Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2001

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Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (TO)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Sistemazione idraulica del rio Pissaglio nei comuni di Chianocco e Bruzolo - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia Via Trattenero n. 15 - 10053 Bussoleno (TO) - Telefono 0122/642800

Il Segretario Generale

(omissis)

determina

Art. 1) le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili occorsi per la sistemazione idraulica del rio Pissaglio nei comuni di Chianocco e Bruzolo, sono stabilite nella misura indicata al successivo punto A);

Art. 2) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nelle segreterie dei comuni di Chianocco e Bruzolo (avvenuto il 19.6.01), sarà corrisposta dalla Comunità Montana a questi soggetti, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma indicata al successivo punto B);

Art. 3) il presente atto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili a cura del Presidente della Comunità Montana. Estratto del medesimo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Art. 4) ai sensi dell’art. 12 della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i., i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, potranno convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all’indennità provvisoria maggiorata del 50%, ovvero comunicare per iscritto al Segretario alla Comunità Montana se intendano accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12 suddetto, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Bussoleno, 11 ottobre 2001

Il Segretario Generale
Bruno Piera Braida