Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 novembre 2001, n. 10/AQA
Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Scarichi di acque reflue domestiche
provenienti da talune tipologie di insediamenti civili considerati esistenti
ai sensi dellarticolo 13 della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13
Ai Comuni piemontesi
Ambito di applicazione
La presente Circolare concerne gli scarichi in acque superficiali, sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e derivanti da insediamenti
civili considerati esistenti ai sensi dellarticolo 13 della legge regionale
26 marzo 1990 n. 13, in quanto hanno attivato lo scarico o hanno ottenuto
la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976, ed appartenenti alle seguenti
tipologie:
1) insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera,
turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria;
2) le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione
del fondo e alla silvicoltura;
3) le imprese dedite ad allevamenti che abbiano una consistenza media annuale:
fino a 50 capi bovini, equini o suini; fino a 200 capi ovicaprini; fino
a 2.000 capi avicoli; fino a 1.000 capi cunicoli, semprechè sussista la
disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali
di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto,
in comodato o comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente
connesso con lattività di allevamento e di coltivazione agricola dellimpresa.
Ai sensi dellarticolo 15, comma 2 della l.r. 13/1990 tali insediamenti,
diversamente da tutte le altre tipologie di scarico, erano tenuti unicamente
a notificare lo scarico nei modi e nei tempi stabiliti dallAutorità competente
al controllo e non a conseguire una vera e propria autorizzazione.
Tale previsione era conforme a quella prevista dallarticolo 15, comma
1 della legge 10 maggio 1976 n. 319, che - in deroga al principio generale
in base al quale tutti gli scarichi dovevano essere autorizzati - prevedeva
per gli scarichi da insediamenti civili esistenti alla data del 13.6.1976
una semplice denuncia.
Regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152
Con lentrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152,
recante nuove norme in materia di tutela delle acque, è stato sancito il
principio in base al quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati.
Lunica deroga ammessa al predetto principio generale riguarda il solo
caso di scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in reti fognarie
(art. 45, commi 1 e 4).
A ciò aggiungasi che le norme transitorie di cui allarticolo 62 del predetto
decreto prevedono espressamente quanto segue:
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto,
i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo
stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali lobbligo di
autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa.
........
Non è pertanto da escludersi che tale specifica disposizione sia stata
pensata anche con riferimento alle casistiche in esame, al fine di superare
il previgente sistema che ammetteva, seppur in forma limitata, casi di
scarichi in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo legittimamente privi di autorizzazione.
In conseguenza di tale disposto e considerata lentità delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per leffettuazione di uno scarico privo di autorizzazione
(di norma da dieci a cento milioni e, nellipotesi di scarichi relativi
ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, da uno a cinque milioni),
si ritiene opportuno invitare le autorità competenti ai sensi della legge
regionale 26 aprile 2000, n. 44 a procedere alla ricognizione degli scarichi
di cui trattasi presenti sul loro territorio e ad ogni adempimento amministrativo,
ivi compresa linformativa dei soggetti interessati, necessario affinché
gli stessi siano dotati di un provvedimento autorizzativo entro la data
del 13 giugno 2002.
Scarichi di competenza comunale
Atteso che le Amministrazioni Provinciali dispongono già di modulistiche
relative alla tipologia di scarichi di loro competenza, si ritiene di far
cosa utile nellallegare alla presente fac-simili di istanza che potranno
essere adottati e adeguatamente pubblicizzati dai Comuni per gli scarichi
di loro spettanza.
In merito si precisa che i suddetti fac-simili sono stati improntati alla
massima semplificazione possibile, in quanto trattasi di scarichi legittimamente
in atto, a modesto impatto ambientale ed in ordine ai quali occorre procedere
alla regolarizzazione sotto il profilo formale.
Nel ribadire che oggetto della presente Circolare sono esclusivamente gli
scarichi in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo derivanti da insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico
o abbiano ottenuto la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976 (data di
entrata in vigore della legge 10 maggio 1976 n. 319), si rammenta che,
ai sensi della l.r. 44/2000, sono di competenza comunale gli scarichi provenienti
da insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera,
turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.
Enzo Ghigo
Visto: LAssessore
Alle Province Piemontesi
AllAgenzia regionale
per la
protezione ambientale
AllA.N.C.I. Piemonte
AllUnione province piemontesi
LORO
SEDI
Ugo CAVALLERA