Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Codice 25.4
D.D. 10 settembre 2001, n. 1247

Acquedotto del rio Acque Striate per l’approvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio e Gavi. Opere sul rio Acque Striate e T. Lemme

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Cementir, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- L’intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, nel tratto interessato dai lavori e sue adiacenze;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni uno, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno