Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

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Codice 32.3
D.D. 2 agosto 2001, n. 161

L.R. 47/1997 - Piano dei contributi a sostegno delle Università popolari e della terza età o comunque denominate per l’anno accademico 2001/2002. Spesa di L. 400.000.000, pari a euro 206.582,75 (capitolo 11305/2001)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 2 comma 2), 4 commi 1) e 2), 6 comma 2) della legge regionale 47/1997 nonchè del criterio integrativo di cui alla D.G.R. n. 113-699 del 31 luglio 2000 così come esplicitato in premessa, il Piano di assegnazione e l’erogazione per l’anno accademico 2001/2002 del contributo complessivo di L. 400.000.000 (pari a 206.582,75 euri / 1 euro = 1.936,27 lire) a favore delle 35 Università popolari e della terza età o comunque denominate di seguito elencate e nell’importo indicato a fianco di ciascun soggetto ammesso:

Tabella





Alle spesa complessiva di L. 400.000.000 (pari a 206.582,75) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 11305 del bilancio per l’anno 2001 (100851/A).

Alla liquidazione dell’acconto del contributo - erogato nella misura del 70% dell’importo assegnato, in ottemperanza alla misura prevista dall’art. 6 comma 3) della legge regionale 47/1997 - provvederà con idoneo atto di liquidazione il Dirigente del Settore Promozione attività culturali di questa Direzione Regionale.

Per i soggetti già inclusi nel Piano dei contributi approvato con determinazione di questa Direzione Regionale n. 172/32 del 3 agosto 2000, l’acconto del contributo verrà liquidato successivamente alla presentazione della rendicontazione finanziaria e didattica relativa all’attività corsuale svolta e conclusa nell’anno accademico 2000/2001.

A presentazione, da parte dei soggetti inclusi nel Piano qui approvato, della rendicontazione finale afferente l’attività corsuale e le relative spese sostenute, il Dirigente del Settore Promozione attività culturali di questa Direzione Regionale provvederà a liquidare con idonei atti il saldo a conguaglio del contributo assegnato, nei limiti di cui all’art. 6 comma 5) della legge regionale 47/1997.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori