Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
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Tribunale di Torino
N. 887 Reg. ordinanze 2001 - Ordinanza emessa il 5 giugno 2001 dal Tribunale
di Torino nel procedimento civile vertente tra (omissis) e Comune di Torino
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VIII CIVILE
R.G. n. 11873/00
Il GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento in epigrafe,
rilevato:
- che con ricorso del 6 dicembre 2000, (omissis) ha lamentato lilleggittimità
del decreto di decadenza da assegnazione di alloggio di edilizia residenziale
pubblica pronunciato dal Sindaco del Comune di Torino ai sensi dellart.
2, lett. c) Legge regionale Regione Piemonte n. 46/95, per essere il ricorrente
proprietario di beni immobili nel Comune di Scandale (KR) la cui rendita
catastale è superiore ai limiti di legge;
- che a fondamento del ricorso lesponente ha dedotto linidoneità dellalloggio
di cui è risultato proprietario a costituire abitazione sostitutiva di
quella assegnatagli dallAgenzia Territoriale per la Casa di Torino, nonchè
lincapacità di tale immobile a produrre reddito, deducendo da ciò lilleggittimità
del classamento e della rendita catastale attribuita ad esso dallautorità
amministrativa ed eccependo altresì lincostituzionalità della disposizione
di cui allart. 2, lett. c) l. reg. 46/95, rispetto agli artt. 3, 117 e
118 Cost., per non essere il criterio della rendita catastale idoneo a
dimostrare la concreta capacità reddituale dellimmobile posseduto;
- che il Comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in ordine a
tale questione;
osserva
- la questione sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia pure
per un profilo parzialmente difforme rispetto a quello denunziato dal ricorrente,
non manifestamente infondata;
- sotto il primo profilo, la disposizione della cui legittimità costituzionale
si dubita è applicabile al giudizio in corso, in quanto il provvedimento
di decadenza impugnato da (omissis) è stato emanato in applicazione dellart.
2, lett. c) l. reg. 46/95, che prevede tra i requisiti per conseguire lassegnazione
di alloggio di edilizia residenziale pubblica - e, specularmente, perchè
non sia pronunciata la decadenza da assegnazione precedentemente ottenuta
- la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale
rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe
I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato limmobile o la quota
prevalente degli immobili (____); ciò determina dunque la stretta dipendenza
della decisione in merito al ricorso dal riscontro circa la legittimità
costituzionale della disposizione in forza della quale il provvedimento
di decadenza è stato pronunciato;
- sotto il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio in esame
in quanto non sarebbe idoneo a manifestare la capacità reddituale dellimmobile
aliunde posseduto, assumendo in tal modo come pacifico che la meritevolezza
di alloggio pubblico sia riconnessa dalla legge alla sola redditività di
altro immobile del quale, a vario titolo, dispone il richiedente;
- è proprio tale ultima circostanza ad indurre questo giudice a dubitare
della legittimità costituzionale della disposizione citata, avuto in particolare
riguardo allambito in cui, ai sensi dellart. 117 Cost., si esplica la
potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria nella specifica
materia delledilizia residenziale pubblica;
- come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/96), la
materia de quo si muove in una triplice dimensione, coinvolgente ora interessi
locali, ora generali: la ed terza fase, relativa alla concreta individuazione
dei beneficiari di alloggio pubblico ed alla determinazione dei canoni,
vede contrapposti da un lato linteresse dei singoli a soddisfare le proprie
esigenze abitative e dallaltro le esigenze specifiche della finanza pubblica.
Ciò comporta lassenza di una competenza costituzionalmente riservata alla
Regione nel dettare tali parametri e lattribuzione della stessa allo Stato;
- in attuazione di tale principio, lart. 88 d.P.R. 616/77 ha riservato
allo Stato le funzioni amministrative concernenti (____) la determinazione
dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni
ed il CIPE, realizzando siffatta previsione, con deliberazione 13 marzo
1995, ha indicato tra i requisiti per conseguire lassegnazione sia la
mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sia la titolarità
di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello
stabilito della Regione (___);
- tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilità di altro
immobile sia specificamente collegata allidoneità dello stesso a soddisfare
le esigenze abitative del nucleo familiare, idoneità non certo evidenziata
dal parametro catastale, fatto proprio dalla disposizione censurata, che
costituisce piuttosto indice astratto della redditività dellimmobile e,
dunque, può concorrere - unitamente ad altri criteri - a dimostrare il
reddito complessivo dellistante;
- da ciò si desume che lart. 2, lett. c) più volte citato, avendo assunto
a indice di idoneità abitativa dellalloggio la rendita catastale, non
fa adeguatamente applicazione dei principi stabiliti dalla legge statale,
e, ad avviso di questo giudice, si pone in contrasto:
1. con lart. 117, Cost., poichè, elaborando il parametro indicato dal
CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in materia nella
quale allo Stato è riservata competenza legislativa;
2. con lart. 3 Cost, in quanto lirragionevolezza del criterio crea una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto allaccesso agli alloggi
di e.r.p. tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e che risulti
invece titolare di un immobile la cui rendita catastale soddisfi i requisiti
richiesti dalla disposizione senza tuttavia attestare alcuna idoneità abitativa
per il nucleo del richiedente;
3. con lart. 97 Cost., in quanto ladozione, da parte delle amministrazioni,
di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si pone in conflitto
con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti;
P.Q.M.
Letto lart. 23 l. 87/1953;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di leggittimità
costituzionale avente ad oggetto lart. 2, lett. c) l. Regione Piemonte
46/95 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, Cost.;
sospende il procedimento;
dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle
parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per
la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.
Torino, 5 giugno 2001
Il Giudice
(Pubblicazione
disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dellart. 25
della legge 11 marzo 1953, n. 87)
Massimo Scarabello