Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2001, n. 69-4219

Procedura ex artt. 12 e 13 L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ampliamento della cava sita in località’ Ceriolo del Comune di Sant’Albano Stura (CN)”, presentato dalla Società Interstrade S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento della cava sita in località Ceriolo del Comune di Sant’Albano Stura (CN) presentato dalla Ditta Interstrade S.p.A. con sede in Roccaforte Mondovì (CN), in quanto la realizzazione dell’intervento proposto non altera sostanzialmente e non snatura l’equilibrio delle componenti ambientali interessate e, inoltre:

* la sequenza dei lavori di coltivazione e la loro evoluzione all’interno delle singole zone progettuali consentono un recupero ambientale in corso d’opera;.

* al termine dell’attività, sarà possibile restituire l’intera area, in parte già attualmente utilizzata per l’attività estrattiva, alla destinazione d’uso prevista dal P.R.G.C., realizzando condizioni ambientali simili a quelle originarie;

* l’intervento, necessario ai fini della realizzazione del collegamento autostradale Asti-Cuneo risulta conforme a quanto previsto nel quadro programmatico, nel piano di reperimento inerti per la realizzazione dell’infrastruttura, approvato con D.G.R. n. 45 - 24248 del 24 marzo 1998 All. C.

* Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

* devono essere attuate tutte le specifiche prescrizioni contenute nell’atto unico, ex l.r. 45/1989, nella determinazione ex D.lgs. 490/1999, del Settore Gestione Beni Ambientali e nell’allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, ex l.r. 69/1978, allegati quale parte integrante al presente atto;

* devono essere, altresì, attuate le seguenti prescrizioni:

* devono essere eseguite tre analisi I.B.E. e solidi sospesi, sulla bealera Mulino, a monte e a valle dell’immissione del canale di regimazione con la suddetta bealera, una prima della prosecuzione dei lavori, una nel corso della coltivazione e l’ultima a conclusione del recupero ambientale;

* i canali di regimazione delle acque superficiali lungo la linea di massima pendenza, devono essere rivestiti inoltre; tutti i canali di deflusso realizzati devono essere mantenuti in perfetta efficienza;

* deve essere prodotta entro tre mesi dalla data della presente deliberazione, una planimetria di stato finale (fondo scavo) tale che i lavori in progetto non interferiscano con la falda freatica, mantenendo un franco verticale di 0,5 m al di sopra del livello di massima escursione della falda; deve particolarmente essere rivista la quota di massimo scavo in prossimità dei sondaggi PN2, PM1 e P1 dai cui dati piezometrici, peraltro rilevati in periodo non particolarmente significativo per livelli di massima escursione, sembra evidente un’interferenza dello scavo previsto con il livello di falda misurato;

* deve essere predisposto un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda freatica con misurazioni a cadenza mensile negli attuali punti di misura (particolarmente PN1, PN2, PN3 e P1) allo scopo di rilevare l’andamento nel tempo del livello di falda e le eventuali anomalie, adeguando eventualmente le quote di fondo scavo con i dati misurati (franco di 0,5 m dal livello di massima escursione);

* relativamente alla rumorosità e alla polverosità, entro 3 mesi dalla data della presente deliberazione deve essere prodotto un approfondimento al fine di garantire la conformità dei lavori con le norme attualmente in vigore e tenendo conto dell’eventuale zonizzazione comunale stabilita in corso d’opera;

* per consentire una maggiore sicurezza alla circolazione stradale, deve essere realizzato l’adeguamento dell’innesto della strada di cava con la S.P. n. 3;

* deve essere garantita la portata d’acqua derivata, attualmente concessa a C.E.M..

* Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998: sono state concesse le seguenti autorizzazioni rilasciate da:

* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo con atto unico n. 11780 del 9 ottobre 2001, ai sensi della l.r. 45/1989;

* il Settore Gestione beni Ambientali si è espresso favorevolmente con determina n. 140 del 5 ottobre 2001 ai sensi del D.lgs. 490/1999.

* Di dare atto, altresì, che:

* il Comune di Sant’Albano Stura si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla data di acquisizione della presente deliberazione;

* la Provincia di Cuneo entro 60 giorni dovrà autorizzare l’adeguamento dell’innesto della strada di cantiere con la S.P. 3, prevedendo la destinazione di tale adeguamento anche a cava esaurita.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire altresì che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’inizio lavori all’ARPA competente per territorio.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte integrante:

* nota della C.E.M. del 30 giugno 2001;

* atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 11780 del 9 ottobre 2001 del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;

* contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

* verbali della Conferenza di Servizi e relativi allegati delle sedute del 4 giugno 2001, 26 giugno 2001 e 28 settembre 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)