Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 25.3
D.D. 3 settembre 2001, n. 1224

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 3626 per il mantenimento di una tubazione staffata in corrispondenza della spalla destra al di sotto dell’impalcato del ponte sito lungo la S.P. n. 164 “Bricherasio - S. Secondo di Pinerolo”, attraversante il Rio Chiamogna in Comune di S. Secondo Di Pinerolo. Ditta: Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici e nelle more della verifica amministrativa e tecnico-idraulica del ponte interessato dall’impianto, la Ditta Telecom Italia S.p.A., a mantenere l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione dell’opera esistente potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento in argomento;

3. l’autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata in sanatoria, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua, ovvero nel caso che dalla verifica amministrativa e tecnico-idraulica il ponte, al quale la tubazione in argomento risulta collocata, risultasse inidoneo al corretto e sicuro deflusso delle portate di massima piena garantendo un franco minimo calcolato con riferimento alle norme tecniche vigenti;

5. l’autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

6. il soggetto autorizzato in sanatoria, dovrà inoltre ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera