Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

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Comune di Quarona (Vercelli)

Decreto n. 2 del 12 ottobre 2001 - decreto per l’occupazione d’urgenza di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di Sistemazione Pista Beata al Monte - San Giovanni

Il Responsabile del Procedimento

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 in data 28-12-2000 esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto preliminare dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa;

- Visto che con lo stesso provvedimento è stato determinato di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori;

- Visto che con delib. G.C. n. 73 in data 19-6-2001 di approvazione del progetto definitivo sono stati determinati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori nonché quelli per l’inizio e l’ultimazione delle operazioni di espropriazione, ai sensi dell’articolo 13, della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

- Considerato che l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

- Visto l’articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché la Legge Regione Piemonte n. 44/2000, con cui sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune;

- Visti l’articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, nonché l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, circa l’attribuzione delle competenze al responsabile del servizio;

- Richiamati infine gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,

decreta

Art. 1 E’ disposta a favore del Comune di Quarona l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel Comune medesimo e identificati come nell’elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto e approvato unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Proprietà Sella Silvio Partita 2137 foglio 7 mapp. 226 sup. totale mq. 3060 R.D. L. 4896 R.A. L. 2142 Sup. da occupare mq. 1.540;

Proprietà Ist. Diocesano per il sostentamento del Clero di Novara Partita 10046 foglio 7 mapp. 242 sup. totale mq. 18.860 R.D. L. 30176 R.A. L. 13202 Sup. da occupare mq. 560;

Art. 2 L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui all’articolo 1 può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall’apposito verbale.

Art. 3 All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, il tecnico incaricato provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4 L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l’ora, dovrà a cura dell’Ente occupante essere notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Lo stesso Ente occupante, dopo l’immissione in possesso, provvederà alla notifica del verbale di consistenza e di immissione in possesso ai proprietari interessati, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 5 Il Comune di Quarona corrisponderà agli aventi diritto l’indennità di occupazione per il periodo compreso tra la data di immissione in possesso e quella di acquisizione dell’immobile.

A tale scopo il Comune di Quarona trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, e gli eventuali altri atti necessari, alla Commissione Provinciale per gli espropri, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè su un organo di stampa a diffusione locale.

Art. 8 Il presente decreto perderà efficacia ove l’occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

Art. 9 Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell’articolo 113 della Costituzione e dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall’articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile del Procedimento
Amedeo Crolla Gianolio