Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Monale (Asti)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Monale è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza Vittorio Emanuele II n.1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli recentemente in uso.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.5
Archivio storico

1. Il Comune ha un proprio archivio storico. Il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la custodia e ne organizzano le consultazioni da parte di studiosi e ricercatori specificatamente autorizzati.

Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art.61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale.
Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni ed Enti, per dare attuazione agli interventi sociali, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9
Ambiti sovracomunali, convenzioni,
consorzi e unione di comuni

1. Il comune di Monale d’Asti per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, può costituire insieme ad altri enti locali uno o più consorzi, o convenzioni, secondo le disposizioni di legge.

2. Allo stesso modo può partecipare alla definizione e all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro articolata compiutezza, l’azione integrata e coordinata di più comuni ed enti locali, aderendo ad accordi di programma di promozione regionale.

3. Un programma individuante ambiti per la gestione sovracomunale di una pluralità di funzioni e di servizi può essere realizzato anche attraverso un’unione di comuni o comunità collinare o una diversa aggregazione altrimenti dominata.

4. Fatta salva la propria identità ed autonomia, il comune di Montechiaro d’Asti può dare vita, insieme ad altri comuni con caratteristiche di omogeneità, ad un’unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

5. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto dell’unione individua, ai sensi di legge, organi, risorse, funzioni e modalità operative dell’unione stessa.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
ORGANI DEL COMUNE

Art. 10
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’ente. E’ capo dell’amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

4. La Giunta collabora col sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.11
Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art.12
Competenze e funzionamento

1. Il Consiglio rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo l’elezione per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco, entro dieci giorni, dalla proclamazione degli eletti, e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Le adunanze del Consiglio sono disciplinate da apposito regolamento, al quale si rinvia.

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. ......sei......................consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. ......quattro......................consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 13
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14
Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

2. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15
Consigliere anziano

1. Si intende per consigliere anziano colui che tra tutti i consiglieri ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti.

2. A parità di voti si intende per consigliere anziano il maggiore di età.

3. Il consigliere anziano esercita le funzioni indicate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora il consigliere sia assente o impedito le funzioni sono esercitate dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1 occupa il posto immediatamente successivo: In caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo le funzioni sono esercitate dal primo della graduatoria di anzianità tra i presenti.

Art. 16
Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco può affidare ai singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengono a programmi prefissati e definiti nell’ambito di materie omogenee.

2. Il Consigliere incaricato relaziona direttamente al Sindaco e fa riferimento ai dirigenti competenti in materia anche per le necessarie disposizioni di utilizzo delle strutture.

Art.17
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 19
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 20
Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 21
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

CAPO II
IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 22
Il Sindaco

Funzioni quale organo del Comune

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione.

2. Il Sindaco:

a) Nomina la Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

b) Attribuisce le competenze agli Assessori, per settori organici e per progetti;

c) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione in Consiglio;

e) Può affidare, e quindi revocare, incarichi specifici e mirati ai singoli Consiglieri;

f) Può prendere parte alle riunioni della Commissione istituite da Comune e presenzia alla conferenza dei capigruppo consiliari, ove istituita;

g) Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

h) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) Indice i referendum comunali e le consultazioni popolari;

j) Adotta le ordinanze previste dalla legge;

k) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune, ed i concessionari dei servizi comunali, svolgano la loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio comunale;

l) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici, con particolare attenzione alle esigenze delle diverse componenti della cittadinanza;

m) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti, impartisce direttive al segretario e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi funzionali e ai risultati da perseguire su tutta la gestione dell’intero apparato amministrativo del Comune;

n) Attribuisce al Segretario Comunale, se lo ritiene necessario le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore stesso;

o) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi interni e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

p) Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società, secondo quanto indicato dall’art.21 del presente Statuto;

q) Risponde direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

r) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 23
Funzioni quale ufficiale del governo

1. Il sindaco nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive, esercita controlli relativamente ai servizi di competenza statale e adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Egli può delegare le funzioni che svolge, quale Ufficiale di Governo, ai soggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 24
Funzioni di vigilanza

Il Sindaco:

1. Può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

2. Può promuovere indagini e verifiche amministrative;

3. Può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istruzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso concessionari di servizi comunali.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

1. Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

2. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

3. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

4. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare.

Art. 26
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune in giudizio spetta al Sindaco, il quale, comma 1, del presente Statuto, ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione.

2. Qualora la materia del contendere riguardi aspetti gestionali, la rappresentanza è attribuita al Responsabile del Servizio competente od, in alternativa, al Direttore Generale, se nominato.

Art. 27
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Art. 28
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore più anziano di età.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune

Art. 29
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 13 , debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 30
Vice sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 31
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 32
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art.33
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 34
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 35
Funzioni di competenza

1. La Giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora con il Sindaco al Governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.

2. Adotta gli atti idonei degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica al rispondenza dei risultati, dell’attività amministrativa e della gestione, agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute.

4. Rientrano nelle competenze della Giunta gli atti non riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi comunali.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 36
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Art. 38
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39
Istanze petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, ad eccezione di quelle materie elencate nell’art.39.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 90 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 20% elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 40
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalle consultazioni referendarie

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) Espropriazione per pubblica utilità

e) Designazioni e nomine

4. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.41
Volontariato

1. Il Comune di Monale ha sempre manifestato nel tempo una spiccata attitudine a partecipare ad attività e servizi di pubblico interesse in campo sociale, culturale turistico, ricreativo e sportivo.

2. L’Amministrazione comunale, pertanto, favorisce le varie espressioni del volontariato, ne promuove l’aggregazione e l’organizzazione, ne sostiene l’iniziativa riconoscendogli un ruolo primario quale laboratorio di creatività, di formazione civile e di esperienza all’interno della comunità locale.

Art.42
Associazionismo

1. Il comune riconosce il libero formarsi delle associazioni sul proprio territorio.

2. La Giunta, ad istanza delle interessate, registra in apposito albo le associazioni locali, ivi comprese le sezioni a rilevanza sovracomunale, che intendono instaurare rapporti con l’amministrazione comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione comunichi al Sindaco la sede ed il nominativo del legale rappresentante e depositi in Municipio copia dello statuto che, tra l’altro, deve contenere norme che consentano la libera adesione ad ogni singolo cittadino che si impegni a rispettarne i principi fondanti e gli obiettivi.

4. Non è ammessa la registrazione di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi vigenti o dallo Statuto comunale.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesti, il loro bilancio e una relazione annuale sulle attività svolte e sui programmi futuri.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 43
Contributo alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni locali registrate, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni locali registrate pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale: l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno specificatamente convenute.

Art. 44
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 45
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art.46
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio della copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che, disposizioni legislative, dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA-
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 47
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all’inizio della ripubblicazione.

Art. 48
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 49
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art.5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art.7);

d) alla remissione in termini (art.9);

e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art.10);

f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITA -
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 50
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51
Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 52
Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art.46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

4. La scelta della forma di gestione verrà fatta dal Consiglio, che provvederà altresì a regolamentarla.

Art. 53
Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 54
Concessione a terzi
(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 55
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art.117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56 Convenzioni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 57
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art.58
Protezione civile

1. Il Comune partecipa con gli altri Enti locali e con le organizzazioni degli apparati preposti, in forma coordinata a livello zonale, alle attività di programmazione e di prevenzione a tutela della popolazione a difesa del territorio.

2. Il Comune elabora, ed aggiorna, il piano comunale del servizio di protezione civile che:

a) Individua i punti e le aree a rischio in relazione alla vulnerabilità dei suoli, all’instabilità dei versanti, alle condizioni di equilibrio idrogeologico;

b) Stabilisce l’entità e la cadenza dei controlli e dei rilevamenti su tutto il territorio nonché delle prestazioni per una efficace regimazione delle acque meteoriche;

c) Indica le modalità operative in caso di emergenza, di pronto intervento, di primo soccorso e di evacuazione;

d) Fissa la dotazione di macchine, di attrezzi e di materiali necessari per la realtà monalese

3. Il Comune attiva un gruppo comunale di protezione civile che, facendo riferimento sui dipendenti e sugli Obiettori di coscienza in servizio presso il Comune, coinvolge i volontari disponibili. Ne regola il funzionamento, le risorse, le responsabilità delegate e le garanzie assicurative per gli addetti.

4. I componenti il gruppo comunale:

a) partecipano a corsi di formazione ed a stages di addestramento;

b) svolgono esercitazioni e simulano interventi;

c) effettuano le attività di controllo e di monitoraggio e di prevenzione nell’ambito del Comune;

d) curano le manutenzioni e le funzionalità delle attrezzature in dotazione;

e) collaborano per mantenere in condizioni decorose gli spazi pubblici all’interno dei nuclei abitati, il verde pubblico, le aree ed i percorsi naturalistici del territorio;

f) cooperano nell’attività di controllo e di prevenzione per la sicurezza dei cittadini e per l’integrità del patrimonio artistico ed architettonico in occasione di manifestazione ed eventi di interesse generale;

g) intervengono in caso di necessità, di emergenza, di pronto intervento, di primo soccorso all’interno del territorio comunale e, possibilmente anche all’esterno con spirito di collaborazione e solidarietà.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 59
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 60
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 61
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 62
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 63
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 64
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui funzionalmente dipende ed è scelto nell’apposito albo.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del segretario comunale

4. Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

6. Possono essere altresì, conferite, oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, con regolamento, o con provvedimento del sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione, e può anche essere affidata la direzione dei singoli settori della struttura organizzativa dell’ente in mancanza di personale idoneo e qualificato.

Art. 65
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta del Consiglio e ne redice i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni proprie del direttore generale, qualora l’Ente ne sia privo dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico- giuridico al Consiglio ed alla Giunta, agli Assessori e dai singoli consiglieri

3. Egli presiede l’ufficio comunale, per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Roga i contratti dei comuni, dei quali l’Ente è parte, quando non sia necessario l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dello statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 66
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

j) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

k) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

l) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 67
Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68
Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L. 1.000.000.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 69
Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 70
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 71
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 72
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.