Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 10/AQA

Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da talune tipologie di insediamenti civili considerati “esistenti” ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13

Ai Comuni piemontesi
Alle Province Piemontesi
All’Agenzia regionale
per la protezione ambientale
All’A.N.C.I. Piemonte
All’Unione province piemontesi
LORO SEDI

Ambito di applicazione

La presente Circolare concerne gli scarichi in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e derivanti da insediamenti civili considerati “esistenti” ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, in quanto hanno attivato lo scarico o hanno ottenuto la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976, ed appartenenti alle seguenti tipologie:

1) insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria;

2) le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura;

3) le imprese dedite ad allevamenti che abbiano una consistenza media annuale: fino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, semprechè sussista la disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con l’attività di allevamento e di coltivazione agricola dell’impresa.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della l.r. 13/1990 tali insediamenti, diversamente da tutte le altre tipologie di scarico, erano tenuti unicamente a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità competente al controllo e non a conseguire una vera e propria autorizzazione.

Tale previsione era conforme a quella prevista dall’articolo 15, comma 1 della legge 10 maggio 1976 n. 319, che - in deroga al principio generale in base al quale tutti gli scarichi dovevano essere autorizzati - prevedeva per gli scarichi da insediamenti civili esistenti alla data del 13.6.1976 una semplice denuncia.

Regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante nuove norme in materia di tutela delle acque, è stato sancito il principio in base al quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L’unica deroga ammessa al predetto principio generale riguarda il solo caso di scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in reti fognarie (art. 45, commi 1 e 4).

A ciò aggiungasi che le norme transitorie di cui all’articolo 62 del predetto decreto prevedono espressamente quanto segue:

“11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. .......”.

Non è pertanto da escludersi che tale specifica disposizione sia stata pensata anche con riferimento alle casistiche in esame, al fine di superare il previgente sistema che ammetteva, seppur in forma limitata, casi di scarichi in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo legittimamente privi di autorizzazione.

In conseguenza di tale disposto e considerata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’effettuazione di uno scarico privo di autorizzazione (di norma da dieci a cento milioni e, nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, da uno a cinque milioni), si ritiene opportuno invitare le autorità competenti ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 a procedere alla ricognizione degli scarichi di cui trattasi presenti sul loro territorio e ad ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’informativa dei soggetti interessati, necessario affinché gli stessi siano dotati di un provvedimento autorizzativo entro la data del 13 giugno 2002.

Scarichi di competenza comunale

Atteso che le Amministrazioni Provinciali dispongono già di modulistiche relative alla tipologia di scarichi di loro competenza, si ritiene di far cosa utile nell’allegare alla presente fac-simili di istanza che potranno essere adottati e adeguatamente pubblicizzati dai Comuni per gli scarichi di loro spettanza.

In merito si precisa che i suddetti fac-simili sono stati improntati alla massima semplificazione possibile, in quanto trattasi di scarichi legittimamente in atto, a modesto impatto ambientale ed in ordine ai quali occorre procedere alla regolarizzazione sotto il profilo formale.

Nel ribadire che oggetto della presente Circolare sono esclusivamente gli scarichi in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo derivanti da insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o abbiano ottenuto la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976 n. 319), si rammenta che, ai sensi della l.r. 44/2000, sono di competenza comunale gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.

Enzo Ghigo

Visto:     L’Assessore
    Ugo CAVALLERA

Allegati