Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2001

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CONCORSI

 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - A.R.P.A. - Torino

Avviso pubblico di selezione per soli titoli, per il conferimento di incarico temporaneo fino ad otto mesi, per la copertura di n. 9 posti di collaboratore tecnico - professionale, categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “conservazione della natura”, presso i dipartimenti A.R.P.A. di Asti, Biella, Ivrea, Torino, Verbano Cusio Ossola e presso la sede centrale di Torino

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.R.P.A. PIEMONTE

- Visto l’art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

- Visti il CC.CC.NN.L. 7.4.1999 e 20.9.2001, del comparto sanità, applicabile al personale delle A.R.P.A.;

- In esecuzione della propria deliberazione n. 751 del 22.10.2001;

rende noto

Che è indetto avviso pubblico di selezione per soli titoli, per il conferimento di incarico temporaneo fino ad otto mesi, per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “Conservazione della natura”, presso i Dipartimenti A.R.P.A. di Asti, Biella, Ivrea, Torino, Verbano Cusio Ossola e presso la Sede centrale di Torino.

L’ammissione e l’espletamento della selezione sono disciplinati dai seguenti articoli:

Art. 1

Posti a selezione e sedi di servizio

1. La selezione per soli titoli è indetta per la copertura temporanea fino ad 8 mesi di n. 9 posti di Collaboratore tecnico professionale, Categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “Conservazione della natura”, presso le seguenti sedi:

Profilo Professionale    Categoria contrattuale    Sede di servizio    Numero dei posti a selezione
Collaboratore tecnico - professionale    D    Dipartimento di Asti    1
Collaboratore tecnico - professionale    D    Dipartimento di Biella    2
Collaboratore tecnico - professionale    D    Dipartimento di Ivrea    2
Collaboratore tecnico - professionale    D    Dipartimento di Torino    1
Collaboratore tecnico - professionale    D    Dipartimento del Verbano Cusio Ossola    2
Collaboratore tecnico - professionale    D    Sede centrale dell’A.R.P.A. Torino    1
Totale posti a selezione            9

2. Ogni sede di servizio comprende l’ambito territoriale in cui opera l’A.R.P.A..

3. Il Collaboratore tecnico professionale di cui al presente bando, svolge, nell’ambito della rispettiva articolazione organizzativa dell’A.R.P.A., le funzioni di cui all’art. 3 della legge regionale del Piemonte, 13.4.1995, n. 60 e s.m.i. e del Regolamento organizzativo dell’Ente, approvato con deliberazione n. 1592 del 27.12.1999 e s.m.i.

4. Il Collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’articolazione organizzativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’A.R.P.A. ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

5. Il personale assunto all’impiego è assegnato alla sede di servizio dal Direttore Generale ovvero dal Dirigente dell’Ufficio per l’amministrazione del personale secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. Possono accedere all’impiego nell’A.R.P.A. del Piemonte i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea, fatte salve le eccezioni e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a parità di requisiti e purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. L’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini dell’accesso ai posti degli uffici regionali i seguenti requisiti:

1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

I. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

a) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in materia di categorie protette - è effettuato, a cura dell’A.R.P.A., prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell’idoneità fisica alla mansione, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 19.9.1994, n. 626;

b) Titolo di studio e requisiti specifici richiesti dal presente bando per l’accesso agli impieghi dell’A.R.P.A. Piemonte;

c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) Età non inferiore a 18 anni.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Si applica la legge 10.4.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..

4. Il presente avviso viene emanato tenendo conto dei benefici, in materia di assunzioni riservate, definiti dalla legge 12.3.1999, n. 68.

Art. 3

Requisiti specifici di ammissione

Requisiti specifici di ammissione

1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

a) Diploma di laurea in Scienze biologiche o in Scienze naturali o in Scienze forestali ed ambientali o in Chimica o in Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Chimica industriale.

Avvertenza: Si specifica che per effetto di quanto stabilito dal terzo comma delle “Disposizioni finali” del C.C.N.L. 20.9.2001 “I diplomi di laurea richiesti per i collaboratori tecnico - professionali della categoria D, nel livello economico iniziale, la dizione ”diploma di laurea" richiesto per l’ammissione dall’esterno è automaticamente adeguata alle nuove denominazioni di legge di laurea di primo livello (denominata “laurea”)".

In relazione a quanto sopra sono ammessi alla selezione, oltre a coloro che hanno conseguito i Diplomi di laurea sopra elencati in base all’ordinamento universitario previgente, anche i possessori della “laurea di 1° livello” ed i possessori della “laurea specialistica” nelle discipline universitarie richieste dal presente bando. (Ved. nuovo ordinamento di cui al D.P.R. 5.6.2001, n. 328 nonché il D.M. 4.8.2000 “Determinazione delle classi universitarie” e il D.M. 28.11.2000 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche”);

b) Abilitazione all’esercizio professionale, ove allo stato esistente nelle discipline richieste dal presente bando, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4

Categorie riservatarie

1. Per le categorie riservatarie si applica l’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Presentazione delle domande
di ammissione alla selezione

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale dell’A.R.P.A., Via della Rocca n. 49, 10123 Torino, non oltre il termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’avviso di selezione. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale.

2. La domanda può essere inoltrata all’A.R.P.A. per fax purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità (comma 10 dell’art. 2, della legge 16.6.1998, n. 191 che ha sostituito comma 11 dell’art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127).

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e Nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) titoli di studio posseduti, con l’indicazione della sede, data e denominazione completa degli Istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti;

g) il possesso dell’abilitazione professionale (ove esistente) la data e il luogo e/o l’Università del conseguimento;

h) a loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro;

j) di essere o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di essere o non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

l) La sede di servizio per la quale il candidato ha preferenza. E’ ammessa l’indicazione di una sola sede. (Si avverte che nel caso in cui il candidato esprima preferenze per più sedi, verrà considerata soltanto la prima sede indicata).

4. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l’A.R.P.A. al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione della procedura di selezione, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675.

5. Alla domanda di partecipazione i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, nonchè gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

6. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

8. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

9. L’A.R.P.A. non assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell’art. 3, 5 comma della legge 15.5.1997, n. 127.

11. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

12. Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo, valgono le norme di cui alla legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni ed all’art. 4 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Riapertura del termine e revoca
della selezione

1. Il Direttore Generale dell’A.R.P.A. può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della selezione.

2. Ha inoltre facoltà di revocare la selezione con provvedimento motivato.

Art. 7

Ammissione alla selezione

1. L’ammissione è stabilita con determinazione del Dirigente responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione del personale dipendente dell’A.R.P.A..

Art. 8

Esclusione dalla selezione

1. L’esclusione è determinata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione del personale dipendente dell’A.R.P.A., da notificarsi entro 30 giorni dall’assunzione del relativo atto.

Art. 9

Commissione selezionatrice

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza dell’avviso e previ gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 7 e 8, nomina la commissione di selezione e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..

Art. 10

Composizione della commissione di selezione

1. La Commissione di selezione di cui al presente avviso è composta da:

Presidente: Un Dirigente A.R.P.A. esperto nelle materie oggetto della selezione, designato dal Direttore Generale.

Componenti: Due esperti nelle materie oggetto della selezione, designati dal Direttore Generale.

Segretario: Un dipendente amministrativo dell’A.R.P.A., di qualificazione e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, nominato con il provvedimento costitutivo della commissione.

Art. 11

Cessazione dall’incarico di componente
della commissione

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma del Direttore Generale.

Art. 12

Trasparenza amministrativa nel procedimento
di selezione

1. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, da formalizzare nel relativo verbale.

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

Art. 13

Criteri di valutazione dei titoli

1. Per la determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli la Commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1. i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unita’ sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo a selezione;

2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

b) titoli accademici e di studio:

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

4) curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

5) Non sono valutate le idoneità conseguite in pubblici concorsi.

6) La Commissione valuterà particolarmente l’esperienza dei candidati nel controllo e monitoraggio sul territorio dei fattori rilevanti ai fini della prevenzione dell’inquinamento e del miglioramento della qualità ambientale nonché l’esperienza acquisita nell’attività espletata nella tematica oggetto della selezione.

Art. 14

Equiparazione dei servizi non di ruolo
o a tempo determinato al servizio di ruolo
o a tempo indeterminato

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico per l’attuazione di progetti o di altro incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di borsista, di stagista o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a selezione, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente bando per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Art. 15

Valutazione dei servizi e titoli
equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso le A.R.P.A., presso gli Enti e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII liv o qual. funz.) o nella categoria D, livello Ds (ex liv. 8° bis o 8^ qual. funz.), nonché i servizi e i titoli acquisiti presso le società a prevalente partecipazione pubblica e le società che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all’art. 19 della legge regionale 13.4.1995, n. 60, ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’A.R.P.A. Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.

2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’A.R.P.A. Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando.

3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27.1.2000 in G.U. n. 27 del 3.2.2000 ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.

Art. 16

Servizio prestato all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia, a seguito di domanda presentata dall’interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all’estero, debitamente certificato, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Art. 17

Adempimenti preliminari

1. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 18

Verbali relativi alla selezione

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli.

3. Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

4. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono rimessi ai competenti uffici dell’A.R.P.A. per le determinazioni del Direttore Generale.

Art. 19

Adempimenti della commissione

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione.

Art. 20

Punteggi a disposizione della commissione

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti:

a) 12 punti per i titoli di carriera;

b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 4 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d) 9 punti per il curriculum formativo e professionale.

1.1 Titoli di carriera (max punti 12):

a) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente bando, nella Categoria a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-bis o Categoria Ds presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle A.R.P.A. ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,50 per anno;

b) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente bando, di medesima professionalità, nella posizione funzionale di settimo livello (Categoria D) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle A.R.P.A. ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;

c) servizio di ruolo o a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato come indicato nell’art. 14 del presente bando, di medesima professionalità nella posizione funzionale di sesto livello (Categoria C) presso enti del Servizio sanitario nazionale o nelle A.R.P.A. ovvero in qualifiche funzionali di sesto livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.

1.2 Titoli accademici e di studio (max punti 5):

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. Non sono valutati i titoli richiesti per l’accesso alla selezione.

1.3 Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 4):

1 La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori;

2. La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggio;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

3) I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

1.4 Curriculum formativo e professionale (max punti 9):

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 21

Graduatoria

1. La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria generale dei candidati, tenuto conto delle preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i., di cui al successivo art. 22 del presente bando. La graduatoria è suddivisa per Sedi e per titoli di studio posseduti dai candidati per l’accesso alla presente selezione. La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale dell’A.R.P.A. per i provvedimenti di competenza.

2. La graduatoria generale rimane efficace fino all’approvazione dei lavori del pubblico concorso.

3. Successivamente al conferimento dei posti a selezione, la graduatoria è utilizzata per le sedi e secondo i titoli di studio posseduti dagli idonei, qualora fossero necessarie coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi l’utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale del 50% di posti per gli idonei utilmente collocati in graduatoria. L’utilizzo della graduatoria per sedi e per titolo di studio può essere effettuato per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori a 45 giorni ovvero per il conferimento di incarichi temporanei per la realizzazione di progetti e per le assunzioni a tempo determinato nei casi previsti dai vigenti CCNL applicabili al personale delle A.R.P.A. o dalla normativa vigente.

4. E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione della selezione.

5. Qualora fossero esaurite le specifiche graduatorie per sedi e per titoli di studio, sarà utilizzata la graduatoria generale formata sulla base dei punteggi conseguiti.

Art. 22

Preferenze

1. In applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, a parità di merito la preferenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel seguente ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invali per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’A.R.P.A.;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.;

21) Coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la data del 31.12.1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge legge 28.11.1996, n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali è stata prevista la medesima professionalità richiesta dei posti messi a selezione.

Ed inoltre, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età;

d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o professionale richiesto per l’accesso.

La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione.

Art. 23

Nomina dei vincitori

1. Il Direttore Generale dell’A.R.P.A., riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

2. E’ dichiarato vincitore il candidato collocato nell’ordine di graduatoria di cui all’art. 21 del presente avviso, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedono riserve di posto in favore di particolari categorie di cittadini.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

4. La graduatoria di merito é approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’A.R.P.A. ed è immediatamente efficace.

Art. 24

Adempimenti dei vincitori

1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’A.R.P.A. a comunicare per iscritto l’accettazione nonché a presentare, nei successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, la documentazione sotto indicata:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere all’A.R.P.A., entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sarà sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente dell’A.R.P.A., al fine dell’accertamento dell’idoneità psico fisica alla specifica mansione.

4. L’A.R.P.A., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di presa di servizio, servizio che dovrà essere iniziato in data non superiore a giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo giorno del mese.

5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’A.R.P.A. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

6. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

Art. 25

Disciplina del rapporto di lavoro,
stato giuridico, economico, previdenziale e assistenziale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’A.R.P.A. sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, salvi i limiti stabiliti dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

2. Ai dipendenti assunti a seguito della selezione di cui al presente avviso si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente della sanità.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, fino ad otto mesi, a tempo pieno. Il trattamento economico spettante è quello corrispondente all’iniziale del profilo professionale del Collaboratore tecnico professionale, Categoria D. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall’art. 2, 2° e 3° comma e 45, 2° comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. e garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l’A.R.P.A. opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

5. Si applica all’A.R.P.A. la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito dall’art. 51 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo indeterminato è obbligatoriamente iscritto all’I.N.P.D.A.P, gestione ex C.P.D.E.L.

7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo determinato saranno obbligatoriamente iscritti all’I.N.P.D.A.P., gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l’assicurazione contro gli infortuni il personale è obbligatoriamente iscritto all’I.N.A.I.L.

8. Il personale dell’A.R.P.A. non può esercitare la libera professione al di fuori delle ipotesi consentite e non può assumere esternamente all’A.R.P.A. stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché previsti dal vigente CCNL e compatibili con le esigenze d’ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore Generale.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., ai CC.CC.NN.L. che si applicano al personale delle A.R.P.A., alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, al D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i..

Art. 26

Mansioni principali

1. Il dipendente sarà impiegato nell’A.R.P.A. per lo svolgimento di attività connesse alla professionalità posseduta nell’ambito delle competenze dell’A.R.P.A. stessa.

2. Il Collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’articolazione organizzativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione superiore e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’A.R.P.A. ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

3. In particolare il Collaboratore tecnico professionale dovrà assolvere i propri compiti connessi:

- Al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;

- Alla organizzazione sistematica ed alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in raccordo con le Istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all’elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;

- Alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

- All’assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

Dovrà inoltre:

- Effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento “in loco”;

- Effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati e concorrere alla elaborazione ed alla valutazione delle misure effettuate;

- Acquisire dati utili alla tutela dell’ambiente, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione di banche dati, sia attraverso l’accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali e provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

- Provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

- Compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

- Procedere alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

- Effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;

- Formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell’ambiente nella Regione Piemonte;

- Garantire il proprio aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale;

- Cooperare a livello tecnico e scientifico, nell’ambito delle attività dell’articolazione organizzativa cui è assegnato, con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.) ed altri Enti ed Istituzioni operanti nel settore.

4. Esso è responsabile della gestione, dei risultati, della realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare.

5. Assicura in particolare il raccordo e lo scambio di informazioni ed esperienze tra i Responsabili, i Referenti di funzione o settori di intervento nonché i gruppi di lavoro o di progetto interdisciplinari attivati, promuovendo, all’occorrenza, riunioni congiunte, con particolare riferimento agli impegni di rispettiva competenza funzionale, connessi alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento, all’attivazione e messa a regime del sistema di controlli gestionali, alla definizione e verifica degli obiettivi di qualità dei servizi, all’elaborazione della relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

6. Formula proposte ed esprime pareri nelle materie di sua competenza, propone i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura l’attuazione.

7. Cura l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore Generale, dal Responsabile del CDR cui afferisce e assume gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni.

8. Propone l’istituzione di strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle relative previsioni di entrata e di spesa.

9. Adotta gli atti relativi all’organizzazione della propria attività ed è responsabile dei procedimenti a lui assegnati o da lui svolti.

10. Riferisce al Responsabile dell’articolazione organizzativa cui è assegnato sull’attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui lo stesso Responsabile lo richieda o lo ritenga opportuno. Redige, in ogni caso, una relazione annuale su tutta l’attività svolta.

11. Svolge, nell’ambito delle proprie competenze, le altre funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e quelle espressamente non attribuite ad altri.

12. Svolge attività finalizzate al miglioramento della propria formazione professionale e utilizza i sistemi e gli strumenti per l’elaborazione automatica delle informazioni e per l’elaborazione dei dati (personal computer o videoterminali).

13. Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto, provvede alla elaborazione dei dati, procede alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati.

14. Fornisce il necessario supporto al Nucleo di valutazione ed agli organismi di controllo interno.

15. Può essere preposto a funzioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle oggetto del presente avviso, sulla base di necessità operative e/o organizzative dell’A.R.P.A..

Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell’A.R.P.A. del Piemonte, Via della Rocca, 49 10123 Torino - tel. 011/8153212 - fax n. 011-8153253 - sito internet: www.arpa.piemonte.it

Il Direttore Generale
Walter Vescovi

Fac-simile della domanda da trascrivere su carta libera

Al Direttore Generale dell’A.R.P.A. Piemonte
Ufficio Personale - Via della Rocca, n. 49 -
10123 Torino

Oggetto: domanda di partecipazione alla pubblica selezione per soli titoli, per il conferimento di incarico temporaneo fino ad otto mesi, per la copertura di n 9 posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “conservazione della natura”, presso i dipartimenti ARPA di Asti, Biella, Ivrea, Torino, Verbano Cusio Ossola e presso la sede centrale di Torino.

_l_ sottoscritt_ Cognome ____ Nome ____, nato a _____ (Prov. di ____), il ____ residente in ____ (Prov. di ____), Via ____ n. ____ tel. ____

chiede

Di essere ammess_ alla pubblica selezione per soli titoli per la copertura temporanea fino ad otto mesi di n. 9 posti di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, vacanti nella dotazione organica dell’A.R.P.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, da assegnare alle attività della tematica “Conservazione della natura”, presso la sede A.R.P.A. di: ____ (indicare una sola sede).

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 4.1.1968 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell’U.E: ____;

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____

ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo: ____;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: ___ e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____;

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero di essere stato

destituito o dispensato dall’impiego per il seguente motivo: ____;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza di nomina: ____;

f) di appartenere alla seguente categoria protetta (specificare, solo qualora ne ricorrano le condizioni, se invalido civile

di guerra, profugo, invalido per servizio, invalido del lavoro, orfano e vedova delle categorie precedenti, invalido civile, ecc.) ____;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in: ____, conseguito il ____ presso ____, con la seguente votazione: ____;

h) di aver / o non aver prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni (indicare gg.mm.aa.):

dal ____ al ____ presso ____ con la qualifica di ____ livello retributivo ____ e C.C.N.L. ____;

i) di ____ (per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con l’indicazione del periodo di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);

j) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

k) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 403/1998;

l) che è consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa ad un pubblico ufficiale

(anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a riceverla). Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del codice penale, reato punito con la pena della reclusione sino a due anni;

m) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla selezione è il seguente:

(indicare Cognome, nome, indirizzo, cap., città, provincia e numero telefonico);

n) di accettare le condizioni del presente bando;

o) di autorizzare l’A.R.P.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di selezione.

Allega curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Il sottoscritto, nell’accettare le condizioni contenute nell’avviso, si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’A.R.P.A. Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Data ____

firma ____