente, se del caso, l’esercizio delle derivazioni di acqua, su richiesta della Società Valsesiana Pescatori Sportivi, formalizzate con ordinanze da emettersi a cura del Sindaco del Comune di Rimella.

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Art. 9 - Deflusso minimo vitale (D.M.V.) valore di base

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 - n. 152, e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, il concessionario ha l’obbligo di lasciar defluire liberamente, immediatamente a valle delle opere di presa, le seguenti portate costanti e continue:

sul torrente Bise Rosso lt/sec. 57

sul torrente Scarpiola lt/sec. 21

sul torrente Rondo lt/sec. 48

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta che la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi sopra prefissati.

E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione.

Il concessionario dovrà installare i manufatti fissi o regolabili proposto in progetto, per assicurare il deflusso minimo vitale nei termini stabiliti dalla istruzione tecnica regionale e il rilascio secondo le modulazioni indicate all’art. 4 precedente.

La corretta funzionalità di tali manufatti dovrà essere certificata, mediante opportune prove sperimentali, prima dell’avvio dell’impianto ed in tempi successivi almeno una volta ogni cinque anni, ovvero quando si presumono malfunzionamenti.

Il concessionario si obbliga ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui torrenti interessati delle derivazioni d’acqua oggetto del presente disciplinare i corrispondenza delle relative opere di presa, nonchè sulle medesime, in modo di garantire in qualsiasi condizione il perfetto funzionamento dei manufatti atti a consentire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati e mantenuti:

a) un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V. ed, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico;

b) a norma dell’art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n. 22, l’apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all’opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell’Ente concedente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa L.R., a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 2 comma 5 della più volte citata L.R. A norma dell’art. 3, comma 2, della suddetta L.R. il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa di identificazione suddetta che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all’autorità competente.

Vercelli, 7 novembre 2001

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta