Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

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Comune di Gattinara (Vercelli)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2001)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Comune, stemma, gonfalone, patrono

Art. 2 - Territorio e sede comunale

Art. 3 - Funzioni e finalità

Art. 4 - Autonomia statutaria

Art. 5 - Affermazione di principia favore della pace, della solidarietà e del diritto di autodeterminazione

Art. 6 - Regolamenti

Art. 7 - Albo Pretorio

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi Elettivi

Art. 8 - Organi

Capo II Consiglio Comunale

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

Art. 10 - Durata in carica

Art. 11 - Consiglieri Comunali

Art. 12 - Competenze Consiglio Comunale

Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 14 - Commissioni Comunali permanenti

Art. 15 - Commissioni speciali

Art. 16 - Commissione per il Regolamento del Consiglio

Art. 17 - Sessioni del Consiglio

Art. 18 - Convocazione dei Consiglieri

Art. 19 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle  deliberazioni

Art. 20 - Astensione dei Consiglieri

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

Art. 22 - Presidenza delle sedute consiliari

Art. 23 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

Art. 24 - Verbalizzazione

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni

Capo III Giunta Comunale e Sindaco

Sezione I - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art. 26 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Sezione II - La Giunta Comunale

Art. 27 - La Giunta Comunale

Art. 28 - Composizione e presidenza

Art. 29 - Assessori extraconsigliari

Art. 30 - Nomina della Giunta

Art. 31 - Anzianità degli Assessori

Art. 32 - Durata in carica degli Assessori

Art. 33 - Mozione di sfiducia

Art. 34 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 35 - Funzionamento della Giunta

Art. 36 - Competenze della Giunta

Art. 37 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta

Art. 38 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Sezione III - Il Sindaco

Art. 39 - Sindaco organo istituzionale

Art. 40 - Competenze del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione  Comunale

Art. 41 - Delegazioni del Sindaco

Art. 42 - Surrogazione del Sindaco per le nomine

Art. 43 - Potere di ordinanza del Sindaco

Art. 44 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

Capo IV Amministrazione del municipio

Art. 45 - Istituzione

Art. 46 - Organi del Municipio

Art. 47 - Elezione del Prosindaco e dei consultori

Art. 48 - Status del Prosindaco e dei consultori

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Capo I Istituzioni di partecipazione

Sezione I - Criteri direttivi

Art. 49 - Partecipazione dei cittadini

Sezione II - Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 50 - Riunioni ed assemblee

Art. 51 - Consultazioni

Sezione III - Iniziative popolari

Art. 52 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 53 - Referendum

Art. 54 - Effetti del referendum consultivo

Art. 55 - Disciplina del referendum

Art. 56 - Azione popolare

Art. 57 - Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 58 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Capo II Difensore Civico

Art. 59 - Istituzione

Art. 60 - Elezione del Difensore Civico

Art. 61 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico

Art. 62 - Funzioni

Art. 63 - Modalità di intervento

Art. 64 - Relazione al Consiglio Comunale

Art. 65 - Mezzi del Difensore Civico

Art. 66 - Trattamento economico

TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 67 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 68 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 69 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 70 - Responsabile degli uffici e dei servizi

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 71 - Il Segretario Comunale

Art. 72 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 73 - Vice Segretario

Capo III Personale direttivo

Art. 74 - Nomina del Direttore Generale

Art. 75 - Compiti e funzioni del Direttore Generale

Art. 76 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 77 - Ufficio di indirizzo e di controllo

TITOLO V ORDINAMENTO SERVIZI

Art. 78 - Forme di gestione

Art. 79 - Gestione in economia

Art. 80 - La concessione a terzi

Art. 81 - Le aziende speciali

Art. 82 - Le Istituzioni

Art. 83 - Le società per azioni

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE

Capo I Convenzioni e Consorzi

Art. 84 - Convenzioni

Art. 85 - Consorzi

Art. 86 - Unione di Comuni

Capo II Accordi di programma

Art. 87 - Opere di competenza primaria del Comune

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I La programmazione finanziaria

Art. 88 - La programmazione di bilancio

Art. 89 - Il programma delle opere pubbliche

Capo II L’autonomia finanziaria

Art. 90 - Le risorse per la gestione corrente

Art. 91 - Le risorse per gli investimenti

Capo III La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 92 - Il collegio dei Revisori dei Conti

Art. 93 - Il rendiconto della gestione

Capo IV Appalti e contratti

Art. 94 - Procedure negoziali

Capo V Il controllo della gestione

Art. 95 - Finalità

Capo VI Tesoreria e Concessionario della riscossione

Art. 96 - Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII RAPPORTO CON ALTRI ENTI

Art. 97 - Partecipazione alla programmazione

Art. 98 - Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 99 - Pareri obbligatori

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100 - Modificazione e abrogazione dello Statuto

Art. 101 - Adozione dei Regolamenti

Art. 102 - Entrata in vigore

Art. 1
Comune, stemma, gonfalone,  patrono

1. La comunità di Gattinara (Gatinèra) ha origini come Borgofranco nel 1242. Essa ha ottenuto gli Statuti dal Duca di Savoia nel 1448.

2. Il Comune di Gattinara è un Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica che ne determina le funzioni, e dalle norme dello Statuto.

3. Il Comune tutela la sua denominazione, si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Gattinara nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Vercelli e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

5. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto in data 24 marzo 1932 dal capo del Governo ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.

6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto in data 26 marzo 1963 del Presidente della Repubblica. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

7. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con Decreto in data 3 febbraio 1989, n. DSA-9985-ar del Presidente della Repubblica.

8. La Comunità comunale riconosce quale proprio Patrono SS. Pietro e Paolo ricorrente il giorno 29 giugno.

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Gattinara si estende per 34,53 Km2. Confina con i Comuni di: Lenta, Rovasenda, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia, Romagnano Sesia e Ghemme.

2. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Corso Valsesia n° 119.

3. All’interno del territorio del Comune di Gattinara non è consentito l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 3
Funzioni e finalità

1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello Statuto il Comune di Gattinara garantisce i diritti della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona, alla solidarietà dei cittadini. Il Comune salvaguarda l’identità, le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.

3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

Tutela della salute

a) Il Comune concorre a garantire nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione ed alla sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;

b) Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi ed ai soggetti emarginati.

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

a) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;

b) Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

a) Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali; valorizza la lingua locale promuovendone l’uso e favorendone così l’apprendimento.

b) Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile

c) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l’istituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 3,del T.U. approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Assetto ed utilizzazione del territorio

a) Il Comune promuove ed attua un’organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;

b) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli ed associati;

c) Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

d) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

Sviluppo economico

a) Il Comune programma le attività commerciali;

b) Promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l’attività, favorisce l’associazionismo;

c) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

Programmazione e forme di cooperazione

a) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;

b) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;

c) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche funzioni tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Gattinara ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei fini istituzionali.

3. Il Comune di Gattinara si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli Enti locali. Esso ha autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

5. L’autogoverno della comunità si realizza secondo principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.

Art. 5
Affermazione di principi a favore della pace,
della solidarietà,
e del diritto di autodeterminazione

1. La comunità di Gattinara fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Gattinara promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione. Favorisce la politica dell’accoglienza e della tolleranza nel rispetto della tutela e della garanzia della libertà dei propri cittadini.

Art. 6
Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto adotta tutti i regolamenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l’esercizio delle relative funzioni. Laddove non sia disposta alcuna normativa regolamentare, le materie continueranno ad essere disciplinate dalle prassi consuetudinarie consolidate.

2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e salvi i limiti posti dagli articoli tre e quattro delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale, i regolamenti soprarichiamati non potranno avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi conterranno norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli interessati.

3. I regolamenti deliberati nelle forme previste dalla vigente normativa divengono obbligatori dopo l’espletamento delle relative procedure di legge.

Art. 7
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.11
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero comune senza vincoli di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalle legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e dal relativo regolamento.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

10. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati almeno da due componenti.

11. Eccezionalmente un solo Consigliere Comunale costituisce Gruppo Consigliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.

12. La surrogazione dei Consiglieri è normata dalla legge.

Art.12
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge, come stabilito dall’art. 42 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

3. Il Consiglio esercita autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 non possono essere adottati in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consigliare nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri dei funzionari e responsabili dei servizi sulle parti modificate od integrate. Il parere contrario del funzionario responsabile del servizio non è vincolante per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni quando ad esso sia espressamente riservato dalla legge. Nelle nomine il Consiglio Comunale deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125.

6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento di servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

8. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

1. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

2. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 14
Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni mandato amministrativo, può istituire commissioni consultive permanenti, la cui composizione numerica deve essere stabilita nel regolamento proprio per il funzionamento.

2. Le modalità di voto e le norme di funzionamento sono stabilite nel regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che dovrà essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 15
Commissioni speciali

1. Il consiglio con le modalità di cui all’art. precedente, istituisce :

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune.

b) commissioni d’inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

4. Le minoranze sono garantite nell’esercizio dei diritti e nella partecipazione alle attività secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti. La Presidenza delle Commissioni di garanzia e controllo, ove costituite, spetta alla minoranza consiliare.

Art.16
Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, la cui composizione è da porre in relazione ai seggi assegnati a ciascun gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all’approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l’intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l’aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo, e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 17
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

2. Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o per iniziativa del Sindaco.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.

Art. 18
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, a mezzo di messo notificatore. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato all’Albo pretorio del Comune.

2. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco, in un termine non superiore a 10 giorni dalla data in cui sono proclamati eletti Consiglieri comunali e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 19
Intervento dei Consiglieri per la validità
delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza comunicarne il motivo al Segretario Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, deocrrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera secondo le modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 20
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 21
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 22
Presidenza delle sedute consiliari

1. Il sindaco presiede il Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, l’adunanza del Consiglio è presieduta dal Vicesindaco.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, l’adunanza del Consiglio è presieduta dall’Assessore più anziano d’età.

4. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

5. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

6. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 23
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine di cui all’art. 42 lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, del numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;

c) i casi nei quali può essere scelto uno dei Consiglieri a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 25
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizione di legge.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I
ELEZIONE DEL SINDACO
E NOMINA DELLA GIUNTA

Art. 26
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalle legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Entro il termine di 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27
La Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti amministrativi che le sono riservati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e fino a un massimo di 6 (sei) Assessori.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, la Giunta è presieduta dall’Assessore più anziano di età.

4. Le incompatibilità sono dettate dalla legge.

5. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.

Art. 29
Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La presenza degli Assessori di cui 1° comma non modifica il numero massimo degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1° dell’articolo 28.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta.

4. Il Consiglio Comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli Assessori extraconsiliari nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco.

5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 30
Nomina della Giunta

1. La nomina della Giunta avviene nei modi indicati dalla legge.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore comunale.

Art. 31
Anzianità degli Assessori

1. All’Assessore più anziano di età spetta surrogare il Sindaco ed il Vicesindaco assenti o impediti sia quale Capo dell’Amministrazione che quale ufficiale di Governo.

Art. 32
Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 33
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente al 2° comma.

Art. 34
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.

3. La revoca da membri della Giunta è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

4. Gli Assessori che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo e non intervenga la revoca disposta dal Sindaco, decadono dalla carica.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori, dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio decreto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla emanazione del provvedimento.

Art. 35
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei Singoli Assessori, secondo quanto disposto dall’art. successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta comunale adottate con il parere contrario del funzionario responsabile del servizio, devono essere motivate con l’indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo. La Giunta comunale decide con il voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione al controllo preventivo di legittimità. Qualora la Giunta Comunale decida di sottoporre la deliberazione al controllo preventivo di legittimità, la medesima, deve essere trasmessa al CO.RE.CO. entro 5 giorni dall’adozione secondo le modalità di cui all’art. 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura pubblicazione delle deliberazioni all’Albo Pretorio.

9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 36
Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

d) collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i Regolamenti;

b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) Elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe in materia di tributi e servizi;

f) Stabilisce la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e di qualunque genere a enti e persone, entro i limiti degli stanziamenti delle corrispondenti voci di bilancio;

g) Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) Autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000;

i) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, qualora di sua competenza;

j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) Decide in ordine alle controversie su competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

n) Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli stantard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale, se nominato;

o) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

p) Approva il Peg o Piano Esecutivo di Gestione;

q) Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 37
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 38
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell’art. 7 del presente Statuto.

3. Le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Contestualmente all’affissione all’Albo le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri fin dalla loro pubblicazione.

SEZIONE III
IL SINDACO

Art. 39
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione ed ufficiale del governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 40
Competenze del Sindaco quale capo
dell’amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e/o nomina;

d) revoca uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

e) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell’art. 41 del presente Statuto; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell’Assessore da lui delegato;

f) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio comunale della Giunta;

g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale e i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

h) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

i) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell’art. 12, del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, mediando tra le richieste della vita familiare, produttiva, l’uso dei servizi sociali, i tempi, i ritmi, gli spazi della vita urbana;

j) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 136 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

m) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, del presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 41
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vicesindaco con la delega a sostituirlo in caso assenza o impedimento temporanei.

Con proprio provvedimento può delegare alla sostituzione un altro Assessore - in funzione dell’età maggiore - in caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Sindaco stesso che del Vicesindaco.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativa alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i sui provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il Sindaco, può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell’esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per

eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Art. 42
Surrogazione del Sindaco per le nomine

1. Qualora il Sindaco non effettui le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall’art. 40, comma 1°, lettera k) del presente Statuto, vi provvede il Comitato di Controllo ai sensi dell’art. 136 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Art. 43
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

2. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 1° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 44
Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a rimborsare, salvo eventuali azioni di rivalsa, le indennità corrispondente al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.

CAPO IV
AMMINISTRAZIONE DEL MUNICIPIO

Art. 45
Istituzione

1. Nel caso di fusione di due o più Comuni con il Comune di Gattinara, ai sensi della normativa di cui agli art. 15 e 16 del D. Lgs. n. 267/2000 e della prescritta legge regionale, si provvederà all’istituzione di uno o più Municipi con il compito di gestire i servizi di base.

2. I Municipi hanno il compito di gestire i servizi di base secondo i criteri e le norme stabilite dal Consiglio Comunale.

3. Nei predetti Municipi sono istituiti separati uffici di stato civile e di anagrafe della popolazione con l’osservanza delle leggi statali che disciplinano tali servizi.

4. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta può delegare altre funzioni, stabilendone le modalità di esercizio ed il finanziamento.

Art. 46
Organi del Municipio

1. Organi del Municipio sono il Prosindaco e due consultori.

Art. 47
Elezione del Prosindaco e dei consultori

1. L’elezione del Prosindaco e dei consultori ha luogo contestualmente a quella del Consiglio Comunale.

2. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni del territorio del Municipio.

3. Sono eleggibili alle cariche di Prosindaco e di consultori i candidati residenti nel territorio del Municipio ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. La carica di Prosindaco e di consultore è incompatibile con quella del Consigliere comunale.

5. Gli elettori concorrono tutti egualmente alla votazione delle liste, in ciascuna delle quali devono indicarsi il nome del candidato alla carica di Prosindaco e quelli di due candidati a consultore municipale.

Sono proclamati eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti.

6. Per le operazioni relative al procedimento elettorale preparatorio, alla presentazione delle candidature, alla votazione, allo scrutinio e alla proclamazione, alla convalida e surrogazione, a al contenzioso, si applicano le norme relative alla elezione dei Consiglieri Comunali in quanto compatibili.

Art.48
Status del Prosindaco e dei consultori

1. Si applicano al Prosindaco e ai consultori le norme di legge, di regolamenti e del presente Statuto, comportanti diritti, doveri e responsabilità per gli amministratori del Comune.

2. Gli amministratori del Municipio possono essere invitati, anche a loro richiesta, a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta ed intervenire alle discussioni, senza diritto di voto, quando si trattano argomenti relativi alla gestione dei servizi di base e delle altre funzioni delegate ai sensi dell’art. 45.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I
CRITERI DIRETTIVI

Art. 49
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati;

b) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;

c) l’istituzione di Consigli di quartiere in zone di particolare interesse e con un numero rilevante di abitanti;

d) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Si adopera per ottenere e divulgare informazioni, materiali ed idee destinate a promuovere un armonioso sviluppo sociale, morale e culturale, impegnandosi a verificare che l’informazione raggiunga effettivamente i cittadini di ogni strato sociale e di ogni età.

SEZIONE II
RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 50
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee.

Le condizioni e modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statistica degli edifici, alla incolumità delle persone, alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dell’amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

4. L’amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati di commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell’apposito

regolamento.

Art. 51
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per la categoria di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

SEZIONE III
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 52
Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio comunale o alla Giunta comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca dalle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale che provvedono a deliberare nel merito entro 60 (sessanta) giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

4. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 53.

Art. 53
Referendum

1. Il Referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l’attività degli organi comunali. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, oltre alle seguenti materie:

a) Statuto Comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Bilancio di previsione e conto consuntivo;

d) P.R.G.C. e strumenti urbanistici attuativi.

2. Il Comune favorisce l’esperimento del referendum nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell’organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto Referendum consultivi; l’indizione è fatta quando lo richiedono almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle lista elettorali del Comune.

5. Sull’ammissibilità del referendum decide la Giunta Comunale con propria deliberazione.

6. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 54
Effetti del Referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori, e, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e le nulle.

2. Se L’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

Art. 55
Disciplina del Referendum

1. Le norme per l’attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 56
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la Costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 57
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Art. 58
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art. 59
Istituzione

1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 60
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Vercelli.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e deve essere preferibilmente laureato in materie giuridiche.

3. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva.

4. Il titolare dell’ufficio di difensore civico deve risiedere preferibilmente nel territorio del Comune.

Art. 61
Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 62
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse,il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, presso Enti e le aziende da essa dipendente per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buone amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000 e le funzioni di cui all’art. 25 della legge 241/1990, come sostituito dall’art. 15 della legge 24/11/2000, n. 340.

Art. 63
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano l’interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune o degli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 60 ( sessanta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all’esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persone interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall’amministrazione comunale e dagli Enti ed aziende di cui al comma 1° copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorità giudiziaria penale.

Art. 64
Relazione al Consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 65
Mezzi del difensore civico

1. La Giunta Comunale stabilisce,  con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L’assegnazione del personale all’ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell’organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e procedure previste dal vigente ordinamento.

Art.66
Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto nella misura stabilità dall’apposito Regolamento.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 67
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Un’organizzazione del lavoro per progetti, obbiettivi e programmi;

b) L’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) L’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.

Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (ove venga nominato) ai Responsabili degli uffici e dei servizi i cui atti di impegno assumono la denominazione di determinazioni.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed imprimono la loro azione a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, nell’ambito di aree aggregate secondo criteri di omogeneità, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale (o struttura equipollente) e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativi in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento e degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi preposti secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 70
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco.

2. Spetta ai Responsabili degli uffici la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione fra poteri di indirizzo e di controllo.

3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti previsti dagli artt. 107, 108, 109, 110 e 111 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 71
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionale dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 72
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quanto ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 108 il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

2. Lo status giuridico del Segretario Comunale si uniforma alle disposizioni di cui agli art. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 73
Vice Segretario

1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Esso deve essere in possesso di adeguate capacità.

2. Il Vice Segretario, individuato dal Sindaco con proprio provvedimento, tra i responsabili dei servizi, coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 74
Nomina del Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, a norma degli articoli 108, 109, 110 e 111 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tale caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 75
Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che all’uopo gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;

g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) Riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) Promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o di inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 76
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e con le modalità previste dalla parte I°, titolo IV°, capo III° del T.U. approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 77
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. 504/92, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

TITOLO V
ORDINAMENTO SERVIZI

Art. 78
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione di servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 79
Gestione in economia

1. Il Comune può gestire in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia di servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 80
La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e di correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’Ente.

Art. 81
Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere proposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall’art. 52 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d’amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi con i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il Consiglio provvede all’adozione dei nuovi Statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 82
Le Istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d’amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l’elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d’amministrazione si applicano le norme di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità viene nominato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal regolamento.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle “istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che ne approva il regolamento di gestione.

Art. 83
Le società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ad altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art.2458 del Codice Civile,di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 84
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Province e Comuni, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 85
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) Il Consiglio d’amministrazione e il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 86
Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni di cui agli artt.32 e 33 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 87
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di un programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora il provvedimento sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze e all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 88
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse di cui dispone. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta comunale la quale, attraverso l’Assessore al Bilancio, esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione con la commissione consiliare competente, qualora costituita

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico-finanziario.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati ed è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Per la predisposizione e l’approvazione del bilancio di previsione deve essere fatto riferimento al disposto di cui agli artt.151 e 174 del T.U. approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Art. 89
Il programma delle opere pubbliche

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso attuazione.

4. Le previsione contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II
L’AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 90
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

4. Il Comune in materia di tributi e nei rapporti con il contribuente conforma la propria attività a principi di chiarezza, trasparenza, efficacia delle norme, informazione e semplificazione, adeguandoli per quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 212 del 27/07/2000.

Art. 91
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 92
Il collegio dei Revisori dei Conti

1. Per quanto riguarda i Revisori dei Conti, la nomina, le funzioni e le responsabilità si fa riferimento rispettivamente agli artt.234 e 239, 114, 223, 224, 239, 246, 247 e 265, 240 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale e svolge la propria attività in base al Regolamento. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

3. Per l’esercizio delle loro funzioni, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

4. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino delle gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione; secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consultivo.

Art. 93
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consultivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consultivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO IV
APPALTI E CONTRATTI

Art. 94
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, delle forniture di beni e di servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza della procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere precedute da apposita determina indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

CAPO V
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 95
Finalità

1. Con apposite nomine da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obbiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE

Art. 96
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
RAPPORTO CON ALTRI ENTI

Art. 97
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di aspetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriali predisposti del Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 98
Iniziative per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 99
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100
Modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto. Gli articoli oggetto di modifica non potranno subire ulteriori modifiche se non sia trascorso almeno un anno dalla loro modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 101
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1°.

3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con la normativa del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Art. 102
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, assicurando la massima diffusione e pubblicità.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio Comunale.

4. Il segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.