Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
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Tribunale di Torino
N. 888 Reg. ordinanze 2001 - Ordinanza emessa il 5 giugno 2001 dal Tribunale
di Torino nel procedimento civile vertente tra (omissis) e Agenzia Territoriale
per la Casa della Provincia di Torino
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VIII CIVILE
Proc. n. 11874/00 R.G.
Il GIUDICE
a scioglimento della riserva;
premesso:
- che con ricorso depositato in data 9.12.2000 e notificato unitamente
al decreto di fissazione di udienza il 28.12.2000 (omissis) ha impugnato
il decreto di rilascio dellalloggio sito in Torino, (omissis) notificatole
dal Presidente dellATC della Provincia di Torino per essere loccupazione
dellalloggio da parte (omissis) senza titolo; la ricorrente ha dedotto
la nullità, annullabilità, illegittimità ed inefficacia del decreto perchè
privo di motivazione, nonchè linfondatezza del provvedimento impugnato
osservando di avere sempre abitato lalloggio in questione insieme col
marito, alla cui morte essa ricorrente aveva presentato domanda di voltura
e ponendo in rilievo il fatto di essere una modesta pensionata con reddito
pensionistico pari a L. 11.466.918, nonchè titolare di una casetta sita
nel comune di Villa San Secondo (AT), posta in luogo disagiato, lontano
dal centro abitato, non servito da mezzi pubblici, abitazione in sostanza
senzaltro non idonea a soddisfare le esigenze di una anziana signora;
(omissis) ha altresì rilevato lilleggittimità del classamento dellimmobile
prima descritto nella categoria A/2 anzichè nella categoria A/4 ed ha posto
in rilievo il contrasto della norma regionale (art. 2, lett. c) L.R. Piemonte
n. 46/95) con i principi costituzionali, per essere il parametro della
rendita catastale irrazionale e fonte di irragionevoli disparità;
- che lATC, ritualmente costituitasi, premesso in fatto che il diniego
di voltura era stato comunicato con provvedimento 29.5.1997 con specificazione
della motivazione consistente nella mancanza del requisito di cui allart.
2 lett. c) L.R. Piemonte n. 46/95 per essere (omissis) proprietaria di
un immobile la cui rendita catastale supera limporto calcolato in applicazione
della legge sopra indicata (v. racc. 29.5.1997 agli atti), in via pregiudiziale
ha rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, nonchè nel
merito il fatto che (omissis) abbia comunque avuto costante e piena notizia
di tutti gli atti antecedenti e presupposti sì da non sussistere il dedotto
difetto di motivazione, oltre ad essere il classamento auspicato dalla
ricorrente tale da determinare comunque il superamento del parametro di
legge; infine parte convenuta ha sottolineato la non fondatezza delle censure
di incostituzionalità mosse alla normativa regionale per essere le disposizioni
in questione volte ad individuare la non titolarità di diritti su immobili
idonei a costituire per chi ne disponga una alternativa alloggiativa;
rilevato:
- che nella fattispecie deve ritenersi sussistere la giurisdizione del
Giudice Ordinario giacchè la ricorrente ha contestato allAmministrazione
lesercizio di un potere incidente in maniera diretta sul proprio diritto
soggettivo al godimento dellalloggio, venendo in considerazione nella
fattispecie vicende successive allassegnazione, relative alla posizione
personale del coniuge superstite in ipotesi idonee ad incidere sullammissibilità
o meno di subentrare nella titolarità di un rapporto già costituito (cfr.
Cass. n. 8297/95): non rileva pertanto nel caso specifico il rapporto pubblicistico
di assegnazione (cfr. Cass. n. 4908/97), onde, come più volte sottolineato
dalla Suprema Corte, deve ritenersi la giurisdizione del Giudice Ordinario;
ritenuto:
A) sulla rilevanza della questione:
- che la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita è
sicuramente applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, in quanto
il provvedimento impugnato è stato emesso in applicazione dellart. 2 lett.
c) L.R. Piemonte n. 46/95, norma che prevede tra i requisiti per conseguire
lassegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (e nella fattispecie
per conservare il diritto al godimento dellimmobile) la non titolarità
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili
ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia
superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune
o della zona censuaria in cui è ubicato limmobile o la quota prevalente
degli immobili (___);
- che, per tali considerazioni, la decisione circa la legittimità costituzionale
della norma de qua appare preliminare e decisiva ai fini della valutazione
della fondatezza o meno del ricorso;
B) sulla non manifesta infondatezza della questione:
- che la ricorrente ha rilevato linidoneità a soddisfare le proprie esigenze
abitative dellimmobile sito nel Comune di Villa San Secondo (AT), immobile
la cui titolarità è stata assunta dallA.T.C. a fondamento del diniego
di voltura dellassegnazione per essere la sua rendita catastale, rivalutata,
superiore al parametro individuato dallart. 2 lett. c) sopra indicato
ed ha sottolineato l"irrazionalità" del parametro della rendita catastale
quale indice della concreta propensione del bene a produrre reddito;
- che lA.T.C. ha rilevato che lart. 2 lett. c) L.R. Piemonte n. 46/95
(richiamato dallart. 15, che disciplina espressamente la successione nellassegnazione)
vale ad individuare non tanto la situazione reddituale dellaspirante
fruitore di una casa di edilizia residenziale pubblica (al cui accertamento
è preposto il requisito di cui allart. 2 lett. e della legge regionale)
quanto piuttosto la non titolarità di diritti su immobili che possano costituire,
per chi ne dispone, una alternativa alloggiativa;
- che non risultano precedenti pronunce della Corte costituzionale relative
a fattispecie analoga;
considerato:
- che, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/96),
la rilevanza generale degli interessi coinvolti nella cd. terza fase in
cui si articola la disciplina delledilizia residenziale pubblica (fase
propriamente relativa allindividuazione dei beneficiari e alla determinazione
dei canoni e che vede contrapposti da un lato laspirazione dei singoli
a vedere soddisfatte le proprie esigenze abitative a prezzo sociale e
dallaltro le esigenze specifiche della finanza pubblica) giustifica lassenza
in materia di una competenza costituzionalmente riservata alle Regioni
ad autonomia ordinaria;
- che la potestà legislativa attribuita in materia alle Regioni dallart.
117 Cost. (norma in cui comunque rientra ledilizia residenziale pubblica,
sebbene in essa non espressamente prevista - cfr. Corte Cost. sent. n.
27/96) deve essere attuata nel rispetto dei criteri determinati dallo Stato
ai sensi dellart. 88 D.P.R. 616/77, disposizione che, in attuazione del
principio sopra illustrato, riserva allo Stato le funzioni amministrative
concernenti (___) la determinazione dei criteri per le assegnazioni di
alloggi e per la fissazione dei canoni;
- che in applicazione di tale previsione normativa il CIPE con deliberazione
13 marzo 1995 ha indicato tra i requisiti per conseguire lassegnazione
sia la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso
ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
sia la titolarità di reddito annuo complessivo del nucleo familiare non
superiore a quello stabilito dalla Regione (___);
- che pertanto alla luce di tali indicazioni la cd. impossidenza è specificamente
ricollegata allidoneità dellalloggio posseduto a soddisfare le esigenze
abitative del nucleo familiare, idoneità non evidenziata dal parametro
catastale, che semmai rileva quale indice, peraltro astratto, della redditività
di un immobile;
- che lart. 2, lett. c), in quanto ha ancorato il primo dei due requisiti
sopra evidenziati (idoneità dellalloggio alle esigenze abitative del nucleo)
alla rendita catastale dellimmobile, tralascia di considerare leffettiva
idoneità dellalloggio posseduto a soddisfare le esigenze abitative del
nucleo familiare;
- che lart. 2, lett. c) L. Regionale Piemonte n. 46/95, ad avviso di questo
Giudice, appare in contrasto:
1. con lart. 117 Cost. poichè, elaborando il parametro indicato dal
CIPE, ha regolamentato in maniera difforme dai principi fondamentali statali
la disciplina dellassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
discostandosi dai criteri generali indicati con la delibera sopra richiamata;
2. con lart. 3 della Costituzione, in quanto viene a creare una ingiustificata
disparità di trattamento tra chi non abbia la proprietà di alcun immobile
e chi invece risulti titolare di un immobile, la cui rendita catastale
superi il parametro indicato dalla legge, ma che tuttavia non soddisfi
lesigenza abitativa dellaspirante beneficiario. Nè tale disparità può
trovare gustificazione nelladozione del parametro catastale di cui alla
lett. c) quale indice rilevatore di reddito, posto che il requisito della
redditività è oggetto di separata e specifica previsione, contenuta nella
lett. e) del citato articolo, che fa riferimento al reddito annuo complessivo
del nucleo familiare (___) desumibile dallultima dichiarazione dei redditi.
E tale incongruenza è resa ancor più manifesta se si pone mente al fatto
che la rendita catastale è solo uno degli elementi che, ai sensi della
citata lett. e), concorre alla formazione del reddito;
3. infine, per le stesse ragioni appena evidenziate, con lart. 97 Cost.,
in quanto ladozione di provvedimenti emessi in attuazione del criterio
denunciato si pone in conflitto con i principi di imparzialità e buon andamento
costituzionalmente previsti;
- che pertanto la questione proposta appare rilevante e non manifestamente
infondata;
P.Q.M.
Letto lart. 23 L. 87/1953;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di leggittimità
costituzionale avente ad oggetto lart. 2, lett. c) L. Regione Piemonte
46/95 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.;
sospende il procedimento;
dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle
parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per
la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.
Torino, 5 giugno 2001
Il Giudice
(Pubblicazione disposta dal Presidente
della Corte Costituzionale a norma dellart. 25 della legge 11 marzo 1953,
n. 87)
Silvia Semini