Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
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Comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega
Prime indicazioni a seguito dellentrata in vigore della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della
Costituzione)
La riforma costituzionale del Titolo V ha esplicitamente abrogato larticolo
130 della Costituzione, venendo così a privare di legittimità costituzionale
le disposizioni che disciplinano i controlli sugli atti degli enti locali
da parte dei Comitati regionali di controllo.
Pertanto a far data dall8 novembre 2001, giorno di entrata in vigore della
legge costituzionale di cui alloggetto, le funzioni di controllo preventivo
di legittimità sugli atti degli Enti locali (Comuni, Province, Comunità
montane, Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni di Comuni in materia
socio-assistenziale) di cui agli artt. 126 comma 1, 127, 133, 135, 140
e 250 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sono soppresse.
Ulteriori indicazioni in ordine alle residuali competenze dei Comitati
Regionali di Controllo verranno fornite a seguito dei confronti interregionali
e con lo Stato in atto in sede di Conferenza Stato-Regioni.