Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2001

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Codice 26.2
D.D. 24 luglio 2001, n. 465

Legge 24 marzo 1989 n. 122 art. 3 - Legge Regionale 1 agosto 1996 n. 52 art. 4. Approvazione dell’articolazione della ottava annualità del Programma Regionale dei Parcheggi. Impegno di Lire 7.140.000.000= sul capitolo di spesa 25206 del bilancio 2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare l’articolazione della ottava annualità del Programma Regionale dei Parcheggi così come da allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

di impegnare la somma di Lire 7.140.000.000= sul capitolo 25206/2001 per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato elenco - ottava annualità, provvedendo alla erogazione dei singoli importi con i criteri stabiliti dalla L.R. 52/96 art. 3 con successive determinazioni dirigenziali.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino