Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001
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Codice 32.3
L.R. 47/1997 - Piano dei contributi a sostegno delle Università popolari
e della terza età o comunque denominate per lanno accademico 2001/2002.
Spesa di L. 400.000.000, pari a euro 206.582,75 (capitolo 11305/2001)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- Di approvare, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 2 comma
2), 4 commi 1) e 2), 6 comma 2) della legge regionale 47/1997 nonchè del
criterio integrativo di cui alla D.G.R. n. 113-699 del 31 luglio 2000 così
come esplicitato in premessa, il Piano di assegnazione e lerogazione per
lanno accademico 2001/2002 del contributo complessivo di L. 400.000.000
(pari a 206.582,75 euri / 1 euro = 1.936,27 lire) a favore delle 35 Università
popolari e della terza età o comunque denominate di seguito elencate e
nellimporto indicato a fianco di ciascun soggetto ammesso:
Alle spesa complessiva di L. 400.000.000 (pari a 206.582,75) si fa fronte
con lo stanziamento di cui al capitolo 11305 del bilancio per lanno 2001
(100851/A).
Alla liquidazione dellacconto del contributo - erogato nella misura del
70% dellimporto assegnato, in ottemperanza alla misura prevista dallart.
6 comma 3) della legge regionale 47/1997 - provvederà con idoneo atto di
liquidazione il Dirigente del Settore Promozione attività culturali di
questa Direzione Regionale.
Per i soggetti già inclusi nel Piano dei contributi approvato con determinazione
di questa Direzione Regionale n. 172/32 del 3 agosto 2000, lacconto del
contributo verrà liquidato successivamente alla presentazione della rendicontazione
finanziaria e didattica relativa allattività corsuale svolta e conclusa
nellanno accademico 2000/2001.
A presentazione, da parte dei soggetti inclusi nel Piano qui approvato,
della rendicontazione finale afferente lattività corsuale e le relative
spese sostenute, il Dirigente del Settore Promozione attività culturali
di questa Direzione Regionale provvederà a liquidare con idonei atti il
saldo a conguaglio del contributo assegnato, nei limiti di cui allart.
6 comma 5) della legge regionale 47/1997.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
avvenuta notificazione.
Il Direttore regionale
D.D. 2 agosto 2001, n. 161
Rita Marchiori