Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)
Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Sistemazione e monitoraggio dissesto in località Ronelle nel comune di Novalesa - Determinazione dellindennità provvisoria in favore degli aventi diritto per lespropriazione degli immobili necessari allesecuzione dellopera
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia Via Trattenero n. 15 - 10053 Bussoleno (TO) Telefono 0122/642800
Il Segretario Generale
(omissis)
determina
Art. 1) le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione degli immobili occorsi per la sistemazione e il monitoraggio del dissesto in località Ronelle nel comune di Novalesa, sono stabilite nella misura indicata al successivo punto A);
Art. 2) nel caso che larea da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria del comune di Novalesa (avvenuto il 17.7.01), sarà corrisposta dalla Comunità Montana a questi soggetti, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma indicata al successivo punto B);
Art. 3) il presente atto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili a cura del Segretario Generale della Comunità Montana. Estratto del medesimo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
Art. 4) ai sensi dellart. 12 della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i., i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, potranno convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore allindennità provvisoria maggiorata del 50%, ovvero comunicare per iscritto al Segretario alla Comunità Montana se intendano accettare lindennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio lindennità si intende rifiutata. Ove larea da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dellart. 12 suddetto, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto allindennità provvisoria.
Bussoleno, 19 ottobre 2001
Il Segretario Generale
Bruno Piera Braida