Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 57/01 per lesecuzione degli interventi di
ripristino da effettuare in prossimità della centrale dellimpianto idroelettrico
Frailino e delle aree di pertinenza della centrale medesima, di proprietà
della Ditta richiedente, a seguito dei danni causati dalla piena del Torrente
Soana del mese di ottobre 2000, in Comune di Ingria. Ditta: Energy S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Energy S.p.A., con sede
legale a Vicenza, in Via Cengio n. 26/32, ad eseguire le opere in oggetto,
nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate
negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle
opere di difesa previste nei riguardi, sia delle spinte dei terreni che
delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; particolare
riguardo dovrà essere risvolto alla struttura di fondazione, il cui piano
di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno
mt. 2,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni
trasversali interessate; nel caso di roccia in posto la fondazione dovrà
essere adeguatamente ancorata alla roccia sottostante;
3. le opere di difesa dovranno essere idoneamente immorsate nei massi esistenti
in posto, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione
di continuità con il profilo spondale esistente;
4. durante lesecuzione dei lavori di consolidamento della pila della passerella
di accesso alla centrale dovrà essere garantita la stabilità della passerella
medesima;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato
dallalveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali, eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;
9. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche allintervento autorizzato, o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero
necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili
per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
13. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico
-, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico-, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 7 settembre 2001, n. 1245
Giambattista Massera