Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega

Prime indicazioni a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione)

La riforma costituzionale del Titolo V ha esplicitamente abrogato l’articolo 130 della Costituzione, venendo così a privare di legittimità costituzionale le disposizioni che disciplinano i controlli sugli atti degli enti locali da parte dei Comitati regionali di controllo.

Pertanto a far data dall’8 novembre 2001, giorno di entrata in vigore della legge costituzionale di cui all’oggetto, le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni di Comuni in materia socio-assistenziale) di cui agli artt. 126 comma 1, 127, 133, 135, 140 e 250 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sono soppresse.

Ulteriori indicazioni in ordine alle residuali competenze dei Comitati Regionali di Controllo verranno fornite a seguito dei confronti interregionali e con lo Stato in atto in sede di Conferenza Stato-Regioni.