Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

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Comune di Somano (Cuneo)

Statuto comunale

DISPOSIZIONI GENERALI

TIT. 1

ART. 1
Il Comune

1) Il comune di Somano è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.

ART. 2
STEMMA E GONFALONE

1) Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, il cui uso e riproduzione per fini non istituzionali, sono vietati. Nell’uso del Gonfalone si osservano le norme del D. P. C. M. 3. 6. 86.

ART. 3
FINALITA’ E CARATTERISTICHE  
DELLO STATUTO COMUNALE

1) Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, detta le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.

2) Lo Statuto prevede le attribuzioni degli organi amministrativi e la strutturazione dei servizi, assicurando pubblicità e trasparenza all’attività comunale.

3) Lo Statuto determina le forme di collaborazione tra Comune e cittadini, singoli o associati, e ogni altra struttura operante sul territorio comunale.

4) Il Comune recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura, popolare e giuridica.

ART. 4
TERRITORIO SEDE COMUNALE

1) Il Comune di Somano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24. 12. 54, n. 1228, approvato dall’Istituto centrale di Statistica.

2) Il territorio di Somano comprende le borgate di:Case Sparse, Arbere, Altavilla, Garombo, Ruata Lunga,   Curine,  Piantezzo,  Costa Lunga, Manzoni, S. Antonio e Fossati.

3) Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano, Via Castello.

4) Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

ART. 5
FUNZIONI DEL COMUNE

1) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e ne favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

ART. 6
FUNZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO- SOCIALE E PROGRAMMAZIONE

1) Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:

-ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori;

-a registrare ed aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

-ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente,  valgano a favorire la crescita dell’ imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

-a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili, interessanti i vari comparti economici;

-a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

2) Il Comune, in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali, si pone quale obiettivo prioritario:

-lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;

-la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

3) Per realizzare le sue finalità,  il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

4) La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie,  di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

ART. 7
FUNZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA’

1) Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del S.S.N. e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2) Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

ART. 8
FUNZIONI NEL SETTORE
DELL’ASSISTENZA E BENEFICENZA

1) Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D. P. R. 24. 07. 1977, n. 616.

2) Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Consiglio comunale ha adottato apposito regolamento ai sensi dell’art. 12 della legge 241. 90. La Giunta eroga i contributi.

ART. 9
FUNZIONI NELL’ASSISTENZA SCOLASTICA

1) Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica, concernenti le strutture,  i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l’assolvimento dell’obbligo scolastico,  nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2) L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità della legge regionale e del regolamento di cui all’art. 8 comma 2.

ART. 10
FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA
E DI TUTELA DELL’AMBIENTE

1) Il Comune esercita,  per mezzo della Giunta,  le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in forma coordinata con le istituzioni operanti sul territorio.

2) Il Comune, nell’ambito della programmazione comunale, svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell’inquinamento atmosferico e la tutela del suolo. Il Comune promuove e coordina gli interventi di protezione civile nell’ambito locale avvalendosi di tutti i gruppi di volontariato esistenti sul territorio.

3) Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

4) Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 3, lettera d del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ad eventuali corsi di aggiornamento e formazione professionale in rapporto alla loro presenza in organico ed in assoluta parità di trattamento con il personale maschile;

d) adotta,  previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  secondo le modalità di cui all’art. 10del Dlgs. 29/93 tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità.

Il Comune promuove ed auspica la partecipazione di entrambi i sessi negli organi politici collegiali ed in particolare nella Giunta Comunale ove possibile.

ART. 11
ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE

1) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142/90 dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sanitari,  sociali, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3) All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.

ART. 12
COMPITI DEL COMUNE

1) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile,  di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

2) Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale

che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

3) Il Comune si impegna :

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell’ambito degli stanziamenti concordati all’atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 13
ALBO PRETORIO

1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario comunale o impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 14
CONFERENZA STATO- CITTA’

1) Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15/03/1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città -Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni,  da celebrare in ambito nazionale.

ART. 15
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee,  che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1) Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2) Il documento contenente le linee programmatiche è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.

3) Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa.

4) Il Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Può provvedere ad integrare,  nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche le linee programmatiche.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

ART. 17
ORGANI DEL COMUNE

1) Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

4) Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante, esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

ART. 18
CONSIGLIO COMUNALE
ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1) Le norme relative alla composizione, all’elezione,  alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabiliti dalla Legge.

ART. 19
DURATA IN CARICA

1) La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

2) Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 20
CONSIGLIERI COMUNALI

1) I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2) I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

3) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4) Nella seduta immediatamente successiva all’elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23. 04. 1981 n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi prevista, provvedendo alle sostituzioni.

L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituisco in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6) Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi art. 72, comma 4 del Testo Unico della legge per la composizione e la elezione degli Organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D. P. R. 16/5/1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma7, della legge 25/5/1993, n. 81.

7) I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8) L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

9) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti dai regolamenti e dalla legge.

10) Hanno, inoltre, il diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento, sul funzionamento del Consiglio.

11) Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

12) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio,  purchè non ci sia conflitto di interesse con l’ente.

13) I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono sei sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su istanza di qualunque consigliere o elettore del Comune. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta,  ai sensi art. 7 della legge 241/90 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

14) Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre giorni 10, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi di legge.

15) Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l’Ente.

16) I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, effettuati dallo stesso.

17) I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l’astensione risulti obbligatori per legge.

18) Al Sindaco, Vicesindaco, Assessori ed ai Consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 21
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio è l’organo di controllo politico amministrativo del Comune. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento dell’attività comunale. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

2) Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.

3) Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4) Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge, che devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti relativi all’azione da svolgere, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro sessanta giorni a pena di decadenza.

5) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6) Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

7) Il Consiglio nomina le commissioni in cui è rappresentata la minoranza.

8) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi e le esigenze complessive generali degli utenti.

ART. 22
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

1) Il consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2) I regolamenti sono votati nel loro insieme ed eventualmente,  a richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, articolo per articolo.

3) I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell’art. 46 della legge 142/90, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4) Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale(Art. 21 D. P. R. 24. 07. 77 n. 616).

ART. 23
COMMISIONI COMUNALI PERMANENTI

1) Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

2) Le modalità di voto, le norme di composizione e del funzionamento delle commissioni, sono stabilite dal regolamento.

3) Il Sindaco, gli assessori e il revisore dei conti, nelle materie di sua competenza, possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4) Le commissioni esaminano preventivamente, nell’ambito delle materie di propria competenza, le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere. Concorrono nei modi stabiliti stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

ART. 24
COMMISSIONI TEMPORANEE

1) Il Consiglio comunale,  in qualsiasi momento, può costituire Commissioni temporanee di inchiesta, speciali o aventi funzioni di controllo o garanzia, incaricata di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse, di esperire indagini conoscitive ovvero di supportare l’attività del Consiglio stesso e delle Giunta.

2) La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

3) Per la costituzione delle commissioni temporanee trovano applicazione in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine. La costituzione di Commissioni temporanee può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

4) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita,  gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 25
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Il Consilio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il proprio regolamento e le eventuali modificazioni.

2) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

ART. 26
SESSIONI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2) Sono ordinarie le sedute che comprendono all’ordine del giorno l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno cinque giorni prima della data di riunione.

3) Le sessioni ordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco.

Le sessioni straordinarie anche per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.

4) La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla determinazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART. 27
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1) Il Sindaco fissa la data di convocazione del Consiglio comunale con le modalità previste nel regolamento sul funzionamento degli organi elettivi.

2) L’elenco degli argomenti da porre all’ordine del giorno è stabilito dal Sindaco il quale convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. (art. 125 r. d. 04. 02. 1915 N. 148 e art. 155 C. P. C. ).

3) La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. (Art. 34 c. Legge 142/90)

ART. 28
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI
PER LA  VALIDITA’ DELLE SEDUTE
E DELLE DELIBERAZIONI.

1) Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi peri quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

ART. 29
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1) I Consiglieri non partecipano alla discussione e votazione delle deliberazioni quando si trovano in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge ovvero vengano esaminati oggetti in cui si possano configurare interessi personali o di parenti e affini sino al quarto grado. Nel caso specifico gli astenuti obbligatori non vengono computati tra i presenti.

ART. 30
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1) Le sedute del consiglio e delle commissioni permanenti e speciali sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 31
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1) Il Sindaco presiede l’adunanza del Consiglio ed è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza di leggi e regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2) Ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza.

3) Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

ART. 32
VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti richiesta.

2) Le votazioni sono palesi;le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3) Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 32 lett. N. Legge 142/90, si applica,  in deroga al disposto di cui al comma 1, il principio della maggioranza relativa (Consiglio di Stato, Sez. 5° 15. 12. 83 n. 747).

5) In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato i maggiori voti.

6) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 33
VERBALIZZAZIONE

1) Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale.

2) Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi sulla proposta, indicando i nominativi dei consiglieri astenuti e, se appositamente richiesto, anche i contrari.

3) Le dichiarazioni di voto saranno integralmente inserite nel verbale, se richieste, previa presentazione di apposita memoria scritta.

4) Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale ed inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

ART. 34
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1) Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

2) Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive ai sensi dell’art. 46 c. 1 e 5 della legge 142/90, e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi art. 47 c. 3°legge 142/90.

SEZIONE i
ELEZIONE DEL SINDACO
E NOMINA DELLA GIUNTA

ART. 35
ELEZIONE DEL SINDACO

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 36
LA GIUNTA COMUNALE

1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti amministrativi che le siano attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 37
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori.

Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta.

2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

ART. 38
ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1) Possono essere nominati tra gli assessori, sino ad un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. (art. 34 comma 3 legge 142/90)

2) Nel documento programmatico deve essere, in tal caso fornita adeguata motivazione della scelta compiuta, devono essere indicati i titoli di professionalità e di competenza in base ai quali viene presentata la candidatura nonché le attribuzioni conferite.

3) La presenza degli assessori di cui al comma precedente non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 dell’articolo precedente.

4) Il Consiglio comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l’elezione del Sindaco e della Giunta. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per i consiglieri.

5) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del consiglio, con diritto di intervenire solo sugli affari di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

6) Non possono essere nominati assessori extraconsiliari coloro che hanno partecipato alla competizione elettorale per l’elezione del Consiglio a Somano e non sono stati eletti.

ART. 39
NOMINA DELLA GIUNTA

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco nella nomina della Giunta deve, ove possibile, promuovere la presenza di entrambi i sessi. I soggetti chiamati alla carica di Assessore, ivi compreso quello nominato Vicesindaco devono:

-essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

-non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco.

La Giunta comunale nella sua prima seduta,  prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli altri Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui al comma precedente.

ART. 40
VICESINDACO ED ASSESSORI

1) Al Vicesindaco spetta surrogare il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell’ Amministrazione che quale Ufficiale di Governo. In caso di assenza od impedimento sia del Sindaco che del Vicesindaco i compiti di surroga, sia delle funzioni di capo dell’Amministrazione che di Ufficiale di Governo sono attribuiti all’Assessore delegato.

ART. 41
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1) La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Nei casi di cui al comma precedente il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.

In caso di dimissioni del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con nomina del Commissario prefettizio.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 42
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1) La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2) Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello, nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta e deve contenere le indicazioni delle nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista comprendente il nuovo Sindaco ed i nuovi assessori.

4) La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5) Se il Sindaco non provvede alla convocazione del consiglio nel termine previsto dal precedente comma,  vi provvede il Prefetto, previa diffida, ai sensi dell’art. 36, comma 4 legge 142/90.

6) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

7) La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e votazione.

8) L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Sindaco e della Giunta proposta.

9) Non può essere proposta, dagli stessi sottoscrittori,  mozione di sfiducia costruttiva,  se non sono passati mesi sei dalla presentazione di precedente mozione.

ART. 43
CESSAZIONE DI SINGOLI
COMPONENTI DELLA GIUNTA

1) Gli assessori cessano dalla carica per:

a) morte

b) dimissioni

c) revoca

d) decadenza

2) Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva a tale provvedimento. Le dimissioni possono essere ritirate prima dell’atto formale di accettazione del Sindaco.

3) La revoca dei singoli assessori è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’adozione di tale provvedimento.

4) Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5) Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa,  provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al provvedimento.

6) Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto ai sensi art. 40 della legge 142/90.

7) I funzionari comunali preposti agli uffici e servizi devono essere a disposizione del Prefetto quando, avendo l’autorità giudiziaria emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei consiglieri, degli assessori o del Sindaco, vi sia la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi comunali ed il Prefetto acceda presso il Comune per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

ART. 44
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1) L’attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dal successivo articolo.

2) La Giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta, senza alcun provvedimento formale.

3) Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta ed assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4) La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6) Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio.

9) La Giunta adotta un proprio regolamento interno per l’esercizio della propria attività.

ART. 45
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1) Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dal presente statuto non siano riservati al Consiglio,  al Sindaco e al Segretario comunale.

2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) Alla Giunta, in particolare, vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) Attribuzioni di governo locale:

-assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

-formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione al conto consuntivo;

-predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;

-approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;

-fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi, costituisce l’ufficio comunale per i referendum presieduto dal Segretario comunale, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l’apposita commissione;

-adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e su parere dell’apposita commissione quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni non riservate ad altri organi;

-approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;

-predispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

-approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;

-predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente in consiglio;

-nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

-fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato comunale;

-determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberata dal Consiglio.

ART. 46
DELIBERAZIONI DI URGENZA DELLA GIUNTA

1) La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio.

2) Le deliberazioni suddette devono essere ratificate dal Consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.

3) Il Consiglio, ove non ratifichi o modifichi la deliberazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sula base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 47
PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA

1) Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all’albo pretorio per i giorni 15 consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni di legge.

2) Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell’art. 30 del presente statuto.

SEZIONE III
IL SINDACO

ART. 48
IL SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2) Il Sindaco è capo dell’amministrazione ed ufficiale di governo. Egli rappresenta il Comune,  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, alla esecuzione degli atti e all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dello Stato o da altri Enti.

3) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

4) Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana ”.

4) La legge stabilisce le conseguenze dell’omesso o ritardato giuramento.

5) In caso di impedimento permanente, rimozione,  decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco del nuovo Consiglio comunale.

6) Le dimissioni del Sindaco vengono presentate al Consiglio comunale e diventano irrevocabili trascorso il termine di giorni 20 dalla presentazione. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con nomina del Commissario prefettizio.

ART. 49
COMPETENZE

1) Il Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale:

-convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissando l’ordine del giorno e la data dell’adunanza;

-assicura l’unità di indirizzo della Giunta promovendo e coordinando l’attività degli assessori;

-vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore in relazione alle eventuali funzioni assegnate o deleghe rilasciate;

-firma i provvedimenti anche per mezzo dell’Assessore da lui delegato;

-coordina ed organizza,  nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate,  gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti s nel territorio al fine di armonizzare l’attività dei servizi alle esigenze degli utenti;

-può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’attività dei servizi alle esigenze degli utenti;

-impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

-indice i referendum consultivi comunali;

-sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

-ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

-adotta i provvedimenti concernenti il personale non assoggettati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario comunale;

-promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142/90;

-provvede all’assegnazione degli alloggi di E. R. P. ;

-impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive,  vigila sull’espletamento dei servizi di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;

-provvede alla designazione, alla nomina e all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza;

-convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

-indice i referendum comunali;

-promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;

-nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

-informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;

-ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna motivazione essendo concessa come atto amministrativo meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione;

-adotta ordinanze contingibili ed urgenti ;

-sottoscrive gli atti ed i documenti relativi alla costituzione ed alla partecipazione del Comune in Società, Enti e Consorzi;

-nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;

-adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

2) Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze in materia di vigilanza:

-acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,  informandone il Consiglio comunale;

-compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

-promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

3) Il Sindaco svolge le seguenti funzioni in materia di organizzazione:

-stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale,  ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri assegnati;

-esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

-propone argomenti da trattare in Giunta,  ne dispone la convocazione e la presiede;

-riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale in quanto di competenza consiliare;

ART. 50
POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1) Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

2) Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi degli articoli 106 e seguenti del T. V. 3/3/34, n. 383 e della legge 24/11/1981, n. 689.

3) Il Sindaco, quale ufficiale di governo,  adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4) Se l’ordinanza, adottata ai sensi del comma 3, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 51
COMPETENZE DEL SINDACO
QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e gli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente nominato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.

3) Nelle materie di cui al primo comma lettera a) il Sindaco,  previa comunicazione al Prefetto può delegare l’esercizio delle funzioni al dipendente comunale responsabile dell’ufficio.

ART. 52
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LE NOMINE

1) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall’art. 16 del presente statuto, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno,  il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro giorni 15 dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicandolo al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 53
VICE SINDACO

1) Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 1
RIUNIONI ASSEMBLEE CONSULTAZIONI

ART. 54
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1) Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2) Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3) Favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati e degli enti operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

4) Promuove, quali organismi di partecipazione, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

5) Le riunioni pubbliche possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Le riunioni possono essere convocate dal Sindaco o da 30 cittadini sulla base di una richiesta nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell’Amministrazione cui è richiesta la presenza.

6) Nelle materie di esclusiva competenza locale, principalmente su atti e provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi e per l’organizzazione e la gestione dei servizi, l’Amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata o con convocazione di appositi incontri con la popolazione o attraverso le riunioni pubbliche o con la convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati di cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale o con la realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.

7) Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può convocare adunanze consiliari aperte. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia,  di altri comuni, delle associazioni sociali,  politiche, sindacali, interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all’ordine del giorno. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze di sostegno e illustro al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

8) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

ART. 55
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROVVEDIMENTO

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2) Coloro che sono portatori di interessi,  pubblici o privati, o le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare,  qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

ART. 56
COMUNICAZIONE DELL’AVVISO
DEL PROCEDIMENTO

1) Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:

- l’ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;

- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;

2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’Amministrazione.

ART. 57
ISTANZE

1) Sono istanze le richieste rivolte ad un organo politico o burocratico di compiere una data attività attinente all’esplicazione della propria funzione.

2) Le istanze possono essere rivolte da singoli cittadini o da associazioni anche di fatto.

3) Le risposte alle istanze vengono fornite entro il termine massimo di giorni 30.

4) Le modalità e le forme dell’inoltro delle istanze e delle risposte sono indicate nel Regolamento sulla partecipazione.

ART. 58
INTERROGAZIONI

1) Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.

ART. 59
PETIZIONI

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede all’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4) Se il termine previsto dal comma precedente non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 60
PROPOSTE

1) Sono le proposte atti propulsivi con i quali non solo si dà inizio ad un procedimento amministrativo, ma si esprime un avviso in ordine al contenuto che dovrebbe avere il provvedimento da emanarsi da parte dell’organo di amministrazione attiva.

2) Singoli cittadini o associati possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30giorni all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi e del Segretario nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3) L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

4) Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

5) Il Regolamento sulla partecipazione indica modi, termini e disposizioni in materia di proposta.

ART. 61
MATERIE ESCLUSE DALL’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

1) Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

-revisione dello Statuto ;

-tributi e bilancio;

-espropriazione per pubblica utilità;

-designazioni e nomine.

ART. 62
REFERENDUM CONSULTIVO

1) E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale, con esclusione delle materie previste dall’art. 58 del presente statuto.

2) Si fa luogo a referendum consultivo:

-nei casi sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

-qualora vi sia richiesta da parte di un quinto del corpo elettorale.

3) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento delle operazioni di voto, per i requisiti di ammissibilità, i tempi,  le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

4) Sulla ammissibilità del referendum e sulla formulazione del quesito decide una Commissione di tre esperti, nominati dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti, presieduta dal Segretario comunale.

5) Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre la metà degli aventi diritto.

6) Qualora la proposta sottoposta a referendum sia respinta,  non potrà essere ripresentata,  anche in diversa forma ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni.

7) Entro 60giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto al referendum.

ART. 63
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici,  ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2) Presso gli uffici comunali devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle gazzette ufficiali della Repubblica, del bollettino ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

ART. 64
DIRITTO DI ACCESSO

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 65
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI
DI GESTIONE

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2) L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l’esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l’osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

3) Il Segretario comunale è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

4) Per la realizzazione degli obbiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

5) Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

6) Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART. 66
ATTRIBUZIONI GESTIONALI E CONSULTIVE

1) Al Segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2) In particolare il Segretario,  nell’ambito dei principi di cui al precedente articolo :

-sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;

-cura l’attuazione dei provvedimenti;

-è responsabile e cura l’istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi, nonché dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;

-partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta;

-stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

3) Al Segretario comunale sono conferite le seguenti competenze:

-adotta atti interni di carattere organizzativo gestionale ed anche generali ed a rilevanza esterna,  sia negoziali che a contenuto vincolato, nonché predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute

dagli organi elettivi;

-formula direttive agli uffici per la formazione dello schema di bilancio di previsione per capitoli e per programmi;

-organizza il personale e verifica l’efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

-presiede le commissioni di gara e dei concorsi con l’osservanza dei criteri e dei principi fissati dagli appositi Regolamenti;

-roga,  nell’esclusivo interesse del Comune, atti e contratti di cui alle vigenti disposizioni di legge e ne cura gli adempimenti successivi;

-attua le deliberazioni e i provvedimenti esecutivi in conformità alle direttive del sindaco ;

-affida agli uffici competenti l’ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con regolari deliberazioni;

-sottoscrive, unitamente al responsabile del servizio di ragioneria, ove esista, i mandati di pagamento e le riversali di incasso;

—cura direttamente o tramite il dipendente addetto al servizio protocollo del Comune, l’apertura e lo smistamento agli organi elettivi comunali nonché ai competenti uffici, della corrispondenza postale in arrivo, anche ai fini del controllo della responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale di cui alla legge 7/8//90 N. 241.

4) Il Segretario formula pareri ed esprime valutazioni e consulenze propositive agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento e alle attività da promuovere, con criteri di priorità.

5) Formula e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 67
ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA
DIREZIONE COORDINAMENTO

1) Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento,  direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2) Autorizza le missioni del personale, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi,  con l’osservanza del regolamento e delle norme vigenti.

3) Adotta i provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia.

4) Provvede alla contestazione degli addebiti e all’adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura.

5) Propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi.

6) Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza

7) Esercita la vigilanza e il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall’apparato comunale.

8) Provvede all’emanazione di direttive ed ordini.

ART. 68
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA’ E GARANZIA

1) Il Segretario partecipa alle sedute degli organi istituzionali, collegiali delle commissioni e di altri organismi, di cui cura la verbalizzazione.

2) Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione delle deliberazioni delle Giunta al Comitato Regionale di Controllo.

3) Presiede la commissione per l’ammissibilità dei referendum e l’ufficio per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari o dei referendum.

4) Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo e ai capigruppo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale,  l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio e l’esecutività di provvedimenti ed atti degli Enti.

ART. 69
PARERI

1) In relazione alle proprie competenze,  esprime il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando non sia presente, per vacanza del posto o congedo, il responsabile del servizio interessato.

SEZIONE II
UFFICI

ART. 70
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1) L’Amministrazione si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi :

a) organizzazione del lavoro prevalentemente per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 71
STRUTTURA

1) L’ organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 72
PERSONALE

1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.

3) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata,  di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4) Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

-struttura organizzativo- funzionale, con individuazione dei responsabili dei servizi;

-dotazione organica;

-modalità di assunzione e cessazione del servizio;

-diritti, doveri e sanzioni;

-modalità organizzativa della commissione di disciplina;

-trattamento economico;

-collaborazioni esterne di cui al comma 7 della legge 142/90.

ART. 73
RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI

1) Nel caso in cui agli uffici non siano preposti Dirigenti, il Sindaco, su proposta della Giunta comunale e in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità ai dipendenti comunali.

2) I funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco, sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

3) A tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciute risorse finanziarie e strumentali che esercitano nei limiti e secondo i criteri negli atti di indirizzo.

4) Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi svolgono le seguenti funzioni :

-esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazioni;

-assumono atti di gestione finanziaria, di acquisizione di entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti e da atti di programmazione approvati;

-rilasciano autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, regolamenti e di atti di attuazione di strumenti di pianificazione generali o particolareggiati;

-applicano le sanzioni amministrative per la violazione di leggi e regolamenti comunali, anche in materia edilizia e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;

-stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati;

-esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto o eventualmente conferita dal Sindaco.

ART. 74
LE DETERMINAZIONI E I DECRETI

1) Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.

3) Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa,  dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4) A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile entro cinque giorni. Entro i successivi cinque giorni sono pubblicati all’albo pretorio per giorni 10 e depositati in copia presso la Segreteria comunale.

5) Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

SEZIONE III
RESPONSABILITA’

ART. 75
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
DEL PERSONALE

1) Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

2) La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato, all’inizio di ogni anno, dal personale dell’Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3) La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore. Nel caso di figura apicale unica, la Giunta Comunale provvederà a nominare, quale membro della commissione di cui al precedente comma, un dipendente di altra amministrazione con qualifica pari o superiore.

ART. 76
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1) Gli amministratori e dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3) Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che ne vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4) Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale od a un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 77
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1) Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4) La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto mettere a verbale il proprio voto contrario.

ART. 78
RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1) Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 79
PRESCRIZIONE DELL’AZIONE
DI RESPONSABILITA’

1) La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 80
TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

1) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato e grado di giudizio purchè non vi sia conflitto di interessi con l’Ente.

TITOLO V
SERVIZI E FORME COLLABORATIVE

ART. 81
FORME DI GESTIONE

1) L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti o gestiti, anche con diritto di privativa,  dal Comune ai sensi di legge.

2) La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni o per consorzio.

5) Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 82
GESTIONE IN ECONOMIA

1) L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia è di norma disciplinato da apposito regolamento.

ART. 83
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1) Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

2) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3) Organi dell’azienda e dell’istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che hanno requisiti per l’elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste per la revoca degli assessori comunali;

b) il presidente, nominato dal consiglio comunale, con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La nomina del direttore avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.

4) L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinate dal proprio statuto e dal regolamento comunale

5) Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 84
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1) L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 85
CONVENZIONI

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge (fine, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie),  sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 86
CONSORZI

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale,  ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative dei servizi stessi, previste dall’articolo precedente.

2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente articolo, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste dalle aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 87
UNIONE DI COMUNI

1) In attuazione del principio di cui al precedente articolo 79 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni, con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 88
ACCORDI DI PROGRAMMA

1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2) L’accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3) Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

ART. 89
ORDINAMENTO

1) L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2) Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 90
FINANZA LOCALE

1) La finanza del Comune è costituita da:

-imposte proprie;

-addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;

-tasse, diritti per servizi pubblici;

-trasferimenti erariali;

-trasferimenti regionali;

-altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

-risorse per investimenti;

-altre entrate.

2) Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte,  tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e,  per quanto possibile,  al costo dei relativi servizi.

ART. 91
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1) Il Sindaco cura la tenuta dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario comunale ed il responsabile del servizio di ragioneria, se previsto in pianta organica.

2) I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

ART. 92
CONTABILITA’ COMUNALE
IL BILANCIO E IL CONTO CONSUNTIVO

1) L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell’universalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

5) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendenti il conto del bilancio e del patrimonio.

6) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.

7) La Giunta comunale allega al conto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

ART. 93
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1) Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. E’ revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del suo mandato.

3) Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

4) per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5) Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6) Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 94
TESORERIA

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base agli ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi art. 9 della legge 3/79.

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all’art. 59 della legge 142/90.

ART. 95
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1) Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in base all’apposito regolamento.

2) In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti, interviene il Responsabile del servizio.

3) Il Segretario comunale roga, nell’interesse esclusivo del Comune, i contratti di cui al comma 1.

ART. 96
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ MONTANA

1) Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2) Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 97
MODIFICHE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 4 comma 3 della legge 142/90.

2) La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione del precedente.

3) L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4) Nessuna iniziativa per la revisione e l’abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica.

5) Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 98
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1) Il Comune emana regolamenti:

-nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

-nelle materie di competenza comunale.

2) Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3) Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.

ART. 99
ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio.

2) Il Segretario comunale appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

ART. 100
MANCANZA DI DISCIPLINA

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in quanto compatibili con lo stesso.