ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Pinerolo (Torino)

Avviso di avvio del procedimento

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli atti elaborati e avvio del procedimento inerente alla fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Nuovo impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Rio Comba Tournau - Comune di Villar Pellice - Proponente: Idrolux S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Provincia di Vercelli

Comunicazione di avvio di procedimento (art. 34 D.lg. n. 267/2000 T.U.) Accordo di Programma ai sensi dell’art. 27 della L. n. 142/90, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli ed i comuni di Pila, Scopa, Scopello e Varallo, relativo agli interventi dei Campionati Mondiali di Canoa 2002

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - C.M. Valli Mongia - Cevetta e Langa Cebana - Richiesta autorizzazione per lavori di manutenzione e ripristino officiosità idraulica in Comune di Monbasiglio

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Realizzazione difesa spondale con scogliera lungo sponda sinistra Rio di Borgonuovo in Comune di Vezza d’Alba

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Provincia di Cuneo - S.P. 329 Tronco Ormea-Aimoni - Richiesta autorizzazione per messa in sicurezza del ponte sul Rio Chiappino alla progressiva Km 0 + 530

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Cons. Irriguo Rore - Cantarane - Bacino del T. Varaita - Rio Rore in Comune di Sampeyre - Richiesta autorizzazione opere in alveo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Sig. Giordano Geom. Luciano - Richiesta autorizzazione idraulica in sanatoria per passaggio carraio sul Rio Prati della Chiesa in Comune di Limone P.te

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di sistemazione ambientale definitiva con rinnovo degli scavi relativi alla cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Lavori di ripristino idraulico tratto del torrente Strona nel comune di Omegna (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cocconato (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale

Comune di Frabosa Sottana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.11.2000 recante: Approvazione modifiche Statuto Comunale per adeguamenti al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Comune di Samone (Torino)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. N. 16 del 30.06.2000)

Comune di Suno (Novara)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

ASL n. 19 - Asti

Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare sito in asti C.so Felice Cavallotti n. 50/54

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso pubblicazione della graduatoria provvisoria

Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28.9.2001: Regolamento Edilizio Comunale - Integrazione schede allegate al piano dell’arredo urbano - artt. 3-10 L.R. 8.7.1999, n. 19

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 27.9.2001 Piano di recupero in area di completamento esterna al centro urbano - Richiedenti sigg. Busso Alberto, Busso Mauro e Busso Ugo - Approvazione

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 in data 27.9.2001 Piano di recupero in area di completamento interna al centro urbano - Richiedente Reinaudo Adriana - Approvazione

Comune di Biella

Decreto n. 125/01

Comune di Bruzolo (Torino)

Delibera del Consiglio comunale n. 28 del 25.9.2001, esecutiva ai sensi di Legge. Approvazione definitiva del Piano di Recupero in libera iniziativa

Comune di Caprie (Torino)

Estratto avviso asta pubblica per vendita immobile

Comune di Cervere (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva di piano di recupero di iniziativa privata - sig. Bertola Alessandro

Comune di Coniolo (Alessandria)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Comune di Guarene (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Comune di Poirino (Torino)

Approvazione Regolamento Edilizio

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Sportello unico per le imprese - Avviso di convocazione della conferenza di servizi

Comune di Ronco Biellese (Biella)

Estratto della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 10.9.2001 all’oggetto: “Integrazione propria precedente deliberazione n. 8 del 27.2.2001: ”Esame ed approvazione nuovo regolamento edilizio comunale"

Comune di San Gillio (Torino)

Occupazione d’urgenza dei beni immobili, occorrenti per costruzione della fognatura nera di borgata Caussà - Lotto 2°, siti in Comune di San Gillio da parte del Comune di San Gillio

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Avviso ai creditori

Comune di Torino

Avviso di assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori

Comune di Villanova Solaro (Cuneo)

Deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 22/10/2001 ad oggetto: “Approvazione progetto definitivo di piano di recupero presentato dai signori Giordanino Flavio, Terrazzi Luigi e Vignolo Gabriella”

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (TO)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Sistemazione idraulica del rio Pissaglio nei comuni di Chianocco e Bruzolo - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Sistemazione e monitoraggio dissesto in località Ronelle nel comune di Novalesa - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Comunità Montana Valsesia - Varallo (Vercelli)

Avviso ad opponendum

ENEL Distribuzione - Cuneo

Avviso

ENEL Distribuzione - Torino

Avviso

ENEL Distribuzione - Torino

Avviso

Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1508 in data 24 maggio 2001

Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2938 in data 9 novembre 2000

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” Derivazione n. 5082 - Torrente Ghiandone - Comune di Berge - Ambrogio Bartolomeo - Istanza 6.7.1994

Provincia di Torino

Prat. 66/2001 - Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3 - Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica del nodo fluviale di Ivrea - II lotto funzionale

Provincia di Torino

Prat. 66/2001 - Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3 - Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica del nodo fluviale di Ivrea - II lotto funzionale

Regione Piemonte - Settore programmazione - Sviluppo interventi relativi alla Terme Acque Minerali e Termali

L.R. 25/1994 Concessione mineraria per sfruttamento acque minerali “Fontana Carle” in Comune di Chiusa Pesio (CN)

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Vercelli

Avviso ai creditori - lavori di ricostruzione di boschi danneggiati da avversità abiotiche in località Monte Tucri - comune di Quarona

Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Torino (TO)

Avviso ad opponendum


ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Pinerolo (Torino)

Avviso di avvio del procedimento

Ai sensi dell’art. 5 comma 7 della Direttiva regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, approvata con delibera della G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, si rende noto che in data 8/10/2001 è stato avviato il procedimento finalizzato all’approvazione dell’Accordo di Programma tra la Città di Pinerolo, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e le Ferrovie dello Stato per i lavori di costruzione del nuovo ponte di via Saluzzo sul torrente Chisone.

Pinerolo, 9 ottobre 2001

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Castiglione



Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

1. Progetto di nuovo pozzo ad uso irriguo, in Comune di Carignano.

2. Progetto di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico in località Rio Risagliardo - Gran Comba - in Comune di Pramollo.

3. Realizzazione di impianto idroelettrico utilizzante l’acqua derivata dal Rio Faetto, in Comune Perrero.

Si comunica che:

1. l’Azienda Agricola Boccardo, con sede legale in Carignano, c.na Rivarolo 14/D, (omissis), ha depositato presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 1012 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di nuovo pozzo ad uso irriguo, localizzato in Comune di Carignano;

2. la Società PRB Energia con sede legale in Luserna San Giovanni, via Ballesio n. 26 (omissis), ha depositato presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al prgetto di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico in località Rio Risagliardo - Gran Comba - Comune di Pramollo, richiedendo l’avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

3. La Società CIO S.p.A. con sede legale in Ivrea, via Camillo Olivetti n. 8, (omissis) ha depositato presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Realizzazione di impianto idroelettrico utilizzante l’acqua derivata dal Rio Faetto, in Comune Perrero.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, i progetti sono da ritenersi esclusi dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile dei procedimenti indicati ai numeri 1 e 2 dell’oggetto è l’Arch. Petruzzelli, tel. 011/861.38.32 fax. 011/861.38.57; la responsabile dei procedimenti indicati al numero 3 dell’oggetto è l’Ing. Ducourtil, tel. 011/861.39 25 fax 011/861.38.57

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina



Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Nuovo impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Rio Comba Tournau - Comune di Villar Pellice - Proponente: Idrolux S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

In data 22 ottobre 2001, il proponente: Soc. Idrolux S.r.l., con sede legale in Cuneo, fraz. Madonna dell’Olmo, via Maestri del lavoro n. 20, (omissis), ha depositato presso l’Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di “Nuovo impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Rio Comba Tournau” nel Comune di Villar Pellice, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., presentata alla Provincia di Torino.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalle rispettive date di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l’Ing. Ducourtil, tel. 011/861 38 25 fax. 011/861 38 57.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina



Provincia di Vercelli

Comunicazione di avvio di procedimento (art. 34 D.lg. n. 267/2000 T.U.) Accordo di Programma ai sensi dell’art. 27 della L. n. 142/90, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli ed i comuni di Pila, Scopa, Scopello e Varallo, relativo agli interventi dei Campionati Mondiali di Canoa 2002

Data di avvio del procedimento: 24/7/2001.

N. Protocollo dell’istanza: note della Provincia di Vercelli, prot. n. 21049 e n. 21073 del 13.7.2001

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino - Direttore del Settore Sviluppo Socio-Economico.

Dirigente al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott.ssa Manuela Ranghino

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sviluppo Socio-Economico - Ufficio Turismo - Via San Cristoforo n. 3 - tel. 0161/590274.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - C.M. Valli Mongia - Cevetta e Langa Cebana - Richiesta autorizzazione per lavori di manutenzione e ripristino officiosità idraulica in Comune di Monbasiglio

Data di avvio: 16/10/2001

N. di protocollo dell’istanza: 35085

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Perna

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94 - Realizzazione difesa spondale con scogliera lungo sponda sinistra Rio di Borgonuovo in Comune di Vezza d’Alba

Data di avvio: 22/10/2001

N. di protocollo dell’istanza: 35604

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Provincia di Cuneo - S.P. 329 Tronco Ormea-Aimoni - Richiesta autorizzazione per messa in sicurezza del ponte sul Rio Chiappino alla progressiva Km 0 + 530

Data di avvio: 11/9/2001

N. di protocollo dell’istanza: 29653

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Perna

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94, art. 12 - Cons. Irriguo Rore - Cantarane - Bacino del T. Varaita - Rio Rore in Comune di Sampeyre - Richiesta autorizzazione opere in alveo

Data di avvio: 4/10/2001

N. di protocollo dell’istanza: 33306

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Sig. Giordano Geom. Luciano - Richiesta autorizzazione idraulica in sanatoria per passaggio carraio sul Rio Prati della Chiesa in Comune di Limone P.te

Data di avvio: 26/10/2001

N. di protocollo dell’istanza: 36492

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: gg. 15 dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di sistemazione ambientale definitiva con rinnovo degli scavi relativi alla cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16 ottobre 2001 la Società Cave Sangone S.r.l. con sede legale in Via San Luigi n. 130, del Comune di Rivalta di Torino ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di sistemazione ambientale definitiva con rinnovo degli scavi relativi alla cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino.

La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 21907 del 16 ottobre 2001 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Lavori di ripristino idraulico tratto del torrente Strona nel comune di Omegna (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 28/9/2001 la Ditta Cattaneo S.p.A., ha depositato presso l’Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al “Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico” (prot. di ricevimento n. 20592 in data 28/9/2001) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l’Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Dott. Geol. P. Semino dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore Vicario
G. Ercole


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cocconato (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale

Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 9.4.2001

- Modifiche ed integrazioni al vigente Statuto comunale:

Art. 18 - “Composizione (della Giunta Comunale)”

Nuovo comma 1 - “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori”.

Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 17.5.2000

- Modifiche ed integrazioni al vigente Statuto comunale:

Art. 2 - Finalità

Nuova lettera i): la sussidiarietà fra Enti.

Nuovo punto 6): Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività esercitata dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 8 - Consiglio Comunale

Integrazione al comma 2: Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, attuata con le modalità previste dal Regolamento, così come per i principi di garanzia e partecipazione delle minoranze consiliari.

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

Nuovo punto 8): Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all’adeguamento, alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e/o dei singoli assessori, nei modi seguenti: a) possibilità di proposte o emendamenti in occasione del dibattito; b) possibilità di effettuare la verifica con le modalità previste dalla legge.

Art. 13 - Consiglieri

Al Comma 3, il termine “venti giorni” è modificato in “dieci giorni”.

Art. 16 - La Giunta Comunale

Al comma 3, eliminare il termine “concreti” e aggiungere: “quando non rientrino nella competenza degli altri organi”.

Art. 17 - Nomina e prerogative della Giunta

Al comma 1 viene aggiunta la seguente frase: “della nomina è data notizia al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni”.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta Comunale

Il comma 2 viene sostituito dal seguente: Le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate in modo autonomo dalla Giunta stessa, anche in via informale.

Art. 20 - Attribuzioni

Al comma 3, la lettera G) viene così sostituita: “adotta, su parere dell’apposita commissione, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi”.

Vengono del tutto eliminate le lettere: F, O, R, S, T.

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

Il comma 5) viene così sostituito: “i verbali degli organi collegiali dell’ente, incluse le commissioni consiliari, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario comunale.

Art. 22 - Sindaco

Viene inserito il nuovo comma 5): “Entro 30 giorni dall’avvenuta convalida, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

Al comma 1, lettera F), viene aggiunta la seguente frase: “nel rispetto del principio di separazione fra il potere di indirizzo e controllo e quello di gestione”;

Vengono eliminate le lettere I, J, L, M, N, Q;

Viene aggiunta la seguente lettera T: “Autorizza i rimborsi spese e le indennità di missione per amministratori e consiglieri”.

Viene aggiunto il nuovo comma 2:

“Spettano al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali”.

L’art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione - viene interamente così riformulato:

Art. 27 - Status e funzioni del segretario comunale

Il Comune ha un segretario comunale titolare, dirigente o funzionario pubblico, il cui status è disciplinato dalla legge. I compiti e le funzioni, ad esso proprie, nell’ambito delle previsioni di legge, sono disciplinate da apposito Regolamento e allo stesso attribuite con decreto del Sindaco, dal quale il segretario dipende funzionalmente.

Art. 28 - Attribuzioni gestionali - viene interamente eliminato.

Art. 29 - Attribuzioni consultive

Viene eliminato il comma 2.

L’art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento - viene interamente così sostituito:

Art. 30 - Altre attribuzioni

1. Ogni altra attribuzione del segretario comunale è disciplinata dalla Legge e dal relativo Regolamento comunale.

L’art. 33 - Struttura - viene interamente così sostituito:

1. L’ organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente è articolata in uffici e servizi collocati in diverse aree o settori di intervento, tutte funzionalmente collegate per il raggiungimento dei comuni obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. I dipendenti apicali, responsabili di settore o servizio, sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell’assolvimento delle relative funzioni gestionali attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse ricevute per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dalla Giunta o comunque conseguibili in forza di leggi o regolamenti, estrinsecando il potere di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate con il presente Statuto.

3. Spetta ai dipendenti apicali la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nei settori o servizi di propria competenza.

4. La gestione di cui ai commi precedenti si estrinsecherà attraverso le modalità e con le procedure individuate dal Regolamento.

Art. 34 - Personale

Al comma 2, dopo le parole “atti normativi”, si aggiungono le parole: “ed organizzativi”.

Al comma 3, la lettera F) viene così integralmente sostituita: “ogni altro aspetto rimesso dal C.C.N.L.”.

Art. 48 - Controllo di gestione

Viene aggiunto il nuovo comma 3: Il Comune favorisce lo sviluppo di un valido controllo gestionale e strategico nonchè delle prestazioni dei responsabili, secondo le modalità di un apposito Regolamento e dando attuazione ai principi di legge in materia.

Art. 51 - Convenzioni

Al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo: “Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti”.

Art. 71 - Mezzi e Prerogative

Viene aggiunto il nuovo comma 8: “Spettano a detto organo i poteri di controllo sugli atti del Comune, indicati e attribuitigli dalla Legge, a far tempo dalla sua istituzione”.

Art. 77 - Ordinanze

Il comma 1 viene così integralmente sostituito: “Spetta ai responsabili di settori e servizi l’emanazione di ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari”.



Comune di Frabosa Sottana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.11.2000 recante: Approvazione modifiche Statuto Comunale per adeguamenti al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

(omissis)

All’art. 9 - recante: “Competenze ed attribuzioni” ( del Consiglio)

Il comma 4 lettera f) viene così sostituito:

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

All’art. 14 - recante: “Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana”

Al comma 1 dopo le parole “___ voto limitato” si aggiungono le parole ___" su proposta dei capigruppi consiliari garantendo la designazione ad un membro della minoranza, secondo i criteri di cui al precedente art. 13, comma 8;

All’art. 24 - recante: “Il Sindaco”

Il comma 1 lettera v) le parole “____ di cui all’art. 5 L. 23.4.1981, n. 154" vengono sostituite dalle seguenti” ____ di cui all’art. 67 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267"

Il Segretario Comunale
Ileana Ienco



Comune di Samone (Torino)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. N. 16 del 30.06.2000)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Samone è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in via Provinciale, n.. 29.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione del Sindaco, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del Sindaco

1. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

2. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4 o comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:

- n.sei. Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n.quattro. Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, in sessioni straordinarie ed urgenti

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

1. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

2. Ad inizio di ogni legislature gli uffici comunali predispongono copia dei regolamenti che viene consegnata ai capigruppo

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni possono essere stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti qualificati nella materia.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali (incluse quelle di controllo e di garanzia), la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 18
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, che non deve essere superiore a quattro unità.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal loro incarico dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33
Istanze e petizioni proposte

1. I cittadini, le associazioni e i comitati del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte per l’adozione di atti amministrativi dovranno essere sottoscritte almeno da cinquanta elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 34
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) sul piano regolatore generale;

d) sul regolamento edilizio;

e) sui piani particolareggiati;

f) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

Sulle seguenti materie possono essere indetti solo referendum consultivi:

a) i progetti e le realizzazioni di opere pubbliche;

b) la costituzione di una società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 36
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 37
Istituzione dell’ufficio

1. E istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 38
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 39
Albo pretorio

1. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

Art. 40
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3 Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 41
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 42
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 44
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 45
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione altresì i parenti, fino al primo grado, delle figure su menzionate.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

4. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50
Convenzioni - Unioni di Comuni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Il Comune, ove ne sussistano i presuppostila costituzione, costituisce unioni di Comunicon l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 57
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (responsabilità del servizio, presidenza commissioni di gara e concorso ecc.) (tutte o parti di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 58
Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 59
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 60
Avocazione

1. Il Sindaco può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 61
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 62
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 64
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



Comune di Suno (Novara)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA

ART. 2 - FINALITA’ .

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE.

ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

ART. 6 - PARI OPPORTUNITA’

ART. 7 - ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI4

ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 9 - ORGANI.

ART. 10 - IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 11 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

ART. 12 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

ART. 13 - DELIBERAZIONI

ART. 14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 16 - GRUPPI CONSILIARI

ART. 17 - I CONSIGLIERI

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 19 - IL SINDACO

ART. 20 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - FUNZIONI DEL SINDACO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 24 - VICESINDACO

ART. 25 - MOZIONI DI SFIDUCIA

ART. 26 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA E DECESSO DEL SINDACO

ART. 27 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE- OBBLIGO DI ASTENSIONE

ART. 28 - GIUNTA COMUNALE

ART. 29 - COMPOSIZIONE

ART. 30 - NOMINA

ART. 31 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 32 - COMPETENZE

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 33 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART.34 - ASSOCIAZIONISMO

ART. 35 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 36 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

ART. 37 - VOLONTARIATO

CAPO III - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

ART. 38 - CONSULTAZIONI

ART. 39 - PETIZIONI

ART. 40 - PROPOSTE

ART. 41 - REFERENDUM

ART. 42 - ACCESSO AGLI ATTI

ART. 43 - DIRITTO DI INFORMAZIONE 25

ART. 44 - ISTANZE

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

ART.45 - NOMINA

ART. 46 - DECADENZA

ART. 47 - FUNZIONI

ART. 48 - FACOLTA’ E PREROGATIVE

ART. 49 - RELAZIONE ANNUALE

ART. 50 - INDENNITA’ DI FUNZIONE

CAPO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 51 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

ART. 52 - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

ART. 53 - PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

ART. 54 - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

ART. 55 - OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

ART. 56 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 57 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 58 - AZIENDE SPECIALI

ART. 59 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

ART. 60 - ISTITUZIONI

ART. 61 - SOCIETA’ PER AZIONI A RESPONSABILITA’ LIMITATA

ART. 62 - CONVENZIONI

ART. 63 - CONSORZI

ART. 64 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 65 UNIONE DI COMUNI

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

ART. 66 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

ART. 67 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 68 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 69 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

ART. 70 - CONTROLLO INTERNO

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 71 - DIRETTORE GENERALE

ART. 72 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 73 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 74 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 75 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 76 - INCARICHI DIRIGENZIALI E ALTA SPECIALIZZAZIONE

ART. 77 - COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 78 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 79 - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 80 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 81 - VICESEGRETARIO COMUNALE

CAPO IV - LA RESPONSABILITA’

ART. 82 - RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

ART. 83 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

ART. 84 - RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA’

ART. 85 - ORDINAMENTO

ART. 86 - ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

ART. 87 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

ART. 88 - BILANCIO COMUNALE

ART. 89 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 90 - ATTIVITA’ CONTRATTUALE

ART. 91 - REVISORE DEI CONTI

ART. 92 - TESORERIA

ART. 93 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 94 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

ART. 95 - PARERI OBBLIGATORI

ART.96 - REVISIONE DELLO STATUTO

ART.97 - MODALITA’ PER LA REVISIONE DELLO STATUTO

ART.98 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Suno, ente autonomo dell’Unione Europea, nell’ambito dei principi della costituzione, delle leggi della Repubblica Italiana e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Suno concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fini del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all’autorità territorialmente funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

3. Realizza con i poteri e gli Istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
FINALITA’

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari opportunità e dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana; nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l’azione di organizzazioni di volontariato.

2. Il Comune ispira inoltre la sua azione alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione.

3. Promuove attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea delle Autonomie Locali ratificata con legge 30 dicembre 89 n 439.

5. L’attività dall’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione e persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi Internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.

7. Il Comune ispira inoltre la propria attività al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.

Art. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune di Suno è costituita dai seguenti agglomerati: Baraggia, Imperio, Mottoscarone, Piana, Pieve e Suno, storicamente riconosciuti dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Km2 21.317.395, confinando con i Comuni di: Bogogno, Agrate Conturbia, Mezzomerico, Vaprio d’Agogna, Cavaglietto, Fontaneto d’Agogna e Cressa.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell’agglomerato di Suno che è capoluogo.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

5. Sia gli organi collegiali che le commissioni, di cui al 4 comma, per disposizioni regolamentari potranno riunirsi anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del Comune.

6. All’interno del Comune di Suno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di organi bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di SUNO, con lo stemma concesso con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1967.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni e ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 5settembre 1967.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
PARI OPPORTUNITA’

1. Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7
ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE
E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art.34 legge 18.08.2000 n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Art. 8
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9
ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.10
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione adottando gli atti fondamentali della legge.

2. Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48
comma 3 criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e puriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali, per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzione tra i Comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di associazioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione:

e) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

g) disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta , del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè nomina dei rappresentati del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del presidente della Provincia e dei singoli assessori

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg successivi, a pena di decadenza.

5. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art.11
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, ne assicura il regolare svolgimento. Il regolamento interno del Consiglio fissa le regole generali, alle quali si deve attenere il Sindaco per la determinazione dell’ordine di trattazione delle pratiche.

5. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.

6. Nell’ordine del giorno il Sindaco è tenuto ad inserire tutte le proposte di deliberazione, le interpellanze e le mozioni che gli siano pervenute da parte delle giunta, delle commissioni consiliari, o dai singoli consiglieri o dalle consulte, nonché le petizioni e le proposte dirette al Consiglio ai sensi degli art. 15 e 18 del presente statuto, a condizione che esse siano pervenute entro i termini fissati nel regolamento interno del Consiglio. Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti i pareri previsti dall’ art. 49 del d.l.gs 18.08.2000 n. 267.

7. E’ nella facoltà del Sindaco inserire nell’ordine del giorno proposte e deliberazioni, interpellanze o mozioni che abbiano carattere di urgenza e che siano pervenute anche dopo la scadenza del termine fissato al comma precedente.

Art. 12
SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13
DELIBERAZIONI

1. Ferme restando le disposizioni di legge circa il numero minimo dei consiglieri che devono essere presenti perché il Consiglio possa deliberare, in tutti i casi in cui la legge o il presente statuto non prevedano diversamente le deliberazioni sono adottate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, o, nel caso di scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. E’ però richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati per le seguenti deliberazioni:

a) bilancio annuale di previsione ed allegati, relazione preventiva e

programmatica, e bilancio pluriennale;

b) Piano Regolatore Generale;

c) proposta di indizione di referendum

d) statuto delle aziende speciali e regolamento delle Istituzioni;

e) scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici di cui all’art.113 del Dlgs 267/2000

2. Il voto dei consiglieri comunali è espresso in forma palese, tranne che nei casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Segretario comunale interviene alle sedute e redige il verbale delle deliberazioni, curando che il contenuto dei singoli interventi sia riportato almeno succintamente. Il verbale è perfezionato con la sottoscrizione da parte del segretario e da chi presiedeva la seduta consiliare all’atto delle deliberazione.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea del componente del Consiglio o della giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età

Art.14
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione degli appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco, e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.15
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Con propria delibera, il Consiglio comunale istituisce apposite commissioni permanenti per un esame preventivo di proposte e deliberazioni o comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio.

2. E’ istituita la conferenza dei capigruppo consiliari, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. La delibera del Consiglio comunale, adottata a maggioranza assoluta, che istituisce una commissione consiliare permanente individua le materie di competenza della commissione. La composizione, le modalità di designazione dei componenti di ciascun gruppo, le modalità per l’elezione del presidente da parte della commissione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale. Inoltre, a ciascuna seduta della commissione può intervenire (e perciò deve essere convocato) il Sindaco o l’assessore competente per quella materia, senza diritto di voto.

4. La presidenza di commissioni ove costituite, aventi funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. E’ comunque istituita una commissione consiliare permanente, formata da tutte le consigliere comunali, per promuovere la considerazione della condizione e delle esigenze femminili ai fini dell’attività amministrativa del Comune. La commissione elegge, fra le sue componenti, una con compiti di presidente.

6. Le commissioni consiliari svolgono solo funzioni consultive. Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una commissione non preclude in alcun modo la riapertura della discussione nel Consiglio comunale.

7. Il Consiglio comunale, può istituire, con propria delibera, commissioni consiliari speciali con compiti definiti dal Consiglio stesso. Tali commissioni speciali sono composte ed operano secondo le modalità previste dal Regolamento e svolgono funzioni consultive.

Art.16
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al segretario. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more delle designazioni o dell’approvazione del regolamento, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista

3. Ciascun gruppo dispone nel territorio comunale, di una sede, del personale, delle attrezzature e dei servizi necessari all’esercizio del mandato elettorale.

Art.17
I CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

2. E’ considerato consigliere anziano, ai sensi dell’art. 40 comma 2 D.lgs 18.08.2000 n. 267 colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

3. I consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive alle adunanze senza giustificarne il motivo, sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza del Consigliere interessato, comunica per iscritto l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’ art. 7della legge n 241 del 7 agosto 1990. Il consigliere ha facoltà di produrre documenti probatori e far valere le proprie giustificazioni entro 20 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e quindi delibera sulla base delle valutazioni espresse sulle cause giustificative.

Art.18
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l’effettivo esercizio, ha diritto di:

a) su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c) intervenire nella discussione in Consiglio;

d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e per ogni altra comunicazione ufficiale. Può eleggere il domicilio anche presso gli uffici comunali.

3. A norma della legge 5 luglio 1982, n 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Art.19
IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee con tutti i suoi poteri, un assessore o un Consigliere comunale da esso prescelto.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede ex art. 50 comma 8 d.lg.s. 18.08.2000 n. 267, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 gg dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 136 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 20
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8D.lgs 18 agosto 2000/267,

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;

Art. 21
FUNZIONI DEL SINDACO PER I SERVIZI
DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi e d alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni

Adotta, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti

contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili

Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del

Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

Partecipa su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune

Art.22
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compi atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente servendosi o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

Art. 23
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.24
VICESINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 25
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE,
RIMOZIONE, DECADENZA E DECESSO DEL SINDACO

1. In caso d’impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino a nuove elezioni. Le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura di verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art.27
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI
E CONSULENZE- OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 28
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 29
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 30
NOMINA

1. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva alla elezione, dopo il giuramento

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte delle giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazioni e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 31
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti (N.B. si deve fare riferimento al quorum previsto per la Giunta, in base alla composizione prevista dallo Statuto, purchè entro il limite del citato art.23).

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrati

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. A discrezione del Sindaco possono essere ammesse a partecipare ai lavori della Giunta i Consiglieri comunali, il revisore dei conti e i responsabili dei servizi al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 32
COMPETENZE

1. La Giunta comunale, ex art. 48 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso

3. La Giunta comunale compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta collabora con il Sindaco:

per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

per la realizzazione degli indirizzi generali d’amministrazione espressi dal Consiglio;

esprimendosi con proprie deliberazioni sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale ;

adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

La Giunta adotta:

il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;

le deliberazioni, in via d’urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, ai sensi del 4 comma dell’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

le deliberazione di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare;

le deliberazione di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

le deliberazioni di modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

le deliberazione di nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

le deliberazioni di accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

La Giunta

autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l’assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;

predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

definisce, sentiti i responsabili dei servizi, il piano degli obiettivi;

approva gli accordi di contrattazione decentrata;

decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale o il Segretario comunale;

determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 33
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarsi il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203 ed al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

4. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 34
ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 35
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 36
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 37
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontario potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 38
CONSULTAZIONI

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 39
PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e , comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 40
PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 10, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. La determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 41
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale

b) Regolamento del consiglio comunale

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 45% del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.

6. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità della raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.

11. Il referendum similmente alle consultazioni, non può avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 42
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicita disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 43
DIRITTO DI IMFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissioni in apposita spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie Mottoscarone, XXV Aprile, Piana, Pieve, Bogogno, p.za Martiri.

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’eventuale pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e in ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 44
ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 45
NOMINA

1. Il Comune, in base all’art 39, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267, può provvedere all’istituto del difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Novara a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

5. Il difensore civico, rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri dei partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 46
DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 47
FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.127 comma 1 dlgs 18 agosto 2000/267.

Art. 48
FACOLTA’ E PREROGATIVE

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli posto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto , al cittadino che ha richiesto il proprio intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p. a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti in concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.

Art. 49
RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tute le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 50
INDENNITA’ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta.

CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 52
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore allo stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 53
PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o di interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero di interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 37
dello statuto.

Art. 54
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 55
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 56
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 57
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

1. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli altri atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 58
AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 59
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate in Consiglio comunale.

Art. 60
ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la diffusione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 61
SOCIETA’ PER AZIONI
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente o della società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso dei servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. Nell’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 62
CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

4. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 37, del 2 comma del presente statuto.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte fissata dalla dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34
comma 4, dlgs 18 agosto 2000/267
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art.65
UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune di Suno ha la facoltà di partecipare all’unione di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 dlgs 18 agosto 2000/267.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con la procedura a maggioranza richiesta per le modifiche statutarie

3. Lo statuto individua gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse

4. Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze

5. L’unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari coi Comuni

6. All’Unione dei Comuni si applicano in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.

7. All’Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 66
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività, e dei cariche funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione delle responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 67
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 68
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e i servizi tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme dei legge contrattuali in vigore.

Art. 69
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e , nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 70
CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.lgs 267/2000.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 71
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art.72
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita Giunta comunale.

Art. 73
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro,

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 74
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 75
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale ;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l’adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell’Ente.

- il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti di competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l’esame delle relative contro-deduzioni e difese, l’irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l’ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi, il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio; la gestione del personale presente nel proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- la formulazione di proposte di deliberazioni o di altre determinazioni.

- nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sull’accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- la formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottati o comunque presentati agli organi deliberativi dell’Ente dal proprio servizio.

- adottare gli atti di gestione del personale che non siano attribuiti alle competenze del Direttore generale e/o Segretario Comunale, quali quelli concernenti l’autorizzazione alle ferie, la concessione di permessi brevi, le richieste di controllo fiscale per malattia e relativamente al responsabile del personale l’attivazione dell’iter concorsuale e la firma del contratto individuale di lavoro.

- curare l’istruttoria dei procedimenti disciplinare e d’irrogare le sanzioni non superiori alla censura.

La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario Comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dell’Amministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio

3. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

4. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all’Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

5. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

6. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

7. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all’urgenza dell’atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso l’atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

8. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide IL Sindaco.

10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare l’attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta Comunale, riferire all’Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.

11. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all’adozione dell’atto finale.

12. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 76
INCARICHI DIRIGENZIALI
E ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e di servizi a personale assunto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 11
0 d lgs 18 agosto 2000/267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato , salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 77
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’art. 169 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi

Art. 78
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. IL regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi in situazioni strutturali deficitarie di cui all’art. 242 d lgs 18 agosto 2000/267

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 79
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

5. Al Segretario Comunale possono conferiti dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 10
8 comma 4 del d.lgs 18.08.2000 n. 267.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 10
7 del D.Lgs 267/2000. Allo stesso viene corrisposta un indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

7. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 80
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente, e con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri e le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. . Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi , allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) presiede l’ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 81
VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
LA RESPONSABILITA’

Art. 82
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o i seguito a rapporto cui sono tenuti organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 83
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario , il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili ì, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 84
RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 85
ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità di quanto prescritto ex art. 15
2 D. Lgs del 18 agosto 2000/267.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 86
ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali, finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune secondo in principi dettati dalla legge 27 giugno 2000 n. 212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

Art. 87
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’intenzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 88
BILANCIO COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuo di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto di adottato.

5. I fini del comma 7 art.162 D Lgs 267/2000 18 agosto 2000, l’ente assicura i cittadini la conoscenza del bilancio annuale e dei suoi allegati, mediante apposito avviso da pubblicarsi per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data di esecutività dello stesso

Art. 89
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio del revisore dei conti.

Art. 90
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 91
REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a 3 candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n29.

Art. 92
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 10 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche il mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 93
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 94
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO
DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine della regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 95
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16 ,commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n 241 sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art.96
REVISIONE DELLO STATUTO

La revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg e la revisione o l’abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente

Art.97
MODALITA’ PER LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 6comma 4 del D.lgs 267/2000.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nell’ambito della stessa legislatura.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto.

Art.98
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per 30 gg consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno.

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 gg dalla sua affissione all’albo pretori dell’ente, dopo aver espletato le modalità di cui al comma precedente, così come previsto dall’art. 6 comma 5 D.Lgs 267/00.

ALTRI ANNUNCI

ASL n. 19 - Asti

Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare sito in asti C.so Felice Cavallotti n. 50/54

L’A.S.L. n. 19 di Asti, il giorno 12 del mese di Dicembre dell’anno 2001 alle ore 10.00 nella sede della S.O.S.D. Acquisizione Servizi e Gestione Immobiliare sita in Asti Via Conte Verde n. 125 angolo C.so Dante (edificio ex Don Bosco) al piano II procederà alla vendita del complesso immobiliare di sua proprietà sito nel Comune di Asti - C.so Felice Cavallotti n. 50/54 - mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 15 commi 2 e 3 della L.R. n. 8/95.

Le offerte redatte secondo le modalità del bando di gara dovranno pervenire al Protocollo dell’A.S.L. n. 19 di Asti Via Conte Verde n. 125 angolo C.so Dante (edificio ex Don Bosco) al piano terreno entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 10 Dicembre 2001.

Copia del bando integrale di gara potrà essere richiesto nella sede della S.O.D.S. Acquisizione Servizi e Gestione Immobiliare sita in Asti Via Conte Verde n. 125 angolo C.so Dante (edificio ex Don Bosco) al piano II - telefono 0141.394230/33 fax 0141.394234 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 ed è pubblicato sul sito www.asl19.asti.it.

Asti, 22 ottobre 2001

Il Direttore Generale
Antonio Di Santo




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso pubblicazione della graduatoria provvisoria

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Racconigi e nella sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 14/3/2001 dal Comune di Racconigi.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 2 ottobre 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio.




Comune di Arona

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28.9.2001: Regolamento Edilizio Comunale - Integrazione schede allegate al piano dell’arredo urbano - artt. 3-10 L.R. 8.7.1999, n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi degli articoli 3 e 10 della L.R. 19/99, le modifiche da apportare al vigente Regolamento Edilizio Comunale consistenti in:

- Integrazione dell’appendice al titolo X relativo al Piano dell’Arredo Urbano con l’aggiunta delle schede n. 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.18 - 1.19 - 6.4 - 6.5 - 6.6 che vengono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- Integrazione dell’art. 86 vigente consistente nell’aggiunta alla fine del comma 2 della frase “ovvero i casi di sostituzione di elementi danneggiati o usurati e le integrazioni di dotazioni esistenti con elementi non previsti dal presente piano”.

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così integrato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte.




Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 27.9.2001 Piano di recupero in area di completamento esterna al centro urbano - Richiedenti sigg. Busso Alberto, Busso Mauro e Busso Ugo - Approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- di approvare gli elaborati costituenti il Piano di Recupero dell’edificio individuato catastalmente al foglio di mappa 67 particella n. 81, presentato dai sigg. Busso Alberto, Mauro e Ugo, a firma del Geom. Albergo Zaino, dell’arch. Marisa Biolatto, di seguito elencati:

- Anamnesi

- Tav. 1 - rilievo

- Tav. 2 - progetto

- Progetto (fascicolo)

- Computo metrico estimativo

- Schema di convenzione

- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di procedere alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione, rendendo atto che interverrà alla sottoscrizione, in rappresentanza del Comune di Barge, l’Arch. Francesco Favitta, Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo.




Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 in data 27.9.2001 Piano di recupero in area di completamento interna al centro urbano - Richiedente Reinaudo Adriana - Approvazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- di approvare gli elaborati costituenti il Piano di Recupero dell’immobile individuato catastalmente al foglio di mappa 61 particella 229, presentato dalla signora Reinaudo Adriana, a firma dell’Arch. Stefano Comba e del Geom. Massimo Frencia, di seguito elencati:

- Relazione tecnico illustrativa

- Deliberazione del perimetro interessato

- Estratto catastale

- Estratto del Piano Regolatore

- Anamnesi e documentazione fotografica

- Stato di consistenza attuale

- Definizione progettuale

- Indicazione delle opere di urbanizzazione

- Bozza di convenzione

- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di procedere alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione, rendendo atto che interverrà alla sottoscrizione, in rappresentanza del Comune di Barge, l’Arch. Francesco Favitta, Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo.

(omissis)




Comune di Biella

Decreto n. 125/01

Il Dirigente

Vista la Legge 2359/1865;

Vista la Legge 865/1971 e successive modificazioni;

Visto l’art. 71 della Legge Regionale 56/1977;

Visto l’art. 3 della Legge 1/1978

Vista la deliberazione G.C. n. 138 del 21.2.2001 di procedere all’asservimento ed alla occupazione d’urgenza delle aree interessate dal progetto per il recupero delle aree degradate e realizzazione di sentiero pedonale in destra orografica del torrente Oropa;

Vista la deliberazione G.C. n. 311 del 30/4/2001 di incarico al Tecnico per la redazione dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree suddette;

decreta

Art. 1 - In favore del Comune di Biella è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di immissione nel possesso delle aree, interessate dal progetto per il recupero delle aree degradate e realizzazione di sentiero pedonale in destra orografica del torrente Oropa, qui appresso descritte:

a) Blotto Caterina

Fog. 9 mappale 46 di mq. 1.160=

Gilardino Caterina

b) Coda Zabetta Mario

Fog. 4 mappale 427 di mq. 4.180=

Coda Zabetta Divina

Coda Zabetta Bruno

Coda Zabetta Ada

Coda Caseia Giovanni

Borri Luisa

c) Antoniotti Antonio

Fog. 4 mappale 344 di mq. 14.700

Antoniotti Attilio

Fog. 4 mappale 408 di mq. 5.850

Bracco Lucia

d) Ramella Pralungo Giuseppe

Fog. 3 mappale 66 di mq. 3.810

Ramella Pralungo Walter

Fo. 3 mappale 128 di mq. 12.070

Fo. 3 mappale 314 di mq. 10.420

Art. 2 - Il presente Decreto perderà efficacia, ove l’occupazione degli immobili, di cui al precedente articolo, non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3 - L’Amministrazione Comunale di Biella corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Provinciale per le indennità di espropriazione e occupazione.

Art. 4 - Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 71 della Legge Regionale n. 56/77.

Ordina

Il geom. Michele Zola con studio in Biella, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 1/1978, dello stato di consistenza degli immobili da occupare in forza del presente provvedimento e del verbale di immissione nel possesso delle aree. A tal fine il predetto professionista potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi causa nei termini fissati dall’art. 3 Legge 1/1978.

Biella, 24 ottobre 2001




Comune di Bruzolo (Torino)

Delibera del Consiglio comunale n. 28 del 25.9.2001, esecutiva ai sensi di Legge. Approvazione definitiva del Piano di Recupero in libera iniziativa

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di procedere all’approvazione definitiva del progetto di Piano di Recupero di libera iniziativa relativo alle aree in ambito urbanistico Sprl - Rs41 - Se3 del vigente PRGC presso la cascina detta della “Mollardera” presentato in data 26.5.2001 prot. 2107 dalla Fondazione Casa Accoglienza Beato Rosaz Via Musine 1, Frazione Milanere Almese, che si compone degli elaborati come di seguito indicati ed allegati alla presente delibera per farne parte integrante:

1) Relazione illustrativa e documentazione fotografica

2) Bozza convenzione edilizia

3) Elaborati grafici:

Fabbricato “A” - Fabbricato a servizio di interesse collettivo

Tav. A-01 - piante Tav. A-02 - sezioni e prospetti

Fabbricato “B” - Cascina Mollardera “Casa dell’Accoglienza”

Tav. B-01 - relazione illustrativa, Tav. B-02 - rilievo pianta piano terra,

Tav. B-03 - rilievo pianta piano primo, Tav. B-04 - rilievo pianta piano secondo, Tav. B-05 - progetto piano terra, Tav. B-06 - progetto pianta piano primo, Tav. B-07 - progetto piana piano secondo, Tav. B-08 rilievo sezioni A-A, B-B, C-C, Tav. B-09 - rilievo prospetti D-D, E-E, F-F, Tav. B-10 - rilievo prospetti G-G, H-H, Tav. B-11 progetto sezioni A-A, B-B, C-C, Tav. B-12 - progetto prospetti D-D, E-E, F-F, Tav. B-13 - progetto prospetti G-G, H-H, Tav. B-14 - progetto particolare.

Fabbricato “C” - Forno di cottura calcare

Tav. C-01 - relazione illustrativa, Tav. C-02 - rilievo piante e sezioni, Tav. C-03 - rilievo prospetti, Tav. C-04 - progetto piante, sezioni e particolari, Tav. C-05 - progetto prospetti.

Opere di urbanizzazione “D”.

Tav. D-01 - mappa catastale, Tav. D-02 - sistemazione area e urbanizzazioni, Tav. D-03 - sezioni trasversali, Tav. D-04 - computi planovolumetrici.

Il Sindaco    Il Responsabile dell’Area Tecnica
Roberto Barbon    Ezio Termini




Comune di Caprie (Torino)

Estratto avviso asta pubblica per vendita immobile

Si rende noto

A. Che il giorno 29/11/2001 alle ore 10.00, si terrà presso la Sede Comunale provvisoria di Viale Kennedy n. 33, un pubblico incanto per la vendita del seguente bene immobile:

- Via San Rocco n. 12 - Fabbricato situato nel vecchio concentrico di Caprie, censito catastalmente al N.C.E.U. alla partita 31, intestata “Ente Comunale di Assistenza” - Fg. 17 n. 112 sub. 1 - PT - Cat. A/5 CU - vani 5,5 - rendita L. 264.000.

Prezzo a base d’asta L. 31.680.000 - pari ad Euro 16.361,35.

B. Che il giorno 29/11/2001 alle ore 11.00, si terrà presso la Sede Comunale provvisoria di Viale Kennedy n. 33, un pubblico incanto per la vendita del seguente bene immobile:

- Via Coppo - Fabbricato situato nel vecchio concentrico di Caprie, censito catastalmente al N.C.E.U. alla partita 31, intestata “Ente Comunale di Assistenza” - Fg. 17 n. 20 sub. 1 - PT - Cat. A/5 CU - vani 1 - rendita L. 48.000.

Prezzo a base d’asta L. 10.780.000 - pari ad Euro 5.567,41.

Bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio.

Scadenza offerte: ore 13.00 del 28/11/2001.

Informazioni: tel. 011/9632333 - 011/9632917

Caprie, 26 ottobre 2001

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Volturo




Comune di Cervere (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva di piano di recupero di iniziativa privata - sig. Bertola Alessandro

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 30 della Legge 5/8/1978, n. 457 e dell’art. 41 bis della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 con successive modifiche ed integrazioni:

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9/10/2001, esecutiva, è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero proposto dal Sig. Bertola Alessandro, interessante il fabbricato sito in “Area destinata alla produzione agricola - E” del vigente P.R.G.C. in mappa al foglio 5 mappali 101, 102, 221 e 245.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Odello




Comune di Coniolo (Alessandria)

Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Responsabile del Servizio

- Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 - artt. 2 e 3;

Rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 del 12/10/2001, ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, dichiarato conforme a quello regionale tipo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29/7/1999, n. 548-9691.

Il Responsabile del Servizio
Pierangelo Scagliotti




Comune di Guarene (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Procedimento

in conformità a quanto disposto dall’art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, sui lavori pubblici

avverte

che, avendo l’Appaltatore dei lavori di ampliamento impianti d’illuminazione pubblica in località Lora e Bosco, Ditta Romana & Conterno F. S.n.c., ultimato le opere in base all’affidamento con contratto n. 648 del 3.7.2001, chiunque vanti credito nei confronti di questi, per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare, a questo Comune, istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendano garantirsi per titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’Impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Diego Naso




Comune di Poirino (Torino)

Approvazione Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale con atto n. 42 in data 2 ottobre 2001 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a: “Approvazione Regolamento Edilizio del Comune di Poirino”.

(omissis)

1) Di approvare il regolamento edilizio del Comune di Poirino così come elaborato a seguito dell’esame da parte della Commissione permanente Servizi Tecnici in attuazione dell’art. 3, comma 3° della Legge Regionale 8/7/1999 n. 19 che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento edilizio risulta composto di n. 70 articoli, n. 10 modelli così individuati:

modello 1: certificato urbanistico (C.U.)

modello 2: certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

modello 3: relazione illustrativa del progetto municipale

modello 4: concessione edilizia

modello 5: autorizzazione edilizia

modello 6: comunicazione di inizio dei lavori

modello 7: comunicazione di ultimazione dei lavori

modello 8: richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

modello 9: atto d’impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

modello 10: certificato di abitabilità.

3) Di dichiarare la conformità del medesimo al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale del 29/7/99 n. 548-9691.

4) Di stabilire che il nuovo Regolamento Edilizio sostituisce ad ogni effetto la regolamentazione preesistente in materia.

5) Di sottoporre la presente deliberazione al solo controllo di legittimità ai sensi del citato 3° comma dell’art. 3 Legge Regionale 19/99.

(omissis)

Il Responsabile della Ripartizione Tecnica
P. Becchio




Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Sportello unico per le imprese - Avviso di convocazione della conferenza di servizi

Il Responsabile del Procedimento

Vista l’istanza progettuale presentata dalla Società Ramona corrente in Rivoli, tendente ad attivare le procedure per la costruzione di una struttura alberghiera sul territorio del Comune di Rivalta di Torino nella porzione di terreno confinante con il Comune di Rivoli e le aree destinate agli impianti Sito, utilizzando le opportunità legislative previste dal D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000.

Tenuto conto che ad oggi gli strumenti di programmazione urbanistica comunale non consentirebbero la collocazione di strutture di tipo ricettivo in detta area.

Visto il documento di programmazione urbanistica comunale approvato con deliberazione consigliare n. 71 del 20.12.2000.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 25 settembre 2001, che, nei termini di atto di indirizzo, ritiene proponibile l’intervento proposto dalla Società predetta demandando, così come previsto, al responsabile del procedimento l’attivazione della conferenza di servizi secondo le modalità dell’art. 5 del citato D.P.R. 447/98 e dell’art. 14 della legge n. 241/1990;

Convoca

Una conferenza di servizi per il giorno 30 novembre 2001 alle ore 10 presso la Sala del Consiglio Comunale via Balma, 5 - Rivalta di Torino che sarà chiamata a valutare la variazione urbanistica utile a ricevere la realizzazione di una struttura alberghiera, come da progetto presentato dalla Società Ramona corrente in Rivoli;

alla conferenza di servizi sono invitati gli enti pubblici competenti e interessati a valutare tale variazione urbanistica.

Potranno inoltre intervenire soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto in questione;

l’eventuale determinazione positiva della conferenza di servizi espressa nel verbale conclusivo della stessa, costituirà proposta di variante dello strumento comunale urbanistico vigente.

Rivalta di Torino, 29 ottobre 2001

Il Responsabile del Procedimento
Mariano Russo




Comune di Ronco Biellese (Biella)

Estratto della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 10.9.2001 all’oggetto: “Integrazione propria precedente deliberazione n. 8 del 27.2.2001: Esame ed approvazione nuovo regolamento edilizio comunale”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

A) Di rettificare il punto 1 della propria deliberazione n. 8 del 27.2.2001 come segue;

1) “Di adottare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello della Regione Piemonte, e composto da n. 70 artt. 10 allegati ed un’appendice art. 31";

B) Di dare atto che la sottoriportata dizione, di cui il punto 4 della propria deliberazione n. 8 del 27.2.2001, si intende soppressa:

“4) Di inviare copia della presente, ad intervenuta esecutività della medesima, alla locale U.S.L., nonchè alla Regione Piemonte ed al CO.RE.SA.”

C) Di comunicare copia della presente alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza;

D) Di assoggettare la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità attraverso l’invio al competente Comitato di Controllo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 126 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(omissis)

(premesse e dispositivo relativi ad immediata esecutività)

Ronco Biellese, 26 ottobre 2001

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Sonia Calenzani




Comune di San Gillio (Torino)

Occupazione d’urgenza dei beni immobili, occorrenti per costruzione della fognatura nera di borgata Caussà - Lotto 2º, siti in Comune di San Gillio da parte del Comune di San Gillio

Il Responsabile dell’area tecnica

- Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 13 del 21/5/1998 con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare e integrazioni per i lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2º Lotto;

- Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 144 del 8/7/1998 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e integrazioni per i lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2º Lotto;

- Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 7 del 24/1/2000 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo e integrazioni per i lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2ª lotto;

- Visto che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

- Considerato che l’approvazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti all’approvazione stessa, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

- Visto l’art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza;

- Richiamati gli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge e 3 gennaio 1978, n. 1,

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di San Gillio l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di San Gillio e identificati come nell’elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di costruzione della fognatura nera di Borgata Caussà - 2º Lotto:

Tabelle

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione dell’indennità di occupazione l’Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupanti alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Pietro Gentile




Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Sauze di Cesana

Ai sensi art. 189 D.P.R. 554 del 21/12/99 sui lavori pubblici comunica che: avendo l’Impresa Ferraris Edilizia s.n.c. con sede in Via A. Voyron, 5 - Cesana, appaltatore dei lavori di Svuotamento Briglie, Realizzazione Disalvei e Difese Spondali sul Torrente Ripa, ultimato i lavori in base al contratto d’appalto Rep. 74 del 19.7.2001, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare in bollo l’istanza di credito od opposizione allo svincolo cauzionale corredata dai titoli giustificativi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Sauze di Cesana, 23 ottobre 2001

Il Responsabile Area Tecnica
Giuseppe Bo




Comune di Torino

Avviso di assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

In data 29/10/2001 è stato pubblicato dalla Città di Torino il Bando Generale n. 3 per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La domanda di partecipazione, compilata dal richiedente sui moduli predisposti dal Comune, firmata e corredata di bollo da lire 20.000, deve essere presentata entro il giorno 10/1/2002 dal richiedente o da un familiare convivente munito di documento di riconoscimento. Inoltre le domande possono essere inviate per posta con raccomandata A.R. indirizzata esclusivamente alla Città di Torino - Settore Bandi e Assegnazioni, via Palazzo di Città 20 - 10122 - Torino entro il 10/1/2002. Non saranno ammesse le domande inviate al di fuori dei termini (a tal fine si considera la data del timbro dell’ufficio postale) o spedite ad un indirizzo differente da quello indicato Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare gli uffici del Settore Bandi e Assegnazioni di P.zza della Repubblica. 6 (Ufficio Bando Generale - tel. 011 4434010/011 4434020/011 4434011).




Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di costruzione fognatura comunale 17° lotto, di cui al contratto n. rep. 1/01 in data 11.1.2001, eseguiti dall’impresa Roalpi S.r.l. - Via De Amicis, 52 - Collegno (TO), sono stati ultimati.

Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 7 novembre 2001

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto




Comune di Villanova Solaro (Cuneo)

Deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 22/10/2001 ad oggetto: “Approvazione progetto definitivo di piano di recupero presentato dai signori Giordanino Flavio, Terrazzi Luigi e Vignolo Gabriella”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 30 della Legge 5.8.1978 n. 457 e art. 43 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e ss.mm.ii., il progetto di Piano di Recupero di iniziativa privata, presentato dai Signori Giordanino Flavio, Terazzi Luigi e Vignolo Gabriella, interessante gli immobili siti in via Vitale, particelle n. 271, 40, 268, 269, 271, del Foglio X del N.C.T. compresi nel Progetto di Piano di recupero stesso e formato dai seguenti elaborati redatti dall’Arch. Gili Roberto dello Studio Architetti Associati di Saluzzo, C.so Piemonte n. 5 e assunta a Prot. al n. 1408 del 24.4.2001:

- Tav. n. 1 - Stralcio di mappa catastale, estratto di P.R.G.C. e inquadramento generale;

- Tav. n. 2 - Piante allo stato attuale e in progetto;

- Tav. n. 3 - Prospetti e sezioni allo stato attuale;

- Tav. n. 4 - Prospetti e sezioni in progetto;

- Tav. n. 5 - Particolari di facciata;

- Tav. A - Relazione tecnica illustrativa;

- Relazione di Perizia Statica;

2) Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi del 6º comma dell’art. 41 bis della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e ss.mm.ii..

La presente deliberazione con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Filippo Garello




Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (TO)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Sistemazione idraulica del rio Pissaglio nei comuni di Chianocco e Bruzolo - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia Via Trattenero n. 15 - 10053 Bussoleno (TO) - Telefono 0122/642800

Il Segretario Generale

(omissis)

determina

Art. 1) le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili occorsi per la sistemazione idraulica del rio Pissaglio nei comuni di Chianocco e Bruzolo, sono stabilite nella misura indicata al successivo punto A);

Art. 2) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nelle segreterie dei comuni di Chianocco e Bruzolo (avvenuto il 19.6.01), sarà corrisposta dalla Comunità Montana a questi soggetti, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma indicata al successivo punto B);

Art. 3) il presente atto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili a cura del Presidente della Comunità Montana. Estratto del medesimo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Art. 4) ai sensi dell’art. 12 della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i., i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, potranno convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all’indennità provvisoria maggiorata del 50%, ovvero comunicare per iscritto al Segretario alla Comunità Montana se intendano accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12 suddetto, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Bussoleno, 11 ottobre 2001

Il Segretario Generale
Bruno Piera Braida




Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Sistemazione e monitoraggio dissesto in località Ronelle nel comune di Novalesa - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia Via Trattenero n. 15 - 10053 Bussoleno (TO) Telefono 0122/642800

Il Segretario Generale

(omissis)

determina

Art. 1) le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili occorsi per la sistemazione e il monitoraggio del dissesto in località Ronelle nel comune di Novalesa, sono stabilite nella misura indicata al successivo punto A);

Art. 2) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria del comune di Novalesa (avvenuto il 17.7.01), sarà corrisposta dalla Comunità Montana a questi soggetti, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma indicata al successivo punto B);

Art. 3) il presente atto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili a cura del Segretario Generale della Comunità Montana. Estratto del medesimo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Art. 4) ai sensi dell’art. 12 della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i., i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, potranno convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all’indennità provvisoria maggiorata del 50%, ovvero comunicare per iscritto al Segretario alla Comunità Montana se intendano accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12 suddetto, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Bussoleno, 19 ottobre 2001

Il Segretario Generale
Bruno Piera Braida




Comunità Montana Valsesia - Varallo (Vercelli)

Avviso ad opponendum

Si avvertono gli eventuali creditori della Ditta Marietta S.p.A., avente sede in Balangero (TO) - via Corio n. 52 -, esecutrice dei lavori di “Realizzazione area attrezzata e stazione di conferimento rifiuti in frazione Roccapietra in comune di Varallo (VC)” assunti con contratto d’appalto Rep. n. 383 in data 10.3.1999, che avendo ultimato i lavori la Ditta ha diritto a conseguire lo svincolo della cauzione prestata. In esecuzione del disposto dell’art. 189 del D.P.R. 21.9.1999, n. 554, si invitano pertanto gli eventuali creditori, per occupazione permanente o temporanea di immobili o danni relativi, dipendenti dalle opere predette, a presentare a questa Comunità Montana, nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, in competente bollo, la loro domanda di credito od opposizione allo svincolo, con i rispettivi titoli giustificativi, con diffida che, trascorso tale termine, non sarà più accettata da questo Ufficio alcuna domanda di opposizione.

Varallo, 12 ottobre 2001

Il Responsabile del Procedimento
Marco Godio




ENEL Distribuzione - Cuneo

Avviso

Visto l’art. 3 della L.R. 26.04.84, n. 23

si rende noto

che in data 24/10/2001 è stata presentata domanda al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto elettrico di 15.000/4000 Volt nel Comune di Sampeyre.

Con la stessa domanda è stato richiesto ai termini dell’art. 9 della L.R. 26.4/84 n. 23 che l’autorizzazione dell’impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al settore sopracitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Cuneo, 24 ottobre 2001

Responsabile Esercizio di Cuneo
Angelo Giverso




ENEL Distribuzione - Torino

Avviso

Visto l’art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 5/10/01, è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l’autorizzazione alla ricostruzione e all’esercizio di una linea elettrica aerea alla tensione di 132000 Volt “Carru-Ceva” T. 704, nei Comuni di Cigliè, e Castellino Tanaro (CN).

Con la stessa domanda è stato richiesto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l’autorizzazione dell’impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonchè di inamovibilità in deroga all’art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, delle relative opere.

Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 5 ottobre 2001

Responsabile della Funzione Ingegneria
Mario Marchesini




ENEL Distribuzione - Torino

Avviso

Visto l’art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 23/10/01, è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l’autorizzazione alla ricostruzione e all’esercizio di linea elettrica alla tensione di 132 kV “Crescentino-Trino” T.688, nei Comuni di Fontanetto Po, Palazzolo V.se, e Trino (VC), composta da un tratto di linea elettrica aerea e un tratto di linea in cavo sotterraneo, per il collegamento alla nuova cabina primaria 132/15 k/V di Trino.

Con la stessa domanda è stato richiesto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l’autorizzazione dell’impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonchè di inamovibilità in deroga all’art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, delle relative opere.

Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 23 ottobre 2001

Enel Distribuzione Direzione Piemonte
Il Direttore
G. Mattea




Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1508 in data 24 maggio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto dal Sig. Geom. Natalino Zanin, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quaregna, in data 14 marzo 2000, presso gli Uffici del Settore Tutela Ambientale dell’Amministrazione Provinciale di Biella, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Quaregna, con sede a Quaregna in Piazza Borrione n. 3, la concessione di derivazione di moduli continui 0,03 lt/s 3) d’acqua da falda sotterranea, a mezzo di n. 13 sorgenti - di cui 9 ubicate in Comune di Cossato e 4 ubicate in Comune di Quaregna - 3 pozzi ubicati in Comune di Quaregna, utilizzate per usi potabili dal Comune di Quaregna, con restituzione delle acque reflue in pubblica fognatura.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 26.5.1992, data di rilascio dell’autorizzazione provvisoria di inizio dei lavori di captazione delle sorgenti, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra citato e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data di rilascio della concessione del canone annuo di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20.7.1990; dal 1º gennaio 1994 il pagamento del canone annuo di L. 500.000 (Euro 258,22), pari al minimo ammesso ai sensi della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 del canone annuo di L. 512.500 (Euro 264,68); dal 1º gennaio 1998 del canone annuo di L. 521.725 (Euro 269,45), dal 1º gennaio 1999 del canone annuo di L. 529.550 (Euro 273,49), dal 1º gennaio 2000 del canone annuo di L. 535.915 (Euro 276,78), dal 1º gennaio 2001 del canone annuo di L. 545.026 (Euro 281,48) pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90 e successivi D.M. 20 marzo 1998 e 24 novembre 2000, fatto salvo l’eventuale conguaglio dovuto agli aggiornamenti di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro delle Finanze in data 25 febbraio 1997, n. 90.

Di rettificare gli importi stabiliti nell’art. 9 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.3.2000, laddove indicati in misura diversa da quanto rappresentato nel presente capoverso, stante l’intervenuto aggiornamento degli importi base dei canoni demaniali annui, secondo quanto disposto dal D.M. 24.11.2000, pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 301, in data 28.12.2000.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 886 di Rep. in data 14 marzo 2000

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessita

Biella, 22 ottobre 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano




Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2938 in data 9 novembre 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13 giugno 2000 dai Signori Mercandino Giulio, Carla e Laura in qualità di richiedenti la concessione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, ai Signori Mercandino Giulio (omissis), Mercandino Carla (omissis), Mercandino Laura (omissis), il rinnovo in sanatoria, nonchè l’aumento della superficie irrigabile e ha 16.14.30, della concessione di derivazione di moduli massimi 0,12 (lt/sec. 12) e medi 0,04 (lt/sec. 4) d’acqua dalla sponda destra del torrente Cervo, in località “Isola Inferiore” del Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi irrigui, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso torrente Cervo a valle dei terreni irrigati.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 15 aprile 1993, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione di derivazione d’acqua oggetto del D.P. n. 65578, in data 28 settembre 1965, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 15 aprile 1993, dell’annuo canone di L. 5.000= (Euro 2,58), pari al minimo ammesso, ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 5.000= (Euro 2,58), pari al minimo ammesso dall’articolo 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 5.000 (Euro 2,58), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 5.000 (Euro 2,58), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 5.000= (Euro 2,58), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 822 di Rep. in data 13 giugno 2000

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessita

Biella, 22 ottobre 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano




Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” Derivazione n. 5082 - Torrente Ghiandone - Comune di Berge - Ambrogio Bartolomeo - Istanza 6.7.1994

Con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 26.8.1999 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 26.8.99, alla Ditta suddetta di derivare dal Rio mod. max 0,40 (l/s 40) da prelevare per ore 12 ogni turno di 20 giorni, corrispondente ad una portata continua di mod. medi 0,01 (l/s 1,00), ad uso irriguo.

Estratto del Disciplinare

Art. 14

Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell’acqua e che rientrano nelle competenze dell’Amministrazione concedente, senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi. Il concessionario renderà sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente di qualsiasi molestia giudiziale che potesse provenirle da terzi i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 9.9.99 al n. 6335 serie 3º. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 4 gennaio 2001

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Torino

Prat. 66/2001 - Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3 - Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica del nodo fluviale di Ivrea - II lotto funzionale

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1. In favore del Demanio Statale (Ufficio del Magistrato per il Po) è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 3 luglio 2001, data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Lessolo, Salerano, Banchette, Pavone C.se e Samone.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 23 ottobre 2001

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti




Provincia di Torino

Prat. 66/2001 - Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3 - Determinazione di occupazione d’urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione idrogeologica ed idraulica del nodo fluviale di Ivrea - II lotto funzionale

Il Dirigente del Servizio
Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1. In favore della Provincia di Torino è autorizzata l’occupazione d’urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 3 luglio 2001, data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa.

Art. 2 - La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Lessolo, Salerano, Banchette, Pavone C.se e Samone.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 23 ottobre 2001

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti




Regione Piemonte - Settore programmazione - Sviluppo interventi relativi alla Terme Acque Minerali e Termali

L.R. 25/1994 Concessione mineraria per sfruttamento acque minerali “Fontana Carle” in Comune di Chiusa Pesio (CN)

Si rende noto

che con istanza in data 06/06/2001 la Società Fontana Carle S.a.s. con sede in Cuneo - Piazza Galimberti 1, ha chiesto la concessione mineraria per acque minerali denominata “Fontana Carle” in Comune di Chiusa Pesio (CN).

L’istanza suddetta, corredata delle planimetrie delle aree interessate, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Chiusa Pesio (CN) per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 7/11/2001.

Eventuali opposizioni od osservazioni potranno essere presentate durante il periodo di pubblicazione sopra citato, presso la Segreteria del Comune interessato, oppure presso la Regione Piemonte - Settore Acque Minerali e Termali - Via Magenta 12 - 10128 Torino.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli -  Vercelli

Avviso ai creditori - lavori di ricostruzione di boschi danneggiati da avversità abiotiche in località Monte Tucri - comune di Quarona

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dalla Ditta Nuova Sacced S.r.l. corrente in Prato Sesia (NO) via Cimitero n. 8, con contratto in data 9-5-2000, rep. n. 4280, registrato all’Ufficio del Registro di Torino il 9-5-2000 al n. 4302, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore in competente bollo istanza di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Torino (TO)

Avviso ad opponendum

In esecuzione del disposto dell’art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l’Impresa Borio Giacomo S.r.l., aggiudicataria dei lavori sistemazione tratti di strade comunalizzate - opere di fognatura - lotto II in Comune di Torino, assunti con contratto d’appalto stipulato in data 7 novembre 2000 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 29 ottobre 2001

L’Amministratore Delegato
Paolo Romano