Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. 56 - 4290

Commercio su area pubblica D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” - D.G.R. n. 76-3718 del 3 agosto 2001. Mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore. Differimento di termini

A relazione dell’ Assessore Pichetto Fratin:

Con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale ha emanato, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma del commercio in attuazione della legge 59/97) e della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 (disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) i “criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica”, entrati in vigore il 12 aprile 2001.

Con specifico riferimento ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore , il Titolo VI Capo II Sezione V della predetta deliberazione prevedeva una disposizione transitoria secondo la quale, fino al termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione medesima (decorrenti dal 12 aprile 2001), si continuavano ad applicare, in regime di ultrattività, le disposizioni di cui alla D.CR. n. 508-14689 del 1 dicembre 1998 (indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su area pubblica in attuazione della legge 112/91 e della L.R. 17/1995), in riferimento alla partecipazione degli “hobbisti” ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore.

Sulla base della citata disposizione transitoria ai cosiddetti “hobbisti” sarebbe stato pertanto ancora consentito di avvalersi, fino al termine indicato, della possibilità di effettuare attività di vendita a titolo occasionale a seguito di semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il carattere di non professionalità dell’attività di vendita da loro effettuata per un massimo di sei volte l’anno.

Decorso tale termine, l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica, anche a titolo non professionale, sarebbe stato consentito soltanto ai titolari dell’ apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica, in una delle sue varie forme: annuale, stagionale o temporanea.

Dal canto loro i Comuni nei quali operassero questi mercatini, per poter rendere operativo il nuovo regime normativo, erano tenuti alla loro regolarizzazione attraverso gli adempimenti previsti dal Titolo III della citata D.G.R. n. 32-2642.

Tenuto conto che, nei fatti, molte amministrazioni Comunali avevano segnalato di non essere nelle condizioni di poter procedere alla prevista regolarizzazione entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, evidenziando l’esiguità dello stesso, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 76-3718 del 3 agosto 2001 ne disponeva il differimento al 31 ottobre del corrente anno.

Considerato peraltro che, per alcune Amministrazioni comunali, permane l’esigenza di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo per il completamento dei procedimenti di adeguamento, tenuto conto, in particolare, dell’esigenza di salvaguardare la realizzazione dei programmi annuali di svolgimento delle manifestazioni, già avviati in sede comunale alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642.

Ritenuta pertanto l’opportunità di disporre un ulteriore differimento del termine già fissato alla data del 31 ottobre, al fine di consentire a tutte le Amministrazioni comunali il completamento dei procedimenti di adeguamento dei mercatini alle nuove disposizioni regionali.

Ritenuto inoltre di far coincidere la scadenza predetta con la fine del corrente anno solare, data l’ evidenziata esigenza di garantire la realizzazione dei programmi comunali di svolgimento delle manifestazioni per l’anno in corso, già assunti prima dell’entrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642.

Rilevata inoltre la necessità di procedere in merito senza indugio, al fine di garantire la continuità temporale rispetto al termine indicato dalla D.G.R.n. 76-3718 del 3 agosto 2001, in scadenza il 31 ottobre prossimo;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Il termine del 31 ottobre, individuato dalla D.G.R . n. 76-3718 del 3 agosto 2001 per l’ultrattività delle disposizioni della D.C.R. n. 508-14689 del 1 dicembre 1998 in materia di partecipazione degli “hobbisti” ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato minore, è differito, per le motivazioni espresse in premessa, alla data del 31 dicembre 2001.

Il predetto differimento opera con esclusivo riferimento alle Amministrazioni comunali che ne ravvisino l’esigenza, per essere nelle condizioni di criticità indicate in premessa, restando salva invece, per tutti gli altri Comuni che già abbiano adempiuto alle prescrizioni di adeguamento alla nuova normativa regionale, l’immediata applicabilità del nuovo regime normativo in attuazione del decreto legislativo 114/98.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per le ragioni d’urgenza evidenziate in premessa, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)