Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 56 - 4290
Commercio su area pubblica D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 Criteri
per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore -
D.G.R. n. 76-3718 del 3 agosto 2001. Mercatini dellusato e dellantiquariato
minore. Differimento di termini
A relazione dell Assessore Pichetto Fratin:
Con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale
ha emanato, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma del
commercio in attuazione della legge 59/97) e della L.R. 12 novembre 1999
n. 28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)
i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del
commercio su area pubblica, entrati in vigore il 12 aprile 2001.
Con specifico riferimento ai mercatini dellusato e dellantiquariato minore
, il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevedeva
una disposizione transitoria secondo la quale, fino al termine di centoventi
giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione medesima
(decorrenti dal 12 aprile 2001), si continuavano ad applicare, in regime
di ultrattività, le disposizioni di cui alla D.CR. n. 508-14689 del 1 dicembre
1998 (indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica
in attuazione della legge 112/91 e della L.R. 17/1995), in riferimento
alla partecipazione degli hobbisti ai mercatini dellusato e dellantiquariato
minore.
Sulla base della citata disposizione transitoria ai cosiddetti hobbisti
sarebbe stato pertanto ancora consentito di avvalersi, fino al termine
indicato, della possibilità di effettuare attività di vendita a titolo
occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva dellatto di
notorietà, attestante il carattere di non professionalità dellattività
di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte lanno.
Decorso tale termine, lesercizio dellattività di vendita su area pubblica,
anche a titolo non professionale, sarebbe stato consentito soltanto ai
titolari dell apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica,
in una delle sue varie forme: annuale, stagionale o temporanea.
Dal canto loro i Comuni nei quali operassero questi mercatini, per poter
rendere operativo il nuovo regime normativo, erano tenuti alla loro regolarizzazione
attraverso gli adempimenti previsti dal Titolo III della citata D.G.R.
n. 32-2642.
Tenuto conto che, nei fatti, molte amministrazioni Comunali avevano segnalato
di non essere nelle condizioni di poter procedere alla prevista regolarizzazione
entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione
della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, evidenziando lesiguità dello
stesso, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 76-3718 del 3 agosto 2001 ne
disponeva il differimento al 31 ottobre del corrente anno.
Considerato peraltro che, per alcune Amministrazioni comunali, permane
lesigenza di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo per il completamento
dei procedimenti di adeguamento, tenuto conto, in particolare, dellesigenza
di salvaguardare la realizzazione dei programmi annuali di svolgimento
delle manifestazioni, già avviati in sede comunale alla data di entrata
in vigore della D.G.R. n. 32-2642.
Ritenuta pertanto lopportunità di disporre un ulteriore differimento del
termine già fissato alla data del 31 ottobre, al fine di consentire a tutte
le Amministrazioni comunali il completamento dei procedimenti di adeguamento
dei mercatini alle nuove disposizioni regionali.
Ritenuto inoltre di far coincidere la scadenza predetta con la fine del
corrente anno solare, data l evidenziata esigenza di garantire la realizzazione
dei programmi comunali di svolgimento delle manifestazioni per lanno in
corso, già assunti prima dellentrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642.
Rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al
fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato
dalla D.G.R.n. 76-3718 del 3 agosto 2001, in scadenza il 31 ottobre prossimo;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
Il termine del 31 ottobre, individuato dalla D.G.R . n. 76-3718 del 3 agosto
2001 per lultrattività delle disposizioni della D.C.R. n. 508-14689 del
1 dicembre 1998 in materia di partecipazione degli hobbisti ai mercatini
dellusato e dellantiquariato minore, è differito, per le motivazioni
espresse in premessa, alla data del 31 dicembre 2001.
Il predetto differimento opera con esclusivo riferimento alle Amministrazioni
comunali che ne ravvisino lesigenza, per essere nelle condizioni di criticità
indicate in premessa, restando salva invece, per tutti gli altri Comuni
che già abbiano adempiuto alle prescrizioni di adeguamento alla nuova normativa
regionale, limmediata applicabilità del nuovo regime normativo in attuazione
del decreto legislativo 114/98.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte e, per le ragioni durgenza evidenziate in premessa, entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)