Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 26.2
Legge 24 marzo 1989 n. 122 art. 3 - Legge Regionale 1 agosto 1996 n. 52
art. 4. Approvazione dellarticolazione della ottava annualità del Programma
Regionale dei Parcheggi. Impegno di Lire 7.140.000.000= sul capitolo di
spesa 25206 del bilancio 2001
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di approvare larticolazione della ottava annualità del Programma Regionale
dei Parcheggi così come da allegato elenco facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione dirigenziale;
di impegnare la somma di Lire 7.140.000.000= sul capitolo 25206/2001 per
la realizzazione degli interventi di cui allallegato elenco - ottava annualità,
provvedendo alla erogazione dei singoli importi con i criteri stabiliti
dalla L.R. 52/96 art. 3 con successive determinazioni dirigenziali.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio
entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza
secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971
n. 1199.
Il Dirigente responsabile
D.D. 24 luglio 2001, n. 465
Giuseppe Iacopino