Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Codice 25.3
D.D. 7 settembre 2001, n. 1246

Autorizzazione idraulica n. 3628 per la realizzazione di un manufatto di scarico nella Gora di Chivasso in Comune di Chivasso. Società Richiedente: S.M.C. Smaltimenti Controllati S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la S.M.C. Smaltimenti Controllati S.p.A. con sede Operativa in Regione Pozzo di Chivasso, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di sostegno terminale dello sbocco della tubazione di scarico delle acque nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale senza riduzione alcuna della sezione idraulica libera esistente;

4. la scogliera di protezione dovrà essere mantenuta ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna; inoltre, in osservanza dell’art. 96 lettera f del R.D. 523/1904, fatti salvi regolamenti locali, il manufatto di sedimentazione e campionamento dovrà essere posizionato ad una distanza maggiore di m. 10,00 dal ciglio di sponda del corso d’acqua;

5. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idraulica nonchè l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque;

6. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; dovrà essere verificata analiticamente la dimensione degli stessi, tenuto conto di opportuni coefficienti di sicurezza, alla mobilizzazione da parte della corrente in piena;

7. nella zona di immissione dovrà essere realizzata, a piano alveo, una pavimentazione in massi aventi le stesse caratteristiche di cui al punto 6), in modo da prevenire fenomeni di erosione concentrata;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali, eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;

12. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all’intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. con successivo atto, da parte di questo Settore, verrà rilasciato il provvedimento concessorio (precedentemente di spettanza del Ministero delle Finanze), al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’opera in questione;

18. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni ambientali, L.R. 45/1989 vincolo idrogeologico-ecc.), nonchè acquisire il nulla osta da parte del Consorzio Irriguo di Gestione della medesima Gora.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera