Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Tribunale di Torino

N. 887 Reg. ordinanze 2001 - Ordinanza emessa il 5 giugno 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra (omissis) e Comune di Torino
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE VIII CIVILE

R.G. n. 11873/00

Il GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento in epigrafe,

rilevato:

- che con ricorso del 6 dicembre 2000, (omissis) ha lamentato l’illeggittimità del decreto di decadenza da assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal Sindaco del Comune di Torino ai sensi dell’art. 2, lett. c) Legge regionale Regione Piemonte n. 46/95, per essere il ricorrente “proprietario di beni immobili nel Comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale è superiore ai limiti di legge”;

- che a fondamento del ricorso l’esponente ha dedotto l’inidoneità dell’alloggio di cui è risultato proprietario a costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dall’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, nonchè l’incapacità di tale immobile a produrre reddito, deducendo da ciò l’illeggittimità del classamento e della rendita catastale attribuita ad esso dall’autorità amministrativa ed eccependo altresì l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 2, lett. c) l. reg. 46/95, rispetto agli artt. 3, 117 e 118 Cost., per non essere il criterio della rendita catastale idoneo a dimostrare la concreta capacità reddituale dell’immobile posseduto;

- che il Comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in ordine a tale questione;

osserva

- la questione sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia pure per un profilo parzialmente difforme rispetto a quello denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata;

- sotto il primo profilo, la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita è applicabile al giudizio in corso, in quanto il provvedimento di decadenza impugnato da (omissis) è stato emanato in applicazione dell’art. 2, lett. c) l. reg. 46/95, che prevede tra i requisiti per conseguire l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - e, specularmente, perchè non sia pronunciata la decadenza da assegnazione precedentemente ottenuta - la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili (____)”; ciò determina dunque la stretta dipendenza della decisione in merito al ricorso dal riscontro circa la legittimità costituzionale della disposizione in forza della quale il provvedimento di decadenza è stato pronunciato;

- sotto il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio in esame in quanto non sarebbe idoneo a manifestare la capacità reddituale dell’immobile aliunde posseduto, assumendo in tal modo come pacifico che la meritevolezza di alloggio pubblico sia  riconnessa dalla legge alla sola redditività di altro immobile del quale, a vario titolo, dispone il richiedente;

- è proprio  tale ultima circostanza  ad indurre questo giudice a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione citata, avuto in particolare riguardo all’ambito in cui, ai sensi dell’art. 117 Cost., si esplica la potestà legislativa delle  Regioni ad autonomia ordinaria nella specifica materia dell’edilizia residenziale pubblica;

- come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/96), la materia de quo si muove in  una triplice dimensione, coinvolgente ora interessi locali, ora generali: la  ed terza fase, relativa alla concreta individuazione dei beneficiari di alloggio pubblico ed alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un lato l’interesse dei singoli a soddisfare le proprie esigenze abitative e dall’altro le esigenze specifiche della finanza pubblica. Ciò comporta l’assenza di una competenza costituzionalmente riservata alla Regione nel dettare tali parametri e l’attribuzione della stessa allo Stato;

- in attuazione di tale principio, l’art. 88 d.P.R. 616/77 ha riservato allo Stato “le funzioni amministrative concernenti (____) la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni” ed il CIPE, realizzando  siffatta previsione, con deliberazione 13 marzo 1995, ha indicato tra i requisiti per conseguire l’assegnazione sia “la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo  familiare” sia la titolarità di un “reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito della Regione (___)”;

- tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilità di altro immobile sia specificamente collegata all’idoneità dello stesso a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, idoneità non certo evidenziata dal parametro catastale, fatto proprio dalla disposizione censurata, che costituisce piuttosto indice astratto della redditività dell’immobile e, dunque, può concorrere - unitamente ad altri criteri - a dimostrare il reddito complessivo dell’istante;

- da ciò si desume che l’art. 2, lett. c) più volte citato, avendo assunto a indice di idoneità abitativa dell’alloggio la rendita catastale, non fa adeguatamente applicazione dei principi stabiliti dalla legge statale, e, ad avviso di questo giudice, si pone in contrasto:

1. con l’art. 117, Cost., poichè, “elaborando” il parametro indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in materia nella quale allo Stato è riservata competenza legislativa;

2. con l’art. 3 Cost, in quanto l’irragionevolezza del criterio crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’accesso agli alloggi di e.r.p. tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e che risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale soddisfi i requisiti richiesti dalla disposizione senza tuttavia attestare alcuna idoneità abitativa per il nucleo del richiedente;

3. con l’art. 97 Cost., in quanto l’adozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si pone in conflitto con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti;

P.Q.M.

Letto l’art. 23 l. 87/1953;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di leggittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, Cost.;

sospende il procedimento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.

Torino, 5 giugno 2001

Il Giudice
Massimo Scarabello