Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

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Comune di Perosa Argentina (Torino)

Statuto comunale (Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 in data 22 giugno 2001)

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma ed insegne

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 Organi

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 Consiglio comunale

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Consiglieri

Art. 14 Gruppi consiliari

Art. 15 Sindaco

Art. 16 Attribuzioni di amministrazione del sindaco

Art. 17 Attribuzioni di vigilanza del sindaco

Art. 18 Attribuzioni di organizzazione del sindaco

Art. 19 Vicesindaco

Art. 20 Delegati del sindaco

Art. 21 Mozioni di sfiducia

Art. 22 Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco

Art. 23 Giunta comunale

Art. 24 Composizione della giunta

Art. 25 Nomina della giunta

Art. 26 Funzionamento della giunta

Art. 27 Competenze della giunta

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 29 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 30 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 31 Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 32 Il direttore generale

Art. 33 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 34 Incarichi a contratto

Art. 35 Collaborazioni esterne

Art. 36 Il segretario comunale

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 37 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 38 Gestione in economia

Art. 39 Concessione a terzi

Art. 40 Aziende speciali

Art. 41 Istituzioni

Art. 42 Società

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 43 Principi e criteri

Art. 44 Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 45 Controlli gestionali

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 46 Organizzazione sovracomunale

Art. 47 Principio di cooperazione

Art. 48 Convenzioni

Art. 49 Consorzi

Art. 50 Unione di Comuni

Art. 51 Accordi di programma

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 52 Partecipazione

Art. 53 Associazionismo

Art. 54 Contributi alle associazioni

Art. 55 Volontariato

Art. 56 Consultazioni

Art. 57 Petizioni

Art. 58 Proposte

Art. 59 Referendum

Art. 60 Accesso agli atti

Art. 61 Diritto di informazione

Art. 62 Istanze

Art. 63 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 64 Difensore civico della Comunità Montana

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65 Statuto

Art. 66 Regolamenti

Art. 67 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 68 Norma finale

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Perosa Argentina è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato e dal presente statuto.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e della Resistenza.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo e dalla frazione Meano, con le seguenti borgate:

Aira

Baisa

Baral

Brandoneugna

Breirè

Bressi

Briera

Briere

Casale Serre La Croce

Cassas

Chialme

Ciabot

Cialviniera

Ciampiano

Ciapella

Ciarena

Clot di Ciampiano

Colombera

Combale

Combavaccè

Combe

Coutandin

Crosie

Forte

Gataudia

Gilli

Grange (Perosa)

Grange (Meano)

Jartousiere

Lageard

Lobero

Migliasola

Moliere

Passoir

Podio

Poetti

Prageria

Prese

Quinto

Raudori

Rio Agrevo

Robert

Sagna

Saretto

Selvaggio

Serre

Sinchette

Torano

Viali

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 26,31 e confina con i Comuni di Coazze, Giaveno, Perrero, Pinasca, Pomaretto e Roure.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1. E’ istituito presso la sede comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 6
Stemma ed insegne

1. Lo stemma del Comune di Perosa Argentina, concesso con decreto del Presidente della Repubblica il 17 maggio 1986, è così descritto: “di nero, alle tre pietre d’argento, poste due, una. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d’argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, DANT FRUCTUS LAPIDES. Ornamenti esteriori da Comune”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1986.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L’uso e la riproduzione dello stemma del Comune sono subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione comunale.

5. L’esposizione delle bandiere, vessillo o gonfalone può essere effettuata quotidianamente, nel rispetto delle modalità di esposizione disciplinate da specifiche norme di legge e regolamentari.

6. E’ comunque effettuata l’esposizione quotidiana delle bandiere nazionale, europea e regionale nonchè della bandiera occitana, quale simbolo della minoranza linguistica cui il Comune appartiene.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dal regolamento.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

4. Le sedute della giunta comunale sono segrete. La giunta medesima può comunque invitare ad assistere ai lavori i consiglieri delegati od altre persone i cui pareri siano ritenuti rilevanti in riferimento ai singoli provvedimenti da adottarsi.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati:

- dal presidente, dal segretario comunale e dal consigliere anziano, per le sedute consiliari;

- dal presidente, dal segretario comunale e dal vice sindaco (o in assenza od impedimento di quest’ultimo da un assessore presente alla seduta, in ordine decrescente di anzianità) per le sedute di giunta;

- dal presidente e dal segretario, per le sedute di commissione.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale:

- esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;

- impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità;

- nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti consiliari fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l’approvazione del bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da notificarsi a ciascun consigliere presso il domicilio eletto nel territorio del Comune.

5. Le disposizioni di dettaglio inerenti la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori. E’ facoltà del consiglio, durante il corso del mandato, provvedere ad integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento-rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.

3. La deliberazione di istituzione delle commissioni deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ad informarlo dell’avvio del procedimento per la decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, anche fornendo eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e delibera in merito, tenuto conto delle cause giustificative dell’assenza presentate da parte del consigliere interessato. Ogni consigliere ha comunque facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell’anno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo modalità che trovano disciplina nel regolamento del consiglio comunale.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, designando i capigruppo nell’ambito dei medesimi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Nelle more della designazione, posto che l’individuazione è comunque necessaria, trattandosi di soggetti cui la legge attribuisce specifiche funzioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in locale comunale presso il palazzo comunale, messo a disposizione dal sindaco per tale scopo.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile dell’amministrazione e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali. Egli esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti specifiche attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio, come descritte nei successivi articoli 16, 17 e 18.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione del sindaco

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di amministrazione:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum indetti nelle materie di competenza comunale;

d) rappresenta il Comune in giudizio previa autorizzazione della giunta comunale;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle effettive esigenze.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza del sindaco

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività amministrativa dell’ente.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione del sindaco

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare nelle sedute della giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2. In caso di assenza od impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicesindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Art. 20
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, mediante proprio provvedimento scritto, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o specifica per il compimento di singoli atti o procedimenti.

3. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce.

4. La delega può essere modificata e revocata dal delegante in qualunque momento e senza motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’amministrazione.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento, nel termine di trenta giorni dalla nomina.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23
Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 24
Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Il numero degli assessori componenti la giunta è determinato dal sindaco.

3. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni al consiglio non possono essere in numero superiore a due e ad essi non può essere attribuita la carica di vicesindaco.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25
Nomina della giunta

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza del componenti della giunta, compreso il sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, del direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E altresì di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della giunta.

5. La giunta provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, con impegni da assumersi da parte del consiglio comunale, ai sensi di legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 29
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto, nonché nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti.

Art. 30
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore generale, se nominato ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali od intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 31
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 32
Il direttore generale

1. Il sindaco può nominare un direttore generale.

2. Le modalità per la nomina e la revoca del direttore generale e le sue competenze sono definite dalla legge.

3. Al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del segretario comunale.

4. Nell’ipotesi in cui non risultino stipulate le convenzioni previste dalla legge per i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, il sindaco può conferire con proprio provvedimento le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

Art. 33
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Sono attribuiti ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall’organo politico ed agli stessi in particolare compete:

- la stipula dei contratti in rappresentanza dell’ente;

- l’approvazione dei ruoli delle entrate;

- la gestione delle procedure di appalto e di concorso;

- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l’applicazione di sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

- le altre ordinanze previste da norme e regolamenti, ad eccezione di quelle nell’esclusiva competenza del sindaco, ai sensi di legge;

- gli atti attribuiti dalle leggi e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono per il mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

5. In caso di inadempienza, grave ritardo od inefficienza nell’adozione di atti dovuti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatto salvo l’avvio dei procedimenti a carico previsti dalle normative vigenti, è previsto l’intervento sostitutivo del direttore generale, ove nominato, ovvero del segretario comunale, ad eccezione dei casi che per loro natura necessitano di specifiche conoscenze tecniche, in relazione ai quali può essere prevista la sostituzione mediante incaricati esterni.

6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare funzioni di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 34
Incarichi a contratto

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare in ordine al conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. I contratti conferiti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 35
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni esterne devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 36
Il segretario comunale

1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto fra gli iscritti all’apposito albo. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge e di regolamento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Comune può stipulare convenzione con altri comuni per la gestione in modo coordinato ed in forma associata del servizio di segreteria comunale.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni espressamente previste dalla legge, nonché quelle attribuitegli dallo statuto o dai regolamenti del Comune. Al medesimo possono essere inoltre conferite dal sindaco specifiche funzioni, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente od agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

5. Il segretario comunale, in particolare: adotta provvedimenti con rilevanza esterna e valenza intersettoriale, è capo e responsabile del personale, ha la direzione della struttura operativa dell’ente secondo le direttive impartite dal sindaco.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici è assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura od all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 39
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 40
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione ed il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 41
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 42
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società, ai sensi di legge, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Negli statuti delle società sono previste le forme di raccordo e collegamento fra le società stesse ed il Comune.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 43
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Apposite norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’organo di revisione economico-finanziaria e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art. 44
Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il revisore, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono altresì disciplinate dal regolamento le modalità per le eventuali sostituzioni e decadenza del revisore.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 45
Controlli gestionali

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua strumenti e metodologie adeguati all’effettuazione dei controlli interni previsti dall’articolo 147 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

Art. 46
Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 47
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 49
Consorzi

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero qualora non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione avente i contenuti previsti dalla legge e dallo statuto comunale, unitamente allo statuto del consorzio medesimo.

Art. 50
Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi di cui al precedente articolo 46 e previsti nelle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del consiglio comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 52
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Per l’attuazione dei principi generali di cui al presente Titolo ed in relazione al comma 1 il consiglio comunale può istituire delle commissioni consultive aperte a cittadini non amministratori del Comune.

4 Il regolamento disciplina le modalità di costituzione delle commissioni, nonchè il funzionamento e la composizione delle medesime nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 53
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la giunta comunale, su istanza degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non possono essere riconosciute associazioni segrete od aventi caratteristiche incompatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 54
Contributi alle associazioni

1. Il Comune, secondo modalità stabilite in apposito regolamento, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell’attività associativa e può altresì mettere a disposizione delle associazioni medesime strutture, beni o servizi, gratuitamente ed a titolo di contributo in natura.

2. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro od in natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che evidenzi l’impiego dei contributi ricevuti.

Art. 55
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato formalmente riconosciute, può altresì gestire servizi ritenuti di importanza generale e nell’interesse della collettività.

Art. 56
Consultazioni

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in ordine all’attività amministrativa.

Art. 57
Petizioni

1. I cittadini residenti o dimoranti nel Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità particolari in calce al testo comprendente le richieste che vengono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco che la assegna in esame all’organo competente entro trenta giorni.

4. L’organo competente deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni con decisione che, unitamente al testo della petizione, è resa pubblica mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, con modalità idonee a consentire a tutti i firmatari di prenderne conoscenza.

Art. 58
Proposte

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a mille, possono avanzare all’amministrazione proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente.

2. Qualora le proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta ed i pareri all’organo competente.

3. L’organo competente può sentire i proponenti e deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta con decisione che viene resa pubblica mediante affissione negli appositi spazi e comunicata formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 59
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su questioni che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. Sono altresì escluse dalla potestà referendaria le materie attinenti alla finanza comunale in genere, ai tributi, alle tariffe, al personale ed all’organizzazione dei servizi e degli uffici, alle nomine e designazioni, allo statuto comunale, al regolamento del consiglio comunale, al piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica;

5. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 60
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, rimanendo comunque sottratti alla consultazione gli atti che espresse disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2. Con apposito regolamento vengono individuate le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela alla riservatezza delle persone o casi in cui l’accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 61
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. L’esercizio del diritto di informazione del contribuente in materia tributaria e, in particolare, del diritto di interpello, è garantito secondo disposizioni di legge ed apposite norme regolamentari emanate dal Comune.

Art. 62
Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere fornita entro trenta giorni dalla presentazione dell’interrogazione.

Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio od altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

4. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo eccezioni disposte ai sensi di legge, di statuto o di regolamento.

Art. 64
Difensore civico della Comunità Montana

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, l’opportunità dell’istituto del difensore civico, che, eletto d’accordo con tutti i Comuni membri dal consiglio della Comunità Montana, assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni stessi.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti ad adeguate forme di pubblicità.

Art. 66
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 67
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e dello statuto stesso.

Art. 68
Norma finale

1. Lo statuto è approvato ed entra in vigore ai sensi di legge.