Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 3330 in data 6 dicembre 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 1 luglio 1997 dal Sig. Angelo Finazzi, nella sua qualità di Procuratore della ditta “Barclays Financial Services Italia S.p.A.”, con sede in Milano, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Finital S.r.l.” (omissis), il rinnovo della concessione trentennale per continuare a derivare dalla sponda sinistra del torrente Cervo, in località Lorazzo Inferiore del Comune di Andorno Micca, moduli continui 0,10 (lt/sec. 10) d’acqua da utilizzarsi per scopi industriali, con obbligo di restituzione delle acque di rifiuto nello stesso torrente Cervo in Comune di Andorno Micca, immediatamente a valle dello stabilimento servito.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 29 dicembre 1994, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, assentita con D.P. n. 63722 in data 29 dicembre 1964 e successivo D.P.G.R. n. 7730 in data 11 settembre 1979, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare predetto e previo pagamento anticipato e decorrente dal 29 dicembre 1994 del canone annuo di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37), pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 del canone annuo di L. 3.075.000 (euro 1.588,10), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 del canone annuo di L. 3.130.350 (euro 1.616,69) pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 del canone annuo di L. 3.177.305 (Euro 1.640,94), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998, fatti salvo ogni adeguamento e conguaglio successivi ai sensi della stessa normativa; di rettificare alcuni articoli del disciplinare sottoscritto in data 1º luglio 1997, contenente obblighi e condizioni cui vincolare il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua in parola, mediante l’integrale sostituzione degli stessi articoli con quelli di seguito riportati:

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Il titolare della concessione si impegna a sostenere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Andorno Micca, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell’acqua. A norma del Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, il concessionario dovrà richiedere all’Autorità competente l’autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate.

L’effettiva utilizzazione delle acque è sottoposta alla condizione sospensiva dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed alla realizzazione dei lavori ed impianti di trattamento ivi prescritti.

L’utilizzazione delle acque è comunque, subordinata all’osservanza dei limiti e degli indici di accettabilità fissati dall’autorizzazione allo scarico ed, in ogni caso, all’osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, ed, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 62 comma 7 dello stesso Decreto, a quanto previsto dalle norme tecniche della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle Acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977. In caso di revoca dell’autorizzazione allo scarico, o di denuncia dell’Autorità competente al controllo, la Ditta concessionaria dovrà immediatamente sospendere il prelievo delle acque, dandone comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Biella. La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizioni sospensiva dell’avvenuto rilascio della sopra riportata autorizzazione. Nel caso quest’ultima venisse negata, o revocata, la concessione della derivazione sarà privata di ogni operatività. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge.

Art. 8 - Deflusso minimo vitale (DMV) valore di base.

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, il concessionario ha l’obbligo, a norma del 5º comma dello stesso articolo 22, di lasciar defluire liberamente, immediatamente a valle delle opere di presa dell’acqua dalla sponda sinistra del torrente Cervo, le seguenti portate costanti e continue:

fino al 31 dicembre 1999 lt/sec 91,35

dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 lt/sec. 182,70

dal 1º gennaio 2005 lt/sec. 365,40

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta che la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi sopra prefissati. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione. In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati e mantenuti: un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V. ed, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico; a norma dell’articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999 n. 22, l’apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all’opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell’Ente concedente, ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 della stessa L.R. a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’articolo 2, comma 5, della più volte citata L.R. A norma dell’articolo 3 - comma 2 della suddetta L.R. il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all’Autorità competente.

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, del D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275, della L. 5 gennaio 1994 n. 36, della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, della L.R. 29 novembre 1996 n. 88, del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, della L. 30 aprile 1999 n. 136, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, della L.R. 9 agosto 1999 n. 22, della L. 17 agosto 1999 n. 290, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 258 e delle relative norme e regolamenti, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria e la sicurezza pubblica.

Art. 13 - Domicilio legale

Per ogni effetto di Legge, il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di Andorno Micca, presso la propria sede ubicata in via S. Colli n. 41. La Ditta concessionaria si obbliga a notificare all’Autorità competente, entro trenta giorni, l’avvenuta variazione del proprio domicilio legale.

Di integrare il disciplinare sottoscritto in data 1º luglio 1997, contenente obblighi e condizioni cui vincolare il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua in parola, mediante l’inserimento degli articoli di seguito riportati:

Art. 14 - D.M.V. Valore Modulato

E’ fatta salva la possibilità, per l’Amministrazione concedente, di introdurre ulteriori disposizioni inerenti il rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore a D.M.V. - valore di base. Tali portate minime di rilascio verranno modulate, in rapporto all’entità dei deflussi istantanei naturali, fino ad un massimo (comprensivo di D.M.V. - valore di base) pari al 20% di questi.

Art. 15 - Altre norme e misure di mitigazione

E’ fatta altresì salva la possibilità per l’Amministrazione concedente, di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la soluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del passaggio fluviale, con eventuale imposizione al concessionario dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno all’uopo prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria fluviale (a titolo puramente esemplificativo: scale di risalita per pesci, preservazione e ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna ecc.).

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 827 dei Rep. in data 1º luglio 1997.

Art. 7 - Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano