ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROVVEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali

Permesso di ricerca per acque minerali “Fonti Alta Valle Po 2" nel Comune di Paesana

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Comune di Luserna S. Giovanni - Richiesta di rinnovo della concessione per acque minerali “SEA”, nei Comuni di Luserna S. Giovanni e Bagnolo P.te

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Alpe Guizza S.p.A. - Richiesta di sfruttamento di nuove emergenze site nella concessione per acque minerali “Caudana” in territorio dei Comuni di Donato e Chiaverano

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella

Lavori di protezione delle opere consortili in corrispondenza del torrente Strona nei comuni di Cossato e di Valle Mosso - Comunicazione d’avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della proceduta di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) - Progetto di “Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione comunale di Strada Fontaneto ai sensi del D. Lgs. 152/99" localizzato nel Comune di Chieri (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti

Deposito provvisorio del combustibile irraggiato presente nella regione Piemonte, ubicato all’interno del sito della Centrale nucleare Enrico Fermi - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta_ulla-osta idraulico per attraversamento superiore staffato al ponte della S.P. n. 7 Casale M.to - Trino del corso d’acqua pubblica denominato Rio Rizza con un impianto elettrico alla tensione di 20000 volt nei Comuni di Coniolo e Casale Monferrato - Domanda in data 28.9.2001 dell’E.N.E.L. Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

SP 69 di Quincinetto, collegamento a seguito di costruzione argini, Comuni di Salerano C.se e Banchette - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente

Progetto di coltivazione della cava di granito bianco detta “Tane Pilastretto”, ubicata nel Comune di Mergozzo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio V.I.A.

Ottenimento Concessione per l’apertura di cava di pietra ornamentale in Loc. Presa Pioda, in Comune di Premia (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio V.I.A.

Ampliamento di una cava di pietra ornamentale in Loc. Boschetto, in Comune di Formazza (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Airasca (Torino)

Statuto comunale

Comune di Levone (Torino)

Statuto comunale

Comune di Quaranti (Asti)

Statuto

Comune di Vaglio Serra (Asti)

Statuto comunale

Unione Bassa Sesia tra i Comuni di Carpignano Sesia - Casaleggio Novara - Castellazzo Novarese - Landiona - Mandello Vitta - Sillavengo - Carpignano Sesia (Novara)

Modifiche statuto


ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Asti

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per l’anno 2002

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso pubblicazione graduatorie

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso pubblicazione graduatorie

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Comune di Baceno (Verbano Cusio Ossola)

Estratto delibera consiliare n. 31 del 8.10.2001

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Verbale di deliberazione del C.C. 28/12/2000, n. 48 - esecutiva il 20/1/2001. Piano di recupero di iniziativa di privati di fabbricati siti in Fraz. Calco di Mezzo - Borgosesia. Approvazione definitiva

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Avviso di approvazione definitiva piano di recupero di Libera iniziativa relativo ad area e fabbricati siti in via Tripoli angolo via Pistone, zona “C.S.” del P.R.G.C. e censiti al N.C.E.U., foglio n. 16, mappali n. 55 - 312 - 314

Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)

Deliberazione della giunta comunale n. 18 del 24.1.2001. Tratto di strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra ed il bivio con la Strada Comunale Via Caralli. Presa atto sdemanializzazione da parte della Provincia di Biella. Acquisizione al demanio comunale

Comune di Orbassano (Torino)

Decreto n. 2/2001 dell’8.10.2001. Espropriazione definitiva delle aree occorse per la realizzazione del parcheggio ubicato in via Gramsci

Comune di Oulx (Torino)

Avviso ai creditori

Comune di Ronco Biellese (Biella)

Estratto della determinazione del direttore generale n. 2 del 28.9.2001 all’oggetto: Comune di Ronco Biellese: asservimento degli immobili siti nel Comune di Ronco Biellese - Frazione Cantone - relativi il Prolungamento sino al Rio Riasca dello scarico di entrambe le fosse Imhoff e fomazione delle relative scogliere di contenimento

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Bando di concorso speciale, indetto ai sensi della L. 457/1978, per l’assegnazione in locazione semplice (L. 431/98) di n. 28 alloggi di proprietà comunale realizzati con l’intervento di ristrutturazione dell’edificio di Via Volta n. 3 (ex Casun) con i fondi della L. 457/78

Comune di Tonco (Asti)

Avviso di approvazione di Piano di Recupero di iniziativa privata

Comune di Val della Torre (Torino)

Avviso di adozione variante P.R.G.C.

Comune di Valfenera (Asti)

Estratto deliberazione C.C. n. 113 del 17/7/2001 di approvazione del nuovo regolamento edilizio ai sensi della L.R. n. 19 del 8/7/1999

Comune di Verbania

Urbanistica - Edilizia privata - Variante parziale al Piano Regolatore Generale intercomunale vigente, ai sensi dell’art. 17, 7° comma della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. relativa all’area ex Officine Meccaniche Buzzi

Comune di Villafranca d’Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.9.2001, esecutiva: “Approvazione definitiva piano di recupero ad iniziativa privata in via Roma - Proprietà Gagliano” - art. 40, comma 1, L.R. n. 56/77 e s.m.i. e art. 28, L. n. 1150/52 e s.m.i.

Comune di Villanova Biellese (Biella)

Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 3.10.2001 - Assunzione in carico di un tratto della S.P. 319

Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 27/9/2001 - Piano di Recupero presentato dai sigg. Pilotto Giovanni e Garza Angela da attuarsi sull’immobile sito in Volvera - via Airasca n. 13 - zona Ba 5 del P.R.G.C. - Adozione definitiva

Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 27/9/2001 - Piano di Recupero presentato dai sigg. Carta Davide e Carta Fabio da attuarsi sull’immobile sito in Volvera Reg. Baruta - zona del P.R.G.C. Br 18 - Adozione definitiva

Comune di Zubiena (Biella)

Avviso d’asta per la vendita di immobile sito in Torino Corso Turati n. 74

Comune di Zubiena (Biella)

Avviso d’asta per la vendita di immobile sito in Zubiena

Comunità Montana Alta Valle Susa - Oulx (Torino)

Avviso ad opponendum (art. 189 D.P.R. 21/12/1999 n. 554)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta - Torino

Avviso per immobile o porzione di immobile costruito o in corso di costruzione, ubicato in zona nella quale è ammessa la destinazione a laboratori ed uffici, dotato di concessione edilizia

Provincia di Biella

Deliberazione della Giunta Provinciale - Verbale n. 382 - seduta del 11-9-2001 - Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Villanova Biellese di un tratto della SP n. 319

Provincia di Biella

Deliberazione della Giunta Provinciale - Verbale n. 492 - seduta del 5-12-2000 - Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Occhieppo del tratto della strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra e il bivio con la strada comunale Via Caralli

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Concessione di sub-derivazione d’acqua n. 5233 dai torrenti Preit e Marmora, in Comune di Marmora - Istanza 18.12.2000 - Richiedente: SEP S.r.l. con sede in Cuneo Corso Dante n. 45 (c.f. 02017350048)

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 23588 del 13.8.2001

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali

L.R. 25/1994 - Istanza del Comune di Paesana per permesso di ricerca acque minerali “Fonti alta Valle Po 2” in Comune di Paesana (CN)

Regione Piemonte

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di progetti concernenti la promozione e la creazione d’impiego e d’impresa in Marocco - Anno 2001


ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali

Permesso di ricerca per acque minerali “Fonti Alta Valle Po 2" nel Comune di Paesana

Data di avvio: 19 luglio 2001 - 9 - 26

N. di protocollo dell’istanza: 19009

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 150 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: dott. Gaudenzio De Paoli

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Carlo Gabriele

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta n. 12 - 10128 Torino

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: giorni 15 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli



Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Comune di Luserna S. Giovanni - Richiesta di rinnovo della concessione per acque minerali “SEA”, nei Comuni di Luserna S. Giovanni e Bagnolo P.te

Data di avvio: 9/8/2001

Numero di Protocollo dell’istanza: 20295

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Gaudenzio De Paoli

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Lepori

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta n. 12 - 10128 Torino

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli



Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi -  Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Alpe Guizza S.p.A. - Richiesta di sfruttamento di nuove emergenze site nella concessione per acque minerali “Caudana” in territorio dei Comuni di Donato e Chiaverano

Data di avvio: 9/8/2001

Numero di Protocollo dell’istanza: 20293/21.7

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 giorni

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Gaudenzio De Paoli

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Lepori

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta n. 12 - 10128 Torino

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella

Lavori di protezione delle opere consortili in corrispondenza del torrente Strona nei comuni di Cossato e di Valle Mosso - Comunicazione d’avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della proceduta di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40

In data 1/10/2001 la Società Cordar S.p.A. - Società per il servizio Idrico Integrato - con sede in Biella, Via Roma n. 14, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 1° comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi a lavori di protezione, delle opere consortili in corrispondenza del torrente Strona nei comuni di Cossato e di Valle Mosso, allegati, alla domanda d’avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico (prot. ricevimento n. 20723 in data 2/10/2001) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario d’apertura: 9.30-12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Felice Storti - tel. 015 8551514 - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Biella, e funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Roberto Crivelli del Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Vercelli, Tel. 015 8551514 e/o 0161 283111.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore
Felice Storti



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) - Progetto di “Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione comunale di Strada Fontaneto ai sensi del D. Lgs. 152/99" localizzato nel Comune di Chieri (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 24 settembre 2001 la SMAT S.p.A. ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di “Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione comunale di Strada Fontaneto ai sensi del D. Lgs. 152/99" localizzato nel Comune di Chieri (TO) allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 20274 in data 24 settembre 2001 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l’Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente Responsabile
Orazio Ruffino



Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti

Deposito provvisorio del combustibile irraggiato presente nella regione Piemonte, ubicato all’interno del sito della Centrale nucleare Enrico Fermi - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986

In data 11.10.2001 la Sogin S.p.A. - Società di gestione impianti nucleari - con sede legale in Roma, Via Torino n. 6, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.c.m. 377/1988, copia degli elaborati relativi al Deposito provvisorio del combustibile irraggiato presente nella regione Piemonte, ubicato all’interno del sito della Centrale nucleare Enrico Fermi prot. di ricevimento 21564 dell’11.10.2001, ai fini dell’avvio della procedura di V.I.A. nell’ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell’art. 6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni dalla data di deposito del progetto.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Arch. Gian Michele Palumbo - tel. 011.4324526 - Direzione regionale - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti - Settore Grandi Rischi Industriali - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino.

Il Direttore Regionale
Anna Maria Tasselli



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento superiore staffato al ponte della S.P. n. 7 Casale M.to - Trino del corso d’acqua pubblica denominato Rio Rizza con un impianto elettrico alla tensione di 20000 volt nei Comuni di Coniolo e Casale Monferrato - Domanda in data 28.9.2001 dell’E.N.E.L. Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 3.10.2001

N. di protocollo dell’istanza: 33079

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

SP 69 di Quincinetto, collegamento a seguito di costruzione argini, Comuni di Salerano C.se e Banchette - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che il Servizio progettazione ed esecuzione interventi Viabilità II della Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino, ha depositato presso l’Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi alla SP 69 di Quincinetto collegamento a seguito di costruzione argini, Comuni di Salerano Canavese e Banchette, richiedendo l’avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9 - 12 Merc. 15 - 19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Arch. Marta Petruzzelli, tel. 011/861.38.25 fax. 011/861.38.57, del Servizio V.I.A.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina



Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente

Progetto di coltivazione della cava di granito bianco detta “Tane Pilastretto”, ubicata nel Comune di Mergozzo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 1/10/2001 la ditta “TANE S.r.l., con sede legale in Via 42 Martiri n. 202 in Comune di Verbania, ha depositato presso l’Ufficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell’Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto che consiste nella prosecuzione e ampliamento della coltivazione di una cava di granito bianco detta ”Tane Pilastretto", ubicata nel Comune di Mergozzo, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 19 dell’11/10/2001 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio V.I.A. è la D.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323/4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi



Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio V.I.A.

Ottenimento Concessione per l’apertura di cava di pietra ornamentale in Loc. Presa Pioda, in Comune di Premia (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 15/10/2001 il Sig.re Della Maddalena Giorgio Legale Rappresentante della Ditta Della Maddalena Giorgio & C. - Escavazione Sarizzo Garou S.r.l., con sede legale a Premia, Fraz. Passo 15, ha depositato presso l’Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell’Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi all’ottenimento di Concessione per l’apertura di cava di pietra ornamentale, in Loc. Presa Pioda, in Comune di Premia (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 21 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio V.I.A. è la D.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323/4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi



Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio V.I.A.

Ampliamento di una cava di pietra ornamentale in Loc. Boschetto, in Comune di Formazza (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 10/10/2001 il Sig.re Imboden Franco Amministratore Unico della Ditta F.lli Imboden S.r.l., con sede legale in Formazza, Fraz. Valdo 15, ha depositato presso l’Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell’Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi all’ampliamento di una cava di pietra ornamentale, in Loc. Boschetto, in Comune di Formazza (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 20 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio V.I.A. è la D.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323/4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Airasca (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Albo Pretorio

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 9 Conferenza Stato-Città - Autonomie locali

Art. 10 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I - Consiglio comunale

Art. 11 Presidenza

Art. 12 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 13 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

Art. 14 Sessioni del consiglio

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 19 Interrogazioni e mozioni

Capo II - Sindaco e Giunta

Art. 20 Elezione del sindaco

Art. 21 Linee programmatiche

Art. 22 Vice sindaco

Art. 23 Delegati del sindaco

Art. 24 La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

Art. 25 Competenze della giunta

Art. 26 Funzionamento della Giunta

Art. 27 Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini - Riunioni - assemblee - Consultazioni - Istanze proposte

Art. 28 Partecipazione dei cittadini

Art. 29 Riunioni e assemblee

Art. 30 Consultazioni

Art. 31 Istanze e petizioni proposte

Art. 32 Cittadini dell’unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II - Referendum

Art. 33 Azione referendaria

Art. 34 Disciplina del referendum

Art. 35 Effetti del referendum

Capo III - Difensore civico

Art. 36 Difensore civico - Nomina - Decadenza e Revoca - Funzioni - Facoltà e prerogative - Relazione annuale - Indennità di funzione

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37 Pubblicazione degli atti

Art. 38 Svolgimento dell’attività amministrativa

Art. 39 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V -

FINANZA - CONTABILITA’ - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 40 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 41 Revisione economico-finanziaria

TITOLI VI

I SERVIZI

Art. 42 Forma di gestione

Art. 43 Gestione in economia

Art. 44 Aziende speciali

Art. 45 Istituzioni

Art. 46 Società

Art. 47 Concessione a terzi

Art. 48 Tariffe dei servizi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49 Convenzioni

Art. 50 Accordi di programma

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 51 Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 52 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 53 Organizzazione del personale

Art. 54 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 55 Incarichi esterni

Capo II

Segretario comunale - Direttore generale - Responsabile uffici e servizi -

Art. 56 Segretario comunale - Direttore generale

Art. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 58 Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

Art. 59 Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 Violazioni di norme comunali - Sanzioni

Art. 61 Violazione alle norme di legge - Sanzioni

Art. 62 Modifiche dello statuto

Art. 63 Abrogazioni

64 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il comune di AIRASCA è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, favorendo in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, dei malati e degli anziani, dei sofferenti mentali, degli handicappati e dei meno abbienti, e promovendo interventi tesi alla prevenzione e al recupero per tossico-dipendenti, alcoolisti e carcerati.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Gli stranieri residenti nel territorio del Comune hanno i diritti fondamentali alla qualità della vita, alla casa,alla salute, alla partecipazione alle attività sociali e culturali e alla istruzione e ad ogni forma di protezione e assistenza, senza discriminazione.

8. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

9. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del comune è sita in via Roma n. 118.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il territorio del Comune di estende per Kmq. 15,70 ed è confinante con i Comuni di Volvera, None, Scalenghe, Piscina e Cumiana tutti in Provincia di Torino.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio in luogo facilmente accessibile al pubblico da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi alla foggia autorizzata con Decreto Presidente della Repubblica del 26 giugno 1973 risultante da bozzetto allegato.

Il Sindaco o Assessore suo delegato può esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale nella foggia sopraindicata.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7
Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24.

Art. 8
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco ha facoltà di istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi o dei procedimenti medesimi che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quale prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 12
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il consiglio esaminato detto programma ha facoltà di pronunciarsi su di esso con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono individuate dall’art. 42 del T.U. N. 267/2000.

10. E’ prevista la tutela assicurativa degli amministratori comunali e dei correlati organi tecnico-amministrativi per danni derivanti dall’esercizio del loro mandato o ufficio sia di ordine civile (per responsabilità nei confronti dei terzi) che penale. L’Ente garantisce l’anticipazione delle spese legali e connesse al giudizio anche in caso di vertenze penali, salvo l’emanazione di una sentenza di condanna.

Art. 13
Funzionamento del consiglio -
Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione del Consiglio se non sia stato inserito all’ordine del giorno della seduta fissata. La documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno viene depositata agli atti del Consiglio in visione per la consultazione da parte dei consiglieri, tre giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di:

- n. 8 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 6 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, anche per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima e seconda convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio del Sindaco ove costituito.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza o l’indennità di funzione.

7. Il Comune mette a disposizione dei Gruppi Consiliari, per l’espletamento del mandato amministrativo, apposita sala della sede comunale, dove possano riunirsi.

Art. 14
Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, entrano in vigore divenuta esecutiva la rispettiva deliberazione di approvazione.

Art. 16
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17
Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull’attività dell’Amministrazione.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 18
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 19
Interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni al sindaco e mozioni al Consiglio Comunale.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto.

Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà le modalità di presentazione e lo svolgimento della discussione per le interrogazioni stabilendo i termini per le relative risposte.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Art. 20
Elezione del Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è il titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore all’uopo delegato.

4. Il Sindaco è il rappresentante legale dell’Ente, e come tale partecipa mediante apposita sottoscrizione alla costituzione di società nelle quali sia interessato il Comune o alla stipulazione di convenzioni tra Enti.

Art. 21
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

2. Il Consiglio Comunale partecipa, con cadenza annuale, alla definizione, adeguamento e verifica dell’attuazione delle linee programmatiche mediante assunzione di apposita deliberazione.

Art. 22
Vice sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore all’uopo delegato.

Art. 23
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di quattro e non più di sei assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di tre. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25
Competenze della Giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. L’affidamento di incarichi professionali di tipo fiduciario, intendendo per tali l’affidamento di consulenze legali o il conferimento di incarichi per la costituzione in giudizio dell’Ente, è ascritto alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 27
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28
Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali esistenti.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e le consultazioni popolari su questioni di interesse generale;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune ammette le seguenti forme di partecipazione popolare:

a) Associazionismo;

1. Il Comune:

- riconosce e promuove le forme di associazionismo di fatto e/o di diritto presenti sul proprio territorio, purchè dotati di Statuto;

- deve istituire la consulta delle associazioni;

- può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività di carattere generale;

- può mettere a disposizione delle associazioni, strutture, beni o servizi in modo gratuito;

- può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale;

2. E’ istituito u registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Per ottenere la registrazione è necessario che l’associazione presenti o depositi in Comune, secondo le modalità e la disciplina fissate dal regolamento:

- apposita istanza;

- copia dello Statuto, comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante;

4. Non è ammesso i riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ad accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione, secondo la normativa vigente e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

6. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

b) Consulta delle associazioni;

1. Il Comune di Airasca, perla promozione e l’attività delle associazioni operanti nel territorio comunale, istituisce la Consulta delle associazioni.

2. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della comunità di Airasca.

3. La consulta è costituita e rappresentata da tutti i presidenti delle associazioni o società o loro delegati.

4. La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato permanente.

5. La consulta, di norma, si riunisce due volte l’anno per redigere il bilancio preventivo e consuntivo delle attività.

6. La consulta si riunisce inoltre su convocazione del Sindaco o di un quinto delle Associazioni presenti sul territorio comunale.

c) Volontariato;

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente;

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni;

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 29
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30
Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31
Istanze petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, proponendo eventuali modalità risolutive.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Entro cinque giorni saranno comunicate al presentatore e al primo firmatario della medesima le determinazioni assunte in merito.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da n. 30 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 32
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 33
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il dieci per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 34
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 35
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Consiglio Comunale delibererà sul mancato recepimento delle indicazioni referendarie con adeguate motivazioni.

Capo III
DIFENSORE CIVICO

Art. 36
Difensore civico

E’ istituito il Difensore Civico.

Il Comune ha la facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statati e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo secondo le modalità definite nei commi successivi.

1. Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale;

2. La nomina dovrà avvenire con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;

3. La nomina può avvenire in convenzionamento con altri Enti Locali. Per la nomina valgono tutte le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunale, salvo che il Regolamento non individui altre cause;

4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti;

5. Il difensore civico dura in carica fino alla scadenza dell’organo che lo ha nominato;

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei concorsi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istitituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contirbuti;

d) che fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazine comunale in maniera continuativa;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, il segretario comunale o dipendenti che svolgono funzioni apicali.

2. Decadenza e Revoca

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Amministrazione Comunale;

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, con lo stesso quorum per la nomina;

3. Il difensore civico può essre revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed in forma segreta;

4. In caso di dimissioni, il consiglio comunale dovrà provvedere alla sostituzione entro 45 giorni, così pure in caso di revoca o decadenza.

3. Funzioni

1. Il difensore civico ha compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ratardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini;

2. Ha, inoltre, funzione di controllo sugli atti deliberativi, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/5 dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, quando le deliberazioni riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relativi variazioni;

c) assunzione del personale;

3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento;

4. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolta a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

4. Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, oltre alle risorse necessarie allo svolgimento del suo incarico;

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale dei concessionari di pubblici servizi;

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, se non previsto dalla legge;

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati;

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

5. Relazione annuale

1. Il difensore civico presente ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle;

2. La relazione deve essere trasmessa a tutti i consiglieri comunali entro 30 giorni.

6. Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA-
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37
Pubblicazione degli atti

1. Tutte le deliberazioni del Comune e degli altri enti locali, nonchè le determinazioni espresse dai Responsabili di Servizio, sono pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’ente per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla loro affissione all’Albo Pretorio; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria.

Le determinazioni dei Responsabili di Servizio sono comunicate agli Amministratori mediante deposito in apposito fascicolo presso l’ufficio del Sindaco.

Art. 38
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, successivamente all’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITA -
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 42
Forma di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 43
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 44
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore :

a) il consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati mediante deliberazione del Consiglio Comunale scegliendo fra coloro che eleggibili a consigliere comunale , abbiano una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il Consiglio Comunale, con deliberazione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ha facoltà di revocare il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nominare i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46
Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 47
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale. Per la procedura di scelta del contraente si ricorre alle norme vigenti che disciplinano l’appalto di servizi.

Art. 48
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 50
Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 51
Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il comune mediante deliberazione della Giunta Comunale programma con cadenza annuale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ed in funzione degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 53
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La disciplina dei predetti contratti è regolata dalle vigenti norme in materia.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE
GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 56
Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed è scelto dall’apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

3. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale e di responsabile di uffici e servizi.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 57
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l ) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 58
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 59
Rappresentanza del comune in giudizio

1. La Giunta Comunale , mediante apposita deliberazione, provvederà ad autorizzare la costituzione in giudizio dell’Ente ed a conferire incarico ad un legale per la difesa delle ragioni del Comune, demandando ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti gestionali.

2. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell’art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 3.

3. Con determinazione del direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il Sindaco o il responsabile del servizio interessato alla rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà confermata la nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60
Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 12.000 né superiore a L. 20.000.000, ai sensi del disposto dell’art. 10 della Legge 689/81 e s.m. e i.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Competente all’irrogazione della sanzione è il responsabile del settore o del servizio interessato.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongano altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 12.000 né superiore a lire 20.000.000.

Art. 61
Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 62
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 63
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Successivamente all’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 64
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.



Comune di Levone (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Stemma - Gonfalone

Art. 6 Albo pretorio

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 9 Conferenza Stato-Città - Autonomie locali

Art. 10 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio, Giunta, Sindaco)

Capo I - Consiglio comunale

Art. 11 Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

Art. 12 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 13 Gruppi consiliari.

Art. 14 Funzionamento - Decadenza dei consiglieri

Art. 15 Sessioni del Consiglio

Art. 16 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 Costituzione di commissioni speciali .

Art. 19 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II - Giunta e Sindaco

Art. 20 Sindaco

Art. 21 Linee programmatiche

Art. 22 Dimissioni del Sindaco

Art. 23 Vice Sindaco

Art. 24 Delegati del Sindaco

Art. 25 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Art. 26 Nomina della Giunta

Art. 27 La Giunta - Composizione e presidenza

Art. 28 Competenze della Giunta

Art. 29 Funzionamento della Giunta

Art. 30 Cessazione dalla carica di assessore

Art. 31 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e proposte

Art. 32 Partecipazione dei cittadini

Art. 33 Riunioni e assemblee

Art. 34 Consultazioni

Art. 35 Istanze e proposte

Capo II - Referendum

Art. 36 Azione referendaria

Art. 37 Disciplina del referendum

Art. 38 Effetti del referendum

Capo III - Difensore civico

Art. 39 Il difensore civico

Art. 40 Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 41 Svolgimento dell’attività amministrativa

Art. 42 Organizzazione dell’azione amministrativa

TITOLO V - PATRIMONIO

FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 43 Demanio e patrimonio

Art. 44 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 45 Revisione economico-finanziaria

Art. 46 Controlli interni

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 47 Forma di gestione

Art. 48 Gestione in economia .

Art. 49 Aziende speciali .

Art. 50 Istituzioni

Art. 51 Società

Art. 52 Concessione a terzi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53 Organizzazione sovracomunale

Art. 54 Principio di cooperazione

Art. 55 Convenzioni

Art. 56 Accordi di programma

Art. 57 Consorzi

Art. 58 Unioni di comuni

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 59 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 60 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 61 Organizzazione del personale .

Art. 62 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 63 Incarichi esterni

Capo II

Art. 64 Segretario comunale

Art. 65 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 66 Avocazione .

Art. 67 Ufficio di staff

Art. 68 Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Entrata in vigore

Art. 70 Modifiche dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1 Il Comune di Levone è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2 Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1 Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2 Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3 Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4 L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5 Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Il Comune, può altresì, delegare alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Provincia ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando la dimensione comunale non ne consente una gestione ottimale.

6 Il Comune ispira la propria attività alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali senti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

7 Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini sottoforma di volontariato e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1 La sede del Comune è sita in Piazza G. Giacoletto n.2.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2 Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3 Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate: Case Viettone e Crosaroglio.

2 Il territorio del Comune si estende per Kmq. 5,38 e confina con i seguenti Comuni:

a) A Nord con Forno

b) A Sud con Barbania

c) A Est con Rivara

d) A Ovest con Rocca

3 Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

4 La modifica della denominazione delle frazioni o borgate o della sede Comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 5
Stemma - Gonfalone

1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Levone”.

2 Lo stemma del Comune è rappresentato da inquartato, al 1° ed al 4° fasciato d’oro e di rosso (Valperga di Rivara), al 2° d’argento al capo di rosso (Monferrato), al 3° di rosso alla croce bianca (Savoia); sopra al tutto d’azzurro al leone d’oro tenente un’anfora, anch’essa d’oro, da cui scendono tre rivoli di acqua d’argento.

3 Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di colore azzurro, ornato di ricami d’oro, con al centro lo stemma comunale, con l’iscrizione centrata in oro “Comune di Levone”.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si esibisce la bandiera tricolore.

5. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

6. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Albo Pretorio

1 Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2 La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3 Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4 Ai fini del presente articolo il Comune dispone di uno o più Messi Comunali, ai quali il Sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di Notificatore.

Art. 7
Pari opportunità

1 . Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 27 concernente la nomina di detto organo.

Art. 8
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, C.I.S. cui appartiene e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All’interno del comitato può essere istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze

1 Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità determinandone l’indirizzo politico-amministrativo ed esercitando il controllo.

2 Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3 Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l’imparzialità.

5 Rimane facoltà del Consiglio Comunale l’adozione di atti a contenuto meramente politico, consistenti ad esempio in ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi di interesse, anche riflesso, per la comunità locale (tali atti non necessitano del parere di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000).

6 L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

7 Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.

Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

8 Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

9 Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 12
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

I consiglieri comunali rappresentano l’intera Comunità, senza vincolo di mandato, alla quale costantemente rispondono.

Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede giudiziaria a Consiglieri, Assessori, Sindaco, che dovessero trovarsi implicati, a seguito di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, per ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflittualità di interesse con l’Ente.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dall’Amministrazione, dal Segretario, dai responsabili dei vari settori, tutte le notizie, atti, informazioni utili all’esercizio del loro mandato, secondo le modalità analiticamente previste dall’apposito Regolamento comunale.

Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento e comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo n.267/00.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppi e le relative attribuzioni.

Art. 14
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- L’avviso di convocazione, comprendente l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’albo pretorio, sotto la responsabilità del Segretario almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e consegnato dal messo comunale, che rilascia dichiarazione scritta, al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Procedura Civile.

I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale. In mancanza di domicilio eletto, la consegna verrà effettuata presso la sede comunale.

- Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco , un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno è trasmessa al Sindaco , da parte del responsabile del servizio almeno 48 ore prima dell’ora di svolgimento del Consiglio, salvo i casi di convocazione del Consiglio in via d’urgenza. Gli atti saranno visibili nelle ore d’ufficio non computando i giorni festivi.

- Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno :

- la metà dei Consiglieri assegnati , per le sedute di prima convocazione, salvo che sia richiesto un quorum speciale.

- quattro Consiglieri assegnati, per le sedute di seconda convocazione.

Deve considerarsi seduta di seconda convocazione unicamente quella che succeda ad una precedente seduta resa nulla per mancanza (sia originaria che sopravvenuta, in corso di seduta), del numero legale, nonché vengano trattati i medesimi punti iscritti all’ordine del giorno della seduta di prima convocazione (ed a condizione che il rinvio ad altra seduta non sia stato determinato volontariamente dal Consiglio).

La seduta di seconda convocazione dovrà avere luogo in altro giorno e dovrà essere comunicata soltanto ai Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

Per poter procedere ad una seduta di seconda convocazione, non ne è richiesta la previsione nell’avviso di convocazione della prima seduta.

Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

- A) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Il quorum strutturale, accertato all’apertura della seduta, si presume persistere fino a verifica effettuata per iniziativa del Presidente, del Segretario o su istanza verbale di un Consigliere comunale e comunque all’atto della votazione.

- Richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

- Riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

- Fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

- Indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare l’assenza dalla seduta .

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 15
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/00;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. Il Consiglio Comunale è convocato, sentita la Giunta Comunale, su determinazione del Sindaco il quale fissa il giorno dell’adunanza e predispone il relativo ordine del giorno esclusivamente per le pratiche che sono regolarmente e completamente istruite.

5. Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato dal Sindaco su istanza di 1/5 dei Consiglieri assegnati,, i quali dovranno richiedere l’inserimento all’ordine del giorno di specifiche questioni rientranti nelle competenze consiliari, presentando contestualmente idonea proposta di delibera, al fine di consentire l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile.Tale sessione è considerata straordinaria.

6. Nel caso previsto al precedente comma l’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio sarà convocato, previa diffida,dal Prefetto.

7. In caso di convocazione d’urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

8. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 16
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 17
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

5. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

6. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione;

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo

- la nomina del Presidente della Commissione;

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per la determinazione dell’organo

competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 18
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 19
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 20
Il Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune rappresenta l’Ente, assicurando l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco ha: attribuzioni di amministrazione, ha la rappresentanza generale dell’Ente, può conferire incarichi/ deleghe delle sue competenze ed attribuzioni o di parte di esse ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali; attribuzioni di vigilanza e attribuzioni di organizzazione.

Il Sindaco esercita inoltre le funzioni attribuitegli quale ufficiale di governo.

Art. 21
Linee programmatiche

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 11, debbono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 22
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, secondo la previsione della legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 24
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 25
Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 26
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 27
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 28
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione al Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente a promuovere e resistere alle liti o a stare in giudizio come terzo, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta, come anche l’approvazione di transazioni e rinunce alle liti.

5. L’accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lett. i) D.Lgs. 267/2000.

6. La Giunta collabora con le Associazioni locali per coordinare le risorse e consentire il miglior esercizio delle funzioni proprie.

Art. 29
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco.

6. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti.

7. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

8. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 30
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 31
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI
- ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 32
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 33
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 34
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 35
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 36
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 37
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 38
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 39
Il difensore civico

1. Il “difensore civico” è il garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 40
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 41
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di imparzialità e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Sono caratteri essenziali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi i criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

5. L’organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi Elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dipendenti considerati apicali nella struttura dell’Ente e comunque ai responsabili dei servizi.

6. Gli uffici comunali si ripartono in aree funzionali, comprensive di più settori, costituenti gli uffici o servizi comunali.

Art. 42
Organizzazione dell’azione amministrativa

L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 43
Demanio e patrimonio

1. Con regolamento si disciplinerà le alienazioni patrimoniali nonchè le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 44
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del D.Lgs. n. 267/00.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte , tasse e tariffe.

Art. 45
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 46
Controlli interni

Il Comune, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/00, individua strumenti e metodologia adeguati a garantire i seguenti controlli: controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo di gestione; valutazione dei responsabili di servizio; verifica dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed in altri atti di indirizzo politico.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 47
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 49.

Art. 48
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 49
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art.50
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 49 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 51
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 52
Concessione a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53
Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali ed eventualmente con la Comunità Montana , al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 54
Principio di cooperazione

L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 55
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni, attività e servizi determinati, o l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche oppure la realizzazione di iniziative e programmi speciali, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 56
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 57
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo 53.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto degli elementi ed obblighi previsti dalla legge, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 58
Unione di comuni

In attuazione del principio secondo il quale il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 59
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 60
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 61
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 62
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 63
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato

relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco. Essi non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco e possono essere anticipatamente revocati ; l’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 64
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge. Il Segretario svolge altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco, quando il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni.

4. Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile.

Art. 65
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 54 del D.Lgs. 267/00;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 66
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga,il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 67
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 68
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

3. La Giunta propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con lo statuto.

Art. 70
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



Comune di Quaranti (Asti)

Statuto

Indice

Titolo I - Elementi costitutivi

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo Il - Organi e loro attribuzioni

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

Art. 10 - Attività del consiglio comunale

Art. 11 - Sedute e convocazione

Art. 12 - Gruppi consiliari

Art. 13 - Commissioni

Art. 14 - Consiglieri comunali

Art. 15 - Consigliere anziano

Art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Art. 17 - Il sindaco

Art. 18 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

Art. 19 - Rappresentanza dell’ente

Art. 20 - Vicesindaco

Art. 21 - La giunta comunale

Art. 22 - Composizione e nomina

Art. 23 - Competenze

Art. 24 - Funzionamento

Art. 25 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 26 - Mozione di sfiducia

Titolo III - Uffici e personale

Art. 27 - Struttura

Art. 28 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 29 - Il segretario comunale

Art. 30 - Attribuzioni

Art. 31 - Direttore generale

Art. 32 - Funzioni dei direttore generale

Art. 33 - Responsabili dei servizi

Titolo IV - Responsabilità

Art. 34 - Responsabilità verso il comune

Art. 35 - Responsabilità verso terzi

Art. 36 - Responsabilità dei contabili

Titolo V - Controllo interno

Art. 37 - Principi e criteri

Art. 38 - Revisore del conto

Art. 39 - Controllo di gestione

Titolo VI - Servizi Pubblici Comunali

Art. 40 - Servizi pubblici comunali

Art. 41 - Gestione dei servizi pubblici

Art. 42 - Gestione in economia

Art. 43 - Azienda speciale

Art. 44 - Istituzione

Art. 45 - Convenzioni

Art. 46 - Consorzi

Art. 47 - Unione di comuni

Art. 48 - Accordi di programma

Titolo VII - Partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 49 - Partecipazione

Art. 50 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 51 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 52 - Modalità di presentazione

Art. 53 - Definizione

Art. 54 - Referendum

Art. 55 - Diritto d’accesso

Art. 56 - Diritto d’informazione

Art. 57 - Diritti del contribuente

Art. 58 - Azione popolare

Titolo VIII - Funzione normativa

Art. 59 - Statuto

Art. 60 - Regolamenti

Art. 61 - Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali

Art. 62 - Norme transitorie e finali

Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Quaranti è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Quaranti, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato.

3. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità delle persone.

4. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, recependo i bisogni della comunità;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati, puntando su innovazione e creatività;

c) tutela e promozione dello sviluppo dell’artigianato e delle attività turistiche, attraverso i canali di comunicazione;

d) promozione e tutela delle attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni, al fine di garantire qualità e sicurezza al consumatore;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

h) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

i) tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

j) rimozione degli ostacoli che possono impedire l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza tra gli individui.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 4,51 chilometri quadrati e confina con i Comuni di: Alice Bel Colle, Ricaldone, Mombaruzzo e Castelletto Molina e Fontanile.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma 14.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. L’affissione degli atti di cui al primo comma è effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Quaranti e lo stemma del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1983.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere appositamente autorizzati dalla giunta comunale.

Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7
Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all’interno degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l’intera comunità ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati; alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 ed eventualmente a quelle previste da leggi speciali.

3. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 10
Attività del consiglio comunale

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed è disciplinata da un apposito regolamento.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal suddetto.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio comunale e la giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio di ogni consigliere comunale; l’avviso deve contenere l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, mentre nei casi d’urgenza è sufficiente che sia consegnato ventiquattro ore prima.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 13
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.

2. Il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l’esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal suddetto regolamento.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 14
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio comunale adotti la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale; le cause giustificativi sono l’assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione dell’assenza per essere giustificati; il sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne da lettura al momento dell’apertura della seduta consiliare e qualora verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

Art. 15
Consigliere anziano

1. Per consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco delle altre liste elettorali; a parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato; le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento comunale sull’accesso.

3. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 17
Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite della legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il comune, esprime l’interesse dell’intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è l’organo responsabile dell’amministrazione ed in tale veste:

a) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

b) nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;

c) nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

d) convoca e presiede la giunta comunale;

e) convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;

f) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

g) determina l’orario degli uffici comunali, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

i) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 18
Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, edilizia e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Art. 19
Rappresentanza dell’ente

1. Il sindaco è il legale rappresentante dell’ente.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è espletata previa autorizzazione della giunta comunale.

3. Il sindaco può altresì delegare ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;

b) stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l’assessore che viene nominato dal sindaco per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell’amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. In caso di assenza dei vicesindaco, contemporanea a quella del sindaco, l’assessore più anziano di età eserciterà le funzioni vicarie del sindaco.

Art. 21
La giunta comunale

1. La giunta comunale è l’organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell’amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

3. Adotta nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione, tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 22
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

2. E’ nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e non risultanti non eletti alle ultime consultazioni elettorali amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto al voto.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed il coniuge.

5. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6. Il sindaco riferisce al consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle deleghe conferite o revocate ai singoli assessori.

Art. 23
Competenze

1. La giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare:

a) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

b) autorizza a promuovere o a resistere alle liti, indipendentemente dall’ordine e dal grado di giudizio.

Art. 24
Funzionamento

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine dei giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’attribuzione al segretario comunale del visto di conformità.

Art. 25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.

5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L’istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio o dal segretario comunale.

6. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

7. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata.

8. Ogni consigliere comunale o assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare dei suo voto e dei motivi dello stesso.

9. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 26
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo III
UFFICI E PERSONALE

Art. 27
Struttura

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

3. La giunta comunale approva il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l’ammodernamento delle strutture e la formazione del personale.

Art. 28
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per V’organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.

2. L’organizzazione del comune si articola in servizi.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29
Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell’ufficio del segretario comunale.

Art. 30
Attribuzioni

1. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.

3. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alla riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 31
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni per il raggiungimento della soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina del direttore generale.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 32
Funzioni dei direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.

4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza dei sindaco o dei responsabili dei servizi;

d) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 33
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente, con le definizioni dei regolamento di organizzazione.

2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati all’articolo 107 dei decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo IV
RESPONSABILITA’

Art. 34
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l’obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 35
Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall’ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.

3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l’ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all’atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art. 36
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Titolo V
CONTROLLO INTERNO

Art. 37
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria deil’ente. E’ facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art. 38
Revisore dei conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 39
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) gli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l’individuazione delle relative responsabilità.

Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 40
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41
Gestione dei servizi - pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all’ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Il consiglio comunale può prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio o accordo di programma.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri che, ad eccezione del referendum, il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

Art. 42
Gestione in economia

1. L’organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 43
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di convenzioni che garantiscano l’economicità e la migliore qualità dei servizi erogati.

Art. 44
Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame dei bilancio preventivo e dei rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 45
Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri enti locali.

2. Le convenzioni continenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46
Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e la trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il consiglio comunale, unicamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Al consorzio che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, mentre agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 47
Unione di comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il comune si fa promotore di iniziative tese all’unione con uno o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 48
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, ]’azione integrata e coordinata dei comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria dei comune sull’opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l’attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

Titolo VII
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 49
Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 50
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale sul diritto all’accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 51
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi dei comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate anche dai cittadini dell’Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 52
Modalità di presentazione

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l’individuazione dei proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

2. Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art. 53
Definizione

1. Per istanze e petizioni si intendono le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel comune, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza del sindaco, della giunta comunale, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi; sull’istanza l’autorità comunale competente provvede entro trenta giorni dal suo ricevimento al protocollo del comune.

2. Per proposte si intendono le richieste scritte, presentate da almeno il 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, per l’adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale; il segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i competenti pareri e che la stessa sia inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della prima riunione utile della giunta comunale.

3. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;

b) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

c) i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;

d) il bilancio e la contabilità finanziaria;

e) le espropriazioni per pubblica utilità;

f) le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.

5. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

Art. 54
Referendum

Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in tutte le materie di esclusiva competenza dell’ente, come strumenti di partecipazione popolare.

Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

I soggetti promotori dei referendum sono:

a) un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli stessi;

b) il consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

Non possono proporsi referendum in materia di:

a) statuto, regolamento del consiglio comunale e regolamento di contabilità;

b) bilancio preventivo e rendiconto della gestione;

c) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) atti relativi al personale del comune;

e) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza;

f) designazioni e nomine.

I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nell’apposito regolamento comunale; qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un’unica tornata annuale.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 55
Diritto decesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi.

Art. 56
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 57
Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l’amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L’amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Art. 58
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nell’ottica di una maggiore tutela dell’interesse collettivo.

2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la giunta comunale delibera la costituzione in giudizio del Comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. Ai fini della tutela ambientale, le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 possono intentare azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 59
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 60
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 61
Sanzioni amministrative per violazione
dei regolamenti comunali

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è definita da ciascun regolamento.

Art. 62
Norme transitorie e finali

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.



Comune di Vaglio Serra (Asti)

Statuto comunale

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni proprie

Art. 4 Funzioni delegate

Art. 5 Territorio e sede comunale

Art. 6 Albo Pretorio

Art. 7 Stemma e gonfalone

Titolo II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8 Organi

Art. 9 Il Consiglio comunale

Art. 10 Competenze ed attribuzioni

Art. 11 Attività del Consiglio Comunale

Art. 12 Consiglieri

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 14 Gruppi Consiliari

Art. 15 La Giunta Comunale

Art. 16 Nomina

Art. 17 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 18 Competenze

Art. 19 Deliberazioni Organi Collegiali

Art. 20 Il Sindaco

Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 22 Il Vicesindaco

Art. 23 Mozione di sfiducia

Titolo III - UFFICI E PERSONALE

Art. 24 Struttura

Art. 25 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 26 Il Segretario Comunale

Art. 27 Attribuzioni

Art. 28 Il Vicesegretario

Art. 29 Il Direttore generale

Art. 30 Funzioni del direttore generale

Art. 31 I Responsabili degli uffici e dei servizi

Titolo IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 32 Forme di gestione

Art. 33 Gestione in economia

Art. 34 Azienda speciale

Art. 35 Istituzione

Art. 36 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 37 Il Presidente

Art. 38 Il Direttore

Art. 39 Nomina e Revoca

Art. 40 Società

Art. 41 Controllo e vigilanza degli Enti

Titolo V - CONTROLLO INTERNO

Art. 42 Principi e criteri

Art. 43 Revisore del Conto

Art. 44 Controllo di gestione

Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 45 Principi generali

Art. 46 Convenzioni

Art. 47 Consorzi

Art. 48 Unione di Comuni

Art. 49 Accordi di programma

Titolo VII - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50 Partecipazione

Art. 51 Istanze

Art. 52 Petizioni

Art. 53 Proposte

Art. 54 Referendum

Art. 55 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 56 Diritto d’accesso

Art. 57 Diritto d’informazione

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto

Art. 59 Regolamenti

Art. 60 Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Vaglio Serra è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell’ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità

Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3
Funzioni proprie

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

Alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

Alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico - produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:

impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Leggi Regionali;

concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio - economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.

Art.5
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune si estende per kmq 4,48 confinante con i Comuni di Cortiglione, Nizza Monferrato, Vinchio e Incisa Scapaccino.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Castello 2.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6
Albo pretorio

La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

L’affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di quest’ultimo se ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Vaglio Serra e con il gonfalone concesso con idoneo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8
Organi

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 9
Il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Competenze ed attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 11
Attività del Consiglio Comunale

L’attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 12
Consiglieri

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.

I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dell’assenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dell’assenza per essere giustificati. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza del consigliere.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull’accesso.

I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 14
Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Art. 15
La Giunta Comunale

La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dal comma precedente, fino a numero due assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 16
Nomina

Il Sindaco nomina il Vice - Sindaco e gli altri componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione nonchè i coniugi.

Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 17
Funzionamento della Giunta Comunale

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Consiglio Comunale, mediante Regolamento.

L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e’ computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 18
Competenze

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, in capo al Sindaco, al segretario o ai funzionari; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19
Deliberazioni organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno 4 membri.

Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l’organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza (ma non nel numero dei votanti), mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l’adunanza.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell’organo nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.

Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 20
Il Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,

considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie

Previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 21
Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all’art. 54 del Decr. Legisl. 267/2000 l’Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.

Art. 22
Il Vicesindaco

Il Vicesindaco è l’Assessore che viene nominato dal Sindaco per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell’amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta;

Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.

Art. 23
Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 24
Struttura

Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

La Giunta Comunale approva il regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 26
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo dell’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

Art. 27
Attribuzioni

Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 28
Il Vicesegretario

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 29
Il Direttore generale

Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindici mila abitanti.

In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, previa delibera della giunta comunale.

Art. 30
Funzioni del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

Riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 31
I Responsabili degli uffici e dei servizi

Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.

Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati all’art. 107, comma 3, del Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 32
Forme di gestione

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33
Gestione in economia

L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

Modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;

Inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 34
Azienda speciale

Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli

Atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 35
Istituzione

Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Nella disciplina dell’Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 37
Il Presidente

Il Presidente dell’Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38
Il Direttore

Il Direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica

preparazione professionale.

Dirige tutta l’attività dell’Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 39
Nomina e revoca

Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 40
Società

Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.

Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

Il comune, per l’erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 41
Controllo e vigilanza degli enti

Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

Il Revisore dei Conti dell’Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 42
Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 43
Revisore del Conto

Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 44
Controllo di gestione

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di

supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

l’accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 45
Principi generali

Il Comune nell’esercizio delle funzioni e nell’espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l’esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.

Art. 46
Convenzioni

Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 47
Consorzi

Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.

Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 48
Unione di Comuni

In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell’area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all’unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell’unione. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 49
Accordi di programma

Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50
Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell’unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 51
Istanze

Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’istanza viene fornita entro il temine stabilito dall’apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell’istanza stessa.

Art. 52
Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all’ufficio competente, il quale procede nell’esame, e propone le modalità d’intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione.

Art. 53
Proposte

L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

bilancio e contabilità finanziaria;

espropriazione per pubblica utilità;

designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 54
Referendum

Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio;

piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;

bilancio comunale;

espropriazione per pubblica utilità.

I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di

verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

L’esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo

Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto all’accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 56
Diritto d’accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi.

Art. 57
Diritto d’informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono

pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58
Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il venticinque per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 59
Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

In tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 60
Norme transitorie e finali

Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.



Unione Bassa Sesia tra i Comuni di Carpignano Sesia - Casaleggio Novara - Castellazzo Novarese - Landiona - Mandello Vitta - Sillavengo - Carpignano Sesia (Novara)

Modifiche statuto

In esecuzione delle sottoelencate deliberazioni:

- Comune di Carpignano Sesia deliberazione C.C. n. 6 del 20.03.2001

- Comune di Casaleggio Novara deliberazione C.C. n. 14 del 07.05.2001

- Comune di Castellazzo Novarese deliberazione C.C. n. 8 del 04.05.2001

- Comune di Landiona deliberazione C.C. n. 9 del 21.05.2001

- Comune di Mandello Vitta deliberazione C.C. n. 6 del 21.05.2001

- Comune di Sillavengo deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2001

l’art. 2, comma 1, dello Statuto dell’Unione Bassa Sesia risulta così modificato:

L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economiche - finanziarie, umane o strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

a) Informatizzazione degli Uffici e Servizi secondo una logica di rete, mediante la costituzione di un centro elaborazione dati;

b) Servizio Tributi ed entrate patrimoniali;

c) Polizia locale ed Amministrativa;

d) Ufficio Tecnico;

e) Servizi demografici;

f) Sportello unico;

g) Servizi scolastici accessori.


ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Asti

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per l’anno 2002

L’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Asti rende noto che intende procedere, secondo le modalità previste dall’art. 77, comma 1, del Regolamento, approvato dal D.P.R. n. 554/1999 al sorteggio pubblico per la formazione degli elenchi da utilizzare per l’espletamento delle gare di Licitazione Privata Semplificata per i lavori di importo pari o inferiore a 750.000 Euro, I.V.A. esclusa, relativi all’anno 2002.

Il sorteggio pubblico avverrà il giorno 20/12/2001 alle ore 10.00 presso la sede dell’Agenzia. Saranno prese in considerazione tutte le domande presentate entro il 15.12.2001. Le imprese interessate all’iscrizione potranno presentare apposita domanda all’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Asti - Servizio Appalti e Contratti - Via Carducci, 86 - 14100 Asti.

Copia integrale del presente avviso e della relativa domanda potranno essere reperite presso la sede dell’Ente o sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo www.atc.asti.it.

Il Direttore Amm.vo
Responsabile del Procedimento
Pierino Santoro




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso pubblicazione graduatorie

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Eidlizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Rivalta - Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco - Volvera e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 18 ottobre 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Rivalta di Torino il 7/2/2000 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Torino, 12 ottobre 2001

Il Presidente
Nicolò Franco




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Avviso pubblicazione graduatorie

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Alpignano - Druento - Pianezza - San Gillio - Valdellatorre - Venaria e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 11/10/2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Alpignano in data 30 novembre 2000 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 10/11/2001.

Torino, 12 ottobre 2001

Il Presidente
Nicolò Franco




Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 30 aprile 2001 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Vignole Borbera.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria ( Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 15 ottobre 2001

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli




Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 30 aprile 2001 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Valenza.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria ( Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 5 ottobre 2001

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli




Comune di Baceno (Verbano Cusio Ossola)

Estratto delibera consiliare n. 31 del 8.10.2001

(omissis)

delibera

(omissis)

di dare atto che è definitivamente sdemanializzato e acquisito al patrimonio comunale il sentiero denominato “Cascine Vecchie” per ml. 53 fino all’innesto con le strade comunali di Uresso.

(omissis)

Il Segretario Comunale
Angelina Marano




Comune di Borgosesia (Vercelli)

Verbale di deliberazione del C.C. 28/12/2000, n. 48 - esecutiva il 20/1/2001. Piano di recupero di iniziativa di privati di fabbricati siti in Fraz. Calco di Mezzo - Borgosesia. Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Approvare a monte dell’art. 30 della legge 5.8.78 n. 457, in via definitiva il piano di recupero proposto dai Sigg. Recchia Angelo e Pascon Liliana nell’area identificata al foglio di mappa n. 24 particelle n. 75 e 76;

2) Dare atto che l’approvazione è vincolata all’osservanza del parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte Assessore Beni Culturali e Ambientali Commissione Beni Culturali e Ambientali che in seduta 24.7.2000 ha dettato le seguenti condizioni:

- prospetto Nord Est: la finestra dovrà essere a due sole specchiature, di larghezza non superiore al metro, in modo da uniformarsi come tipologia e dimensioni alle altre finestre;

- tutte le finestre dovranno avere le specchiature scompartite a più riquadri;

- la murata dei prospetti andrà intonacata per intero, evitando di lasciare delle parti in pietra a vista, utilizzando calce traspirante;

- il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi curvi piemontesi;

- le ringhiere dovranno essere realizzate in semplice bacchette di ferro a sezione piena e piattine superiore ed inferiore.




Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Avviso di approvazione definitiva piano di recupero di Libera iniziativa relativo ad area e fabbricati siti in via Tripoli angolo via Pistone, zona “C.S.” del P.R.G.C. e censiti al N.C.E.U., foglio n. 16, mappali n. 55 - 312 - 314

Il Capo Settore

- Visti gli artt. 28 e 30 della Legge 5.8.1978 n. 457 e l’art. 41 bis della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.9.2001 è stato approvato in via definitiva il Piano di recupero di un immobile sito in via Tripoli angolo via Pistone di Nizza Monferrato ed in zona “Centro Storico” del P.R.G.C. distinta al N.C.E.U. al Foglio n. 16 mappali n. 55 - 312 - 314 di proprietà del Sig. Bo Lorenzo.

Nizza Monferrato, 9 ottobre 2001

Il Capo Settore
Pietro Ribaldone




Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)

Deliberazione della giunta comunale n. 18 del 24.1.2001. Tratto di strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra ed il bivio con la Strada Comunale Via Caralli. Presa atto sdemanializzazione da parte della Provincia di Biella. Acquisizione al demanio comunale

(omissis)

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

1 - Prendere atto del contenuto della delibera di Giunta Provinciale n. 492 in data 5.12.2000 avente ad oggetto: “Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Occhieppo Inferiore del tratto di strada provinciale n. 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra ed il bivio con la strada comunale via Caralli”

2 - Accettare il trasferimento sotto la propria giurisdizione del suddetto tratto di strada;

3 - Dare atto che la detta strada riveste le caratteristiche per essere considerata comunale ai sensi del D.Leg.so 30 aprile 1992, n. 285;

4 - Classificare il detto tratto di strada tra le comunali;

5 - Mantenere invariate le denominazioni della strada nei suoi vari tratti;

6 - Disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per la durata di giorni quindici dandone contemporanea comunicazione alla Provincia;

7 - Disporre che ad intervenuto perfezionamento degli adempimenti di cui all’art. 3 della L.R. 21.11.1996, n. 86 si provveda alla trasmissione della presente delibera alla Regione Piemonte per quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della L.R. 86/1996;

8 - Prendere atto del favorevole parere di regolarità tecnica che viene inserito nella presente deliberazione a mente dell’allegato foglio.




Comune di Orbassano (Torino)

Decreto n. 2/2001 dell’8.10.2001. Espropriazione definitiva delle aree occorse per la realizzazione del parcheggio ubicato in via Gramsci

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico

(omissis)

decreta

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, viene rettificata la misura della superficie soggetta ad espropriazione dell’area contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 27 mappale n. 1273 (ex 1062 b), di proprietà dei Sigg. Galletta Giuseppe e De Pasquale Giuseppa, attraverso la riduzione da mq. 600 a mq. 540, come risultante dal frazionamento n. prot. tipo 28782 approvato dall’Ufficio del Territorio di Torino in data 3/7/2001.

Art. 2

In favore del Comune di Orbassano è pronunciata l’espropriazione definitiva delle aree di seguito descritte, meglio individuate in tinta rossa nella planimetria che si allega che si costituisce parte integrante del presente decreto, destinate alla realizzazione del parcheggio situato in Via Gramsci (all’incrocio con Via Frejus):

- area contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 27 mappale n. 1273 (ex 1062 b), superficie espropriata mq. 540; proprietà:

1) Galletta Giuseppe - Omissis - proprietario per 1/2 -,

2) De Pasquale Giuseppa - Omissis - proprietario per 1/2;

- area contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 27 Mappale n. 1271 (ex 961 b), superficie soggetta ad espropriazione mq. 1.867, proprietà: Francese Carolina vedova Gontero, - omissis-;

- area contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 27 Mappale n. 1267 (ex 103 b), superficie soggetta ad espropriazione mq. 1.254, proprietà:

1) De Marchi Maria - omissis - proprietaria per 1/6 -,

2) Vergnano Claudio - omissis - proprietario per 1/6 -,

3) Vergnano Marco - omissis - proprietario per 1/6 -,

4) Vergnano Luciano - omissis - proprietario per 1/2 -,

5) Francese Maria - omissis - conduttore del fondo -;

- area contraddistinta al Catasto terreni al Foglio 27 mappale n. 1265 (ex 102 b), superficie soggetta ad espropriazione mq. 792, proprietà;

1) Milone Piero - omissis - proprietario per 1/3 -,

2) Raimonda Giovanni - omissis - proprietario per 1/3 -, Eredi di Armondino Giovanni;

3) Armondino Sergio - omissis - proprietario per 1/6 -,

4) Armondino Silvana in Lanfranco - omissis - proprietaria per 1/6;

- area contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 27 mappale n. 1269 (ex 959 b), superficie soggetta ad espropriazione mq. 255, proprietà

1) Grindatto Teresina in Berruto - omissis - proprietaria per 1/2 -,

2) Grindatto Luisa - omissis - proprietaria per 1/4 -,

3) Grindatto Giampiero - omissis - proprietario per 1/4 -,

4) Giacomelli Luciano - omissis - conduttore del fondo -;

Il Comune di Orbassano è pertanto autorizzato a procedere all’occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra indicati.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, nonchè pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 4

A cura del Comune si dovrà provvedere, in termini d’urgenza, alla registrazione presso l’Ufficio del Registro di Rivoli, alla trascrizione presso il competente Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliari e all’adempimento altresì di tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta dal presente decreto.

Art. 5

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 6

Avverso il contenuto del presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034 e dell’art. 16 della Legge 28/1/1977 n. 10, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato, come disposto dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico
Roberto Modugno




Comune di Oulx (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento in attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantino crediti verso l’impresa Abrate S.p.A. con sede in Carmagnola (TO), esecutrice dei lavori di “verifica e consolidamento movimento franoso a monte dell’abitato e del liceo Des Ambrois - Lotto A”, assunti con contratto rep. 736 del 21.6.2000, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Oulx, 12 ottobre 2001

Il Responsabile del Servizio
Angelo Guigliet




Comune di Ronco Biellese (Biella)

Estratto della determinazione del direttore generale n. 2 del 28.9.2001 all’oggetto: “Comune di Ronco Biellese: asservimento degli immobili siti nel Comune di Ronco Biellese - Frazione Cantone - relativi il ”Prolungamento sino al Rio Riasca dello scarico di entrambe le fosse Imhoff e fomazione delle relative scogliere di contenimento

Il Direttore generale

(omissis)

determina

Art, 1

In favore del Comune di Ronco Biellese è autorizzata l’imposizione di servitù permanente sguli immobili, siti nel territorio del Comune in Frazione Cantone, occorrenti per i lavori di cui all’oggetto e descritti nell’allegato elenco che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in cui sono altresì citate le indennità di asservimento.

Art. 2

Il Sindaco del Comune di Ronco Biellese è incaricato della notifica della presente determinazione agli aventi diritto, nonchè della registrazione e trascrizione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso avanti il T.A.R. entro 60 gg. dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data medesima.

Art. 4

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.

Estratto conforme all’originale

Ronco Biellese, 5 ottobre 2001

Il Direttore generale
Daniela Gagliardi




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Bando di concorso speciale, indetto ai sensi della L. 457/1978, per l’assegnazione in locazione semplice (L. 431/98) di n. 28 alloggi di proprietà comunale realizzati con l’intervento di ristrutturazione dell’edificio di Via Volta n. 3 (ex Casun) con i fondi della L. 457/78

Possono partecipare al seguente bando esclusivamente le seguenti categorie di cittadini residenti nel Comune di Settimo Torinese:

a) assegnatari di E.R.P. in possesso di redditi del nucleo familiare compresi nei limiti previsti per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. Agevolata (41.700.000 - 62.500.000) tali limiti sono calcolati ai sensi dell’art. 21 della L. 457/78;

b) pensionati titolari di alloggi di E.R.P. esuberante rispetto al nucleo familiare di almeno 2 vani ed in possesso di redditi familiari superiori a due volte la pensione minima;

c) titolari di contratto di locazione così detto “assistito” previsto dalla deliberazione G.C. n. 379 del 11/4/1997;

d) occupanti di alloggi di servizio o di proprietà comunale in possesso di redditi compresi tra i limiti di assegnazione e della decadenza ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i.;

e) ex inquilini, precedentemente residenti nel fabbricato (denominato CASUN), in possesso del diritto di prelazione rilasciato in esecuzione dell’Ordinanza sindacale di sgombero per i lavori di ristrutturazione purchè assegnatari di alloggi di E.R.P.;

f) assegnatari di alloggi di E.R.P. con contratto provvisorio da almeno 1 anno.

Le domande di partecipazione, in bollo, devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso il Servizio Politiche Sociali.

Dette domande, debitamente compilate, dovranno essere presentate presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Settimo Torinese dal 5/11/2001 ed inderogabilmente consegnate entro il termine del 19/12/2001 alle ore 17,30.

Settimo Torinese, 15 ottobre 2001

Il Direttore del Settore
Servizi alla Persona
Anna Boeri




Comune di Tonco (Asti)

Avviso di approvazione di Piano di Recupero di iniziativa privata

Il Commissario Straordinario

rende noto

- Che con propria deliberazione n. 33 del 15/10/2001 è stato approvato il progetto di Piano di recupero di iniziativa privata denominato “P.D.R. Valter” presentato da:

- Sig. Casorzo Valter inerente l’immobile sito in Tonco, Via Milani n. 15 (Fg. 11 n. 117,118).

Il Commissario Straordinario
Piero Remotti




Comune di Val della Torre (Torino)

Avviso di adozione variante P.R.G.C.

Il Segretario Comunale

rende noto

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 6.11.2000, esecutiva a sensi di legge, è stata adottata la variante alla zona industriale del Piano Regolatore Generale Comunale a sensi dell’art. 17 - comma 4º - della Legge 56/1977 e s.m.i.;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.3.2001, esecutiva a sensi di legge, sono state recepite alcune controdeduzioni alle osservazioni presentate ed è stata adottata definitivamente la suddetta variante;

- che a seguito richiesta integrazione atti da parte della Regione Piemonte la suddetta variante è stata riadottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.9.2001;

- che gli atti relativi alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.i 14 del 27.3.2001 e 26 del 26.9.2001 sono depositati per 30 giorni consecutivi - a decorrere dal 24.10.2001 e sino al 23.11.2001 - presso la Segreteria Comunale;

- che gli atti sono visibili presso la Segreteria Comunale ogni giorno, inclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Val Della Torre, 24 ottobre 2001

Il Segretario Comunale
Giuseppe Rocca




Comune di Valfenera (Asti)

Estratto deliberazione C.C. n. 113 del 17/7/2001 di approvazione del nuovo regolamento edilizio ai sensi della L.R. n. 19 del 8/7/1999

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare il nuovo Regolamento Edilizio (omissis) composto da n. 70 articoli, 10 modelli e l’appendice all’articolo 31.

Di dare atto che il presente Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548/9691 pubblicato sul B.U.R.P. n. 35 del 1/9/1999.

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di avvenuta esecutività della presente deliberazione e a seguito di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e che da tale data viene abrogato e cessa di avere efficacia il precedente Regolamento comunale edilizio approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 4/8/1972 e s.m.i. ed ogni altra norma regolamentare comunale in contrasto con il presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento    Il Sindaco
Marco Dassetto    Giuseppe Camisola




Comune di Verbania

Urbanistica - Edilizia privata - Variante parziale al Piano Regolatore Generale intercomunale vigente, ai sensi dell’art. 17, 7° comma della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. relativa all’area ex Officine Meccaniche Buzzi

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

Si rende noto che:

- con deliberazione n. 133 del 28.9.2001 è stata adottata ai sensi del 7° comma dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. la variante parziale al Piano Regolatore Generale Intercomunale riguardante la modifica della destinazione d’uso, dalle classificazioni di “Usi produttivi” - “Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano” - art. 3.3.1, alla nuova destinazione urbanistica di “Usi terziari” - “Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali” - art. 3.4.2, delle norme di attuazione, relativamente all’immobile collocato all’interno del complesso produttivo dismesso, di proprietà della Società Buzzi Officine Meccaniche, sito in Verbania Intra, via F.lli Scavini, individuato al N.C.T. foglio 52, mappale 36;

- gli atti relativi alla suddetta variante saranno depositati presso la Sezione Urbanistica - Edilizia Privata in via Brigata Val Grande Martire a Intra, per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 24 ottobre 2001 al 22 novembre 2001, durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i seguenti orari:

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

mercoledì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

- dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla pubblicazione suddetta, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno anche riguardare temi di carattere ambientale, ai fini dell’applicazione della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998.

Verbania, 24 ottobre 2001

Il Sindaco    Il Dirigente
Aldo Reschigna    Vittorio Brignardello




Comune di Villafranca d’Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.9.2001, esecutiva: “Approvazione definitiva piano di recupero ad iniziativa privata in via Roma - Proprietà Gagliano” - art. 40, comma 1, L.R. n. 56/77 e s.m.i. e art. 28, L. n. 1150/52 e s.m.i.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare in via definitiva il piano di recupero di iniziativa privata presentato dalla Sig.ra Gagliano Rosalina in qualità di legale rappresentante della Società “Costruzioni Gagliano S.r.l.” di Villafranca d’Asti, individuato catastalmente al foglio n. 7 allegato A, mappali nn. 350-351-352-353-354 del Comune di Villafranca d’Asti, come risulta dal progetto allegato alla Deliberazione Consiliare n. 17 del 7 maggio 2001, richiamata in narrativa.

(omissis)




Comune di Villanova Biellese (Biella)

Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 3.10.2001 - Assunzione in carico di un tratto della S.P. 319

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

1. Di acquisire sotto la giurisdizione di questo Comune, ai sensi dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, il tratto terminale della S.P. 319, sito all’interno del centro abitato, dal confine del fabbricato di proprietà Boretti (distinto in catasto al mapp. 40) per una lunghezza di ml. 188 in direzione del Municipio;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Biella per il seguito di competenza.

Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione alla predetta deliberazione;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4º comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.




Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 27/9/2001 - Piano di Recupero presentato dai sigg. Pilotto Giovanni e Garza Angela da attuarsi sull’immobile sito in Volvera - via Airasca n. 13 - zona Ba 5 del P.R.G.C. - Adozione definitiva

Il Consiglio Comunale

1) E’ approvato il Piano di Recupero presentato dai sigg. Pilotto Giovanni (omissis) e Garza Angela (omissis) residenti i(omissis) - in qualità di proprietari dell’immobile individuato al foglio 1 mappale n. 1122, così come adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 25/6/01 in conformità agli elaborati ad essa allegati in premessa richiamati;

2) Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza alla firma della Convenzione in nome, per conto e nell’interesse del Comune integrando la bozza di convenzione in tutte le parti ritenute necessarie;

3) Di dare atto che le spese di pubblicazione sul B.U.R. saranno poste a carico dei richiedenti.




Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 27/9/2001 - Piano di Recupero presentato dai sigg. Carta Davide e Carta Fabio da attuarsi sull’immobile sito in Volvera Reg. Baruta - zona del P.R.G.C. Br 18 - Adozione definitiva

Il Consiglio Comunale

1) E’ approvato il Piano di Recupero presentato dai sigg. Carta Davide (omissis) e Carta Fabio (omissis) - in qualità di proprietari dell’immobile individuato al foglio 28 mappali nn. 33 - 34, così come adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 25/6/01 in conformità agli elaborati ad essa allegati in premessa richiamati;

2) Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza alla firma della Convenzione in nome, per conto e nell’interesse del Comune integrando la bozza di convenzione in tutte le parti ritenute necessarie;

3) Di dare atto che le spese di pubblicazione sul B.U.R. saranno poste a carico dei richiedenti.




Comune di Zubiena (Biella)

Avviso d’asta per la vendita di immobile sito in Torino Corso Turati n. 74

Il Responsabile del Servizio Patrimonio

rende noto che

Il giorno diciannove del mese di novembre dell’anno 2001 alle ore 17.30, in Zubiena, presso l’Ufficio di Segreteria sito in Piazza Quaglino n. 21 avrà luogo la vendita, mediante asta pubblica, dell’immobile sito in Torino, Corso Filippo Turati n. 74 piano 5º, identificato al NCEU al Fg. 185 n. 845 subalterno 13 - Zona Censuaria 2 Cat. A/3 classe 5 - Vani 4 (ingresso, cucina, bagno, due camere e cantina).

Si precisa che l’immobile è attualmente concesso in locazione per uso abitativo dietro pagamento di un canone di L. 700.000 mensili e che il relativo contratto verrà a scadenza in data 31.12.2005.

L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 lett. c) R.D. n. 827/1924: Offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta che è stato fissato in L. 196.000.000 (centonovantaseimilioni) euro 101.225,55.

L’aggiudicazione definitiva sarà fatta a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso, fatte salve le previsioni di cui all’art. 38 e ss. della Legge n. 392/1978 circa l’esercizio del diritto di prelazione.

All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta.

Il verbale di aggiudicazione terrà conto del preliminare di vendita.

Successivamente si procederà alla stipulazione del contratto definitivo.

Il relativo rogito notarile dovrà essere steso a cura di Notaio designato dall’acquirente.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare, unicamente a mezzo raccomandata a.r. che dovrà pervenire agli uffici comunali entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.11.2001:

- Offerta redatta in carta legale e racchiusa in busta a sua volta contenuta nel plico contenente i seguenti documenti:

- Quietanza per deposito cauzionale provvisorio pari a L. 3.920.000 - 2.045,51 (25% dell’importo a base d’asta).

Detta quietanza dovrà essere rilasciata dalla Tesoreria del Comune (Biverbanca Filiale di Mongrando), ovvero mediante assegno circolare intestato al Tesoriere predetto.

- per le persone fisiche: certificato del casellario giudiziale.

- per le persone giuridiche:

a) certificato della C.C.I.A.A., attestante i poteri del delegato alla presentazione dell’offerta ed alla stipula del contratto;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, nè ha presentato domanda di concordato. Tutti i documenti dovranno essere in data non anteriore a mesi due da quella fissata per la gara.

Sulla busta contenente l’offerta dovrà indicarsi la dicitura: “Offerta per l’asta del giorno 19.11.2001 per la vendita di immobile ubicato in Torino”.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione all’atto della stipula del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle norme del Regolamento sul Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.5.1924 n. 827 e ss.mm.).

Le spese d’asta e contrattuali accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale: 015 - 660103.

Il Responsabile del Servizi
Fabrizio Demelas




Comune di Zubiena (Biella)

Avviso d’asta per la vendita di immobile sito in Zubiena

Il Responsabile del Servizio Patrimonio

rende noto che

Il giorno ventisei del mese di novembre dell’anno 2001 alle ore 17.00, in Zubiena, presso l’Ufficio di Segreteria sito in Piazza Quaglino n. 21 avrà luogo la vendita, mediante asta pubblica, dell’immobile sito in Zubiena, località Riviera - Casale Trucchi n. 159 identificato al NCEU al Fg. 505 mappale 88 e porzione cortilizia al foglio 505 mappale 89 sub1 (aggraffato al precedente 88).

L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 lett. c) R.D. n. 827/1924: Offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta che è stato fissato in L. 19.500.000.

L’aggiudicazione definitiva sarà fatta a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso.

All’aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta.

Il verbale di aggiudicazione terrà conto del preliminare di vendita.

Successivamente si procederà alla stipulazione del contratto definitivo.

Il relativo rogito notarile dovrà essere steso a cura di Notaio designato dall’acquirente.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare, unicamente a mezzo raccomandata a.r. che dovrà pervenire agli uffici comunali entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.11.2001:

- Offerta redatta in carta legale e racchiusa in busta a sua volta contenuta nel plico contenente i seguenti documenti:

- Quietanza per deposito cauzionale provvisorio pari a L. 390.000 (2% dell’importo a base d’asta).

Detta quietanza dovrà essere rilasciata dalla Tesoreria del Comune (Biverbanca Filiale di Mongrando), ovvero mediante assegno circolare intestato al Tesoriere predetto.

- per le persone fisiche: certificato del casellario giudiziale.

- per le persone giuridiche:

a) certificato della C.C.I.A.A., attestante i poteri del delegato alla presentazione dell’offerta ed alla stipula del contratto;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, nè ha presentato domanda di concordato. Tutti i documenti dovranno essere in data non anteriore a mesi due da quella fissata per la gara.

Sulla busta contenente l’offerta dovrà indicarsi la dicitura: “Offerta per l’asta del giorno 26.11.2001 per la vendita di immobile ubicato in Zubiena”.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione all’atto della stipula del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle norme del Regolamento sul Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.5.1924 n. 827 e ss.mm.).

Le spese d’asta e contrattuali accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale: 015 - 660103.

Il Responsabile del Servizi
Fabrizio Demelas




Comunità Montana Alta Valle Susa - Oulx (Torino)

Avviso ad opponendum (art. 189 D.P.R. 21/12/1999 n. 554)

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554,

avverte

Che avendo l’appaltatore dei lavori di valorizzazione agro ambientale della conca di Bardonecchia in comune di Bardonecchia, ditta: cooperativa La Conca, via Cavour n. 23 Bardonecchia (TO), ultimato i lavori in base al contratto d’appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori suddetti, deve presentare istanza a questa Comunità Montana, corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall’impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Oulx, 16 ottobre 2001

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Mauro Borello




Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta - Torino

Avviso per immobile o porzione di immobile costruito o in corso di costruzione, ubicato in zona nella quale è ammessa la destinazione a laboratori ed uffici, dotato di concessione edilizia

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, per la propria Sezione Provinciale di Novara, intende ricevere offerte per l’acquisto di:

- immobile o porzione di immobile costruito o in corso di costruzione, ubicato in zona nella quale è ammessa la destinazione a laboratori ed uffici, dotato di concessione edilizia.

Le offerte dovranno riguardare la località e le superfici lorde commerciali fuori terra di seguito indicate:

Novara o comuni confinanti mq. 500-700

Le offerte dovranno avere validità di sei mesi (6 mesi) dalla data di presentazione e contenere l’indicazione del prezzo richiesto.

Le offerte dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

- copia della concessione edilizia, corredata di copia conforme dei relativi progetti presentati al comune di riferimento;

- certificato di destinazione urbanistica;

- planimetria generale (in scala non inferiore a 1:200) contenente la delimitazione dell’area di pertinenza dell’edificio e con l’individuazione delle servitù e/o vincoli derivanti da convenzioni urbanistiche;

- planimetria in scala adeguata nella quale, oltre alla localizzazione dell’immobile offerto, siano riportati i principali servizi di quartiere, la rete di trasporti pubblici e la disponibilità di parcheggi di pertinenza;

- descrizione delle principali caratteristiche costruttive, di finitura e delle dotazioni impiantistiche;

- una serie di fotografie che illustrino l’immobile nel suo insieme;

- autodichiarazione concernente la titolarità del bene offerto;

- autodichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi in materia di imposte, tasse e contributi sociali;

- autodichiarazione circa l’insussistenza di provvedimenti di cui alla vigente legislazione antimafia;

Le offerte non vincolano in alcun modo l’Istituto.

Le domande non conformi a quanto richiesto con il presente avviso non verranno prese in considerazione.

I soggetti che abbiano già presentato offerte per diretta iniziativa dovranno, se interessati, presentare nuova proposta di vendita.

Le offerte dovranno pervenire, entro 30 (trenta) giorni dalla presente inserzione, in busta chiusa contenete la dicitura “Contiene proposta per la vendita di immobile per la sezione di Novara” al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta - Via Bologna, 148 - 10154 Torino.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico, tel. 011-2686276.

Torino, 24 ottobre 2001

Il Presidente
G. Borsano




Provincia di Biella

Deliberazione della Giunta Provinciale - Verbale n. 382 - seduta del 11-9-2001 - Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Villanova Biellese di un tratto della SP n. 319

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

delibera

1) Di trasferire sotto la giurisdizione del Comune di Villanova Biellese ex art. 2 Nuovo Codice della Strada, il tratto di strada provinciale compreso dalla piazza del Municipio in direzione della SS 230, per un tratto di ml. 188, fino allo spigolo del muretto della recinzione dopo l’ingresso del fabbricato, distinto al N.C.T. mappale n. 40, ubicato in prossimità della curva all’entrata del paese, coincidente con la strada provinciale n. 319 di Villanova Biellese;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Villanova Biellese per il conseguente provvedimento di acquisizione ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L.R. 21/11/1996, n. 86, disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

3) di comunicare la variazione di intestazione dei tratti di strada indicati in oggetto all’Archivio Nazionale delle Strade, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

(omissis)



Provincia di Biella

Deliberazione della Giunta Provinciale - Verbale n. 492 - seduta del 5-12-2000 - Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Occhieppo del tratto della strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra e il bivio con la strada comunale Via Caralli

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

delibera

1. Di trasferire sotto la giurisdizione del Comune di Occhieppo Inferiore ex art. 2 Nuovo Codice della Strada, il tratto di strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano 1º tratto compreso fra la Strada Statale 338 della Serra e il bivio con la strada comunale Via Caralli in Occhieppo Inferiore;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Occhieppo Inferiore per il conseguente provvedimento di acquisizione ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L.R. 21/11/1996, n. 86, disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

3. di comunicare la variazione di intestazione del tratto di strada indicato in oggetto all’Archivio Nazionale delle Strade, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

(omissis)



Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica” - Concessione di sub-derivazione d’acqua n. 5233 dai torrenti Preit e Marmora, in Comune di Marmora - Istanza 18.12.2000 - Richiedente: SEP S.r.l. con sede in Cuneo Corso Dante n. 45 (c.f. 02017350048)

Con Determinazione dirigenziale - 4.9.2001 n. 91 è stata assentita la concessione di sub-derivare, per anni trenta successivi e continui dai torrenti Preit e Marmora in comune di Marmora, tramite il canale di scarico della centrale SEP, moduli massimi 20,4 e medi 9,5 per produrre - su un salto di metri 27,4 - la potenza nominale di Kw 255 per azionare una centralina elettrica adiacente il manufatto di scarico dell’esistente centrale.

Estratto del Disciplinare 25.7.2001, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 13 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del canale in dipendenza della concessa sub-derivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 10.9.2001 al n. 4845 Serie 3ª. Esatte lire 874.000.

Cuneo, 4 ottobre 2001

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 23588 del 13.8.2001

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20.7.2001, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Società Valsesiana Pescatori Sportivi, con sede in Via Durio 22/a del Comune di Quarona (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Quarona, di mod. massimi 0,22 e medi 0,20 d’acqua da utilizzare per scopi di piscicoltura;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di L. 180.000= (euro 92,96) pari al minimo ammesso ai sensi della L. 36/94 salvo i successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a ”Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, Via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale “Canoni per l’uso delle acque pubbliche” e l’indicazione del numero della pratica.

Vercelli, 8 ottobre 2001

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta




Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali

L.R. 25/1994 - Istanza del Comune di Paesana per permesso di ricerca acque minerali “Fonti alta Valle Po 2” in Comune di Paesana (CN)

Si rende noto

che con istanza in data 2/7/2001 l’Amministrazione comunale di Paesana ha chiesto il permesso di ricerca per acque minerali “Fonti Alta Valle Po 2” nel Comune di Paesana (CN).

L’istanza suddetta, corredata della planimetria dell’area interessata, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Paesana (CN) per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 24-10-2001.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, durante il periodo di pubblicazione sopra citato alla Segreteria del Comune interessato, oppure alla Regione Piemonte - Settore Programmazione interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta 12 - 10128 Torino.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli




Regione Piemonte

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di progetti concernenti la promozione e la creazione d’impiego e d’impresa in Marocco - Anno 2001

La Tunisia e il Marocco sono stati individuati come paesi di grande importanza per l’attivazione di rapporti di collaborazione e di partenariato con la realtà piemontese, sia per ragioni geografiche e culturali sia sulla base della rilevante presenza di istituzioni ed enti piemontesi sul territorio.

Il Piano annuale 2001 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale, proseguendo l’esperienza già avviata lo scorso anno, prevede al punto D1) la realizzazione di Iniziative di cooperazione decentrata con i paesi Tunisia e Marocco.

Si intende pertanto rafforzare l’azione regionale attivando iniziative di cooperazione decentrata sulla base della metodologia e dell’esperienza maturata nel programma regionale di sicurezza alimentare nell’area del Sahel, avvalendosi delle indicazioni emerse dai risultati dello studio preliminare approvato nel 1998 e della prima esperienza svolta lo scorso anno.

Dallo studio sono emerse una serie di indicazioni per l’individuazione dei bisogni, delle linee strategiche e delle opportunità di cooperazione.

Per quanto riguarda specificamente la realtà marocchina sono stati individuati una serie di obiettivi e priorità che interessano i soggetti piemontesi e marocchini e prevedono:

- la promozione ed il sostegno ai soggetti piemontesi che propongano iniziative di cooperazione con il Marocco;

- la creazione di rapporti tra soggetti omologhi delle due parti di reciproco rafforzamento;

- l’offerta di risposte concrete ai problemi locali;

- il sostegno ai processi di decentramento del Marocco;

- l’offerta alla regione marocchina di maggiori opportunità di relazione con il Nord e con l’UE.

I rapporti tra la Regione Piemonte e il Marocco hanno recentemente intensificato i loro rapporti a seguito della firma del protocollo di collaborazione con la Regione di Rabat-Salè-Zammour-Zaer a cui seguirà a breve quello con la Regione di Chaouia-Ourdigha.

Dagli incontri e dai contatti con le autorità locali è emersa la priorità di attivare azioni di Cooperazione Decentrata rivolte alla promozione e alla creazione d’impiego e creazione d’impresa, allo scopo di favorire lo sviluppo economico locale e la lotta alla povertà.

Tali scelte derivano principalmente da due considerazioni generali:

- Il Marocco in generale, le regioni centrali e la Provincia di Khouribga in particolare rappresentano le aree di maggiore pressione migratoria verso il Piemonte. Un legame diretto di cooperazione in quest’area costituisce dunque, da un lato uno sviluppo degli scambi inter-culturali tra le due Regioni che può certamente arricchire le politiche di accoglimento e integrazione del territorio piemontese e dall’altro un contributo allo sviluppo locale e al contenimento della pressione migratoria, anche valorizzando il ruolo delle Associazioni di immigrati marocchini presenti sul territorio piemontese.

- E’ stato avviato in alcune province del Marocco (Settat ed El Jadida) un progetto di Promozione della micro e piccola impresa finanziato dalla DGCS del Ministero Affari Esteri Italiano ed affidato esecutivamente all’OIL. Tale progetto ha compiuto una sua prima fase pilota con risultati di notevole interesse e successo. In questo quadro, la Regione Piemonte è interessata ad inserirsi - pur nella necessaria autonomia operativa - in un contesto di “estensione e rafforzamento” delle principali lezioni derivate da tal esperienza.

A partire da queste premesse di carattere generale l’azione regionale è articolata in due percorsi specifici:

- Il primo percorso “Programmazione regionale” ha visto l’avvio lo scorso anno del progetto di Cooperazione con la Regione di Chaouia-Ourdigha nel campo dello sviluppo locale. Il progetto opera in due Provincie di tale Regione - Khouribga e Benslimane - attraverso azioni di sostegno alla creazione d’impiego e creazione d’impresa

- Il secondo percorso “Sostegno alla progettualità di altri soggetti” riguarda un’attività di “Promozione e regia” che la Regione Piemonte ha avviato lo scorso anno e che intende proseguire nei confronti di altri progetti ed iniziative di Cooperazione Decentrata con il Marocco ad opera di Organismi Piemontesi (Enti Locali, Associazioni, Università, ONG, Camere di Commercio, imprese private, etc. ____).

La finalità del presente bando è pertanto quella di attuare il secondo percorso, consentendo ad enti, associazioni ed organismi piemontesi di presentare proposte di progetto finalizzate alla promozione e alla creazione d’impiego e creazione d’impresa, allo scopo di favorire lo sviluppo economico locale e la lotta alla povertà.

Articolo 1
Principi

Nel promuovere e sostenere le iniziative di cui sopra, la Regione adotta il metodo definito della “cooperazione decentrata”.

Tale metodo si basa sui seguenti principi:

- valorizzazione del patrimonio di esperienze e di conoscenze circa i bisogni e le opportunità locali;

- sostegno ad iniziative che coinvolgano, in attività di cooperazione, gruppi di immigrati provenienti dal Marocco;

- promozione dello sviluppo economico tramite lo scambio di conoscenze, risorse tecniche e finanziarie tra il sistema produttivo piemontese e quello del Marocco;

- stimolo e appoggio alle relazioni istituzionali e di cooperazione tecnica e scientifica tra le Università piemontesi, quelle marocchine e i differenti soggetti decentrati locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

- promozione della collaborazione per progetti comuni tra le Università ed i soggetti piemontesi impegnati nei programmi di cooperazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun Ente;

- stimolo a iniziative di scambio e di solidarietà internazionale tra associazioni, scuole, università, istituti di ricerca, che siano finalizzate a creare reti transnazionali di rapporti territoriali, per l’ideazione, la programmazione e la realizzazione di progetti di crescita culturale e di educazione alla pace;

- sostegno ad iniziative di cooperazione proposte da Enti e Istituzioni locali marocchini nell’ambito di accordi di partenariato.

Articolo 2
Soggetti eleggibili

Le richieste di contributo potranno essere presentate dai soggetti di seguito elencati:

1) Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi regionali, Università, Istituti scolastici di ogni ordine e grado e forme associative o di cooperazione tra gli stessi, che abbiano sede in Piemonte.

2) Associazioni, Enti, Organizzazioni non Governative, ONLUS, Istituti religiosi e Cooperative che possiedano i seguenti requisiti:

- sede legale in Piemonte ovvero, nel caso di soggetti di carattere nazionale, svolgenti la loro attività sul territorio regionale tramite una loro sezione,

- non aventi finalità di lucro.

3) Imprese, forme di associazione tra le medesime e loro consorzi che possiedano i seguenti requisiti:

- sede legale in Piemonte

- le attività e le azioni realizzate nell’ambito del progetto non siano finalizzate alla formazione del profitto d’impresa.

Articolo 3
Iniziative ammissibili

Saranno presi in considerazione progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, che siano volti ad affrontare le problematiche relative alla creazione d’impiego e d’impresa mediante azioni di sensibilizzazione, scambio culturale, progetti di rientro, rafforzamento istituzionale, trasferimento di know-how, formazione, assistenza tecnica. La fornitura di attrezzature dovrà essere funzionale alla realizzazione delle azioni precedentemente citate.

Articolo 4
Preselezione delle iniziative

Le iniziative presentate saranno oggetto di una preselezione, da parte dell’Ufficio regionale competente, nel corso della quale verrà valutata:

1) l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti di ammissione definiti agli articoli 2 e 3;

2) il grado di conformità dei progetti alle priorità di cui all’articolo 7.

Articolo 5
Concertazione e coordinamento delle iniziative

Conclusa la preselezione, la Regione promuoverà un’azione di concertazione allo scopo di coordinare le proposte pervenute favorendo eventuali azioni di raccordo tra i progetti presentati, allo scopo di definire il programma operativo complessivo.

La concertazione verrà pertanto condotta al fine di raggiungere gli obiettivi individuati per la definizione del programma operativo complessivo di cui all’articolo 6. I soggetti autori dei progetti saranno pertanto convocati dalla Regione per i necessari approfondimenti.

Articolo 6
Definizione del Programma operativo complessivo
e assegnazione dei contributi

Esaurita la fase di concertazione, l’Ufficio regionale competente esaminerà ciascuna richiesta di contributo ed elaborerà un programma operativo complessivo, determinando l’entità dei contributi da assegnare a ciascuno di essi.

Il programma verrà predisposto al fine di raggiungere gli obiettivi di seguito specificati:

1) promuovere la partecipazione al programma regionale di un ampio numero di soggetti piemontesi che collaborino attivamente valorizzando le rispettive specificità;

2) Ampliare la gamma di tipologie di soggetti piemontesi coinvolti.

3) Favorire la diversificazione degli interventi in base al contenuto.

4) Promuovere la partnership tra i soggetti decentrati del Piemonte (istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, enti, associazioni, organizzazioni del settore privato, economico, sociale, scientifico e culturale, ____) e gli omologhi soggetti locali del Sud.

Articolo 7
Criteri di valutazione per la preselezione delle iniziative

La valutazione dei progetti avverrà attribuendo ai progetti un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

1) ricadute sulla popolazione in termini di promozione e creazione di impresa e di impiego; (fino a 30 punti)

2) valorizzazione delle capacità locali di promozione del proprio sviluppo; (fino a 24 punti)

3) quantità e qualità delle sinergie con altri partner piemontesi; (fino a 16 punti)

4) continuità con i progetti già esistenti; (10 punti)

5) capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità piemontese; (fino a 8 punti)

Ulteriori punti verranno assegnati ai singoli progetti in rapporto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

6) esperienza in attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo; (10 punti);

7) la località di intervento sia situata nel territorio della Regione di CHAOUIA-OURDIGHA; (8 punti)

8) la località di intervento sia situata nel territorio della Regione di Rabat-Salè-Zammour-Zaer; (8 punti)

9) collaborazione, nell’attuazione e/o nel finanziamento del progetto, di associazioni di immigrati marocchini in Piemonte; (4 punti);

10) collaborazione di piccole e medie imprese o aziende artigiane piemontesi con realtà economiche del Marocco; (8 punti)

11) partecipazione al progetto di Università piemontesi; (6 punti)

12) partecipazione al progetto di Aziende Sanitarie Locali; (6 punti)

13) partecipazione al progetto di Enti Locali, singoli o associati; (4 punti)

Per “esperienza in attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” si intende l’avere realizzato interventi che siano stati co-finanziati in base a una delle seguenti leggi o ad uno dei seguenti programmi:

- legge 49/87 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo” (PVS) e successive modifiche e integrazioni;

- legge 212/92 “Collaborazione con i paesi dell’Europa centrale e orientale” (PECO);

- programmi dell’Unione Europea o di Organismi Internazionali per interventi nei PVS o nei PECO;

- legge regionale 67/95.

Articolo 8
Erogazione dei contributi

Il contributo regionale per ogni progetto non potrà superare il 60% dei costi complessivi, a fronte di risorse messe a disposizione dagli enti proponenti per un importo non inferiore al 30% del finanziamento regionale.

Esso inoltre non potrà essere superiore a L. 60.000.000.

In sede di concertazione, in caso di progetti di particolare rilevanza rispetto ai criteri di priorità, il contributo regionale massimo potrà essere elevato oltre il tetto massimo sopra specificato.

I contributi assegnati saranno erogati in due rate rispettivamente del 40% e 60%.

La prima rata verrà liquidata dalla Regione, come anticipo sulle spese da sostenere, non appena sia stata adottata la determinazione di approvazione del programma operativo complessivo dei progetti ed una volta ricevuta la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa da parte del soggetto proponente.

La seconda verrà liquidata, concluso il progetto, alla presentazione di una relazione sugli interventi eseguiti e di una rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione di tutti gli interventi previsti nel progetto, nelle modalità specificate nel successivo articolo 9.

Articolo 9
Rendicontazione

La rendicontazione delle spese dovrà essere redatta in base alla modulistica predisposta dalla Regione e dovrà comprendere:

- una tabella comparativa dei preventivi presentati e dei consuntivi di spesa realizzati, firmata dal legale rappresentate dell’ente (Modulo G);

- un elenco dei documenti giustificativi delle spese, firmato dal legale rappresentate dell’ente e avallato da sindaci o revisori dei conti (Modulo H);

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che comprovi l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi delle azioni indicate nei progetti approvati dalla Regione (Modulo I);

- una relazione finale sugli interventi realizzati (in forma libera).

I documenti giustificativi delle spese non dovranno essere allegati alla rendicontazione ma dovranno essere archiviati e mantenuti a disposizione della Regione Piemonte nelle sedi legali degli Enti per un periodo di 5 anni. Durante tale periodo i medesimi documenti potranno essere sottoposti a verifica.

Le spese previste dalle azioni concordate per l’assegnazione dei contributi dovranno essere rendicontate entro il 30/6/2003.

In casi eccezionali gli enti possono presentare alla Regione Piemonte una domanda di proroga del termine per la rendicontazione adeguatamente motivata redatta sullo schema del Modulo F. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; l’eventuale diniego da parte della Regione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’ente interessato.

La somma delle spese rendicontate non dovrà essere inferiore a quella indicata nel preventivo allegato al progetto presentato. Diversamente si procederà ad una riduzione del contributo in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso in cui non pervenga all’ufficio regionale preposto la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione a contributo, si potrà procedere alla revoca del contributo stesso.

Il contributo potrà inoltre essere revocato qualora:

- non venga presentata idonea documentazione dalla quale si desuma il costo effettivo delle iniziative e delle attività realizzate;

- le iniziative finanziate non siano state realizzate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione del contributo.

Articolo 10
Variazione dei progetti in corso d’opera

Qualora durante il periodo di realizzazione degli interventi si verifichino eventi eccezionali ed imprevisti, gli enti beneficiari di contributo potranno presentare richiesta motivata di variazione dei progetti in corso d’opera redatta sulla base del Modulo E.

I funzionari regionali incaricati valuteranno le modifiche proposte al progetto e nei successivi 30 giorni comunicheranno per iscritto all’ente interessato l’esito dell’istanza.

Le modifiche ammesse potranno concernere:

1. parziale variazione delle località di intervento, purché non vengano variati gli obiettivi e le tipologie di azioni specifiche,

2. parziale variazione dei partners, purché si tratti di sostituzioni o aggiunte, debitamente motivate,

3. variazione di singole voci del preventivo di spesa per quote non superiori al 30%, purché la variazione non comporti un aumento del contributo assegnato. Non è necessaria l’autorizzazione per la modifica del preventivo qualora la compensazione tra i capitoli di spesa non superi il 10% di variazione per singolo capitolo,

4. variazioni di caratteristiche tecniche delle opere in fase di realizzazione,

5. parziale variazione delle metodologie previste per la realizzazione delle azioni specifiche.

Articolo 11
Termine e modalità
di presentazione delle domande

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati dovranno presentare, per ogni progetto, una domanda in carta semplice, compilata secondo il Modulo A.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’ente o dell’associazione proponente. La firma del rappresentante legale dovrà essere autenticata. Non è soggetta ad autenticazione quando è apposta in presenza del dipendente pubblico addetto a riceverla o quando la domanda con la firma è presentata insieme alla fotocopia di un documento di identità.

Alle domande di contributo (Modulo A) dovranno essere allegati i seguenti documenti utilizzando, ove specificato, i moduli predisposti dalla Regione:

- una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto redatta in forma libera;

- una scheda di sintesi del progetto (Modulo B);

- un preventivo dettagliato dei costi (Modulo C);

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie ai fini dell’eventuale erogazione del contributo (Modulo D);

- la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente (solo nel caso in cui la domanda non venga firmata in presenza del dipendente pubblico addetto a riceverla);

- l’atto costitutivo e lo Statuto dell’ente, qualora non fossero già in possesso degli uffici regionali competenti;

- certificato di iscrizione alla prefettura (per le imprese che presentano domanda)

- Documentazione che supporti l’applicazione delle priorità di cui all’articolo 7 (lettere di adesione degli enti coinvolti, documentazione che comprovi le esperienze in “attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” ecc.). Tale documentazione, nel caso in cui non possa essere prodotta contestualmente alla presentazione del progetto, potrà anche essere inviata nei 30 giorni successivi;

La modulistica descritta è reperibile presso il sito http://agora.regione.piemonte.it/news.html, presso il sito www.regione.piemonte.it oppure può essere direttamente richiesta agli uffici regionali del Settore Affari Internazionali e Comunitari, Ufficio Cooperazione Internazionale - Torino, P.zza Castello 165 - quinto piano (tel. 011-4323940/4778)

La scheda di sintesi del progetto e il preventivo di spesa dovranno pervenire alla Regione anche in versione informatica, tramite floppy-disk o con messaggio e-mail all’indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro il giorno venerdì 23 novembre 2001 al seguente indirizzo:

Regione Piemonte
Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Settore Affari Internazionali e Comunitari
P.zza Castello 165
10122 Torino

Le istanze dovranno essere inoltrate utilizzando una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione;

b) con consegna a mano esclusivamente al Settore Affari Internazionali e Comunitari, Ufficio Cooperazione Internazionale - Torino, P.zza Castello 165 - quinto piano, uffici n. 501/507/511; la consegna potrà avvenire dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

c) mediante telefax, utilizzando il numero 011/432.5972.

Sulla busta contenente l’istanza di contributo dovrà essere scritto:

bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di progetti concernenti la promozione e la creazione d’impiego e d’impresa in marocco. anno 2001.

Le iniziative per le quali si richiede il contributo potranno essere già avviate autonomamente prima dell’approvazione dei relativi atti amministrativi senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione regionale.

Le istanze pervenute oltre il termine previsto saranno prese in considerazione solo fino all’esaurimento delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Articolo 12
Monitoraggio e valutazione dei progetti

La Regione Piemonte avvierà apposite azioni per monitorare e valutare la realizzazione dei progetti approvati.

Articolo 13
Informazioni di carattere generale

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Settore Affari Internazionali e Comunitari, sarà unicamente finalizzato all’espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L’istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona della D.ssa Giuliana Bottero, Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Cooperazione Internazionale ai seguenti numeri:

Telefono: 011/432.2757 - 3940 -4778

Fax: 011/432.5972

E-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.

Il testo del presente bando, con i relativi allegati, è disponibile presso i siti Internet:

www.regione.piemonte.it
http:\\agora.regione.piemonte.it/news.html

La modulistica completa comprende:

- Modulo A: schema di domanda in carta semplice

- Modulo B: scheda di sintesi del progetto;

- Modulo C: preventivo dei costi;

- Modulo D: dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà necessarie ai fini dell’eventuale erogazione del contributo;

- Modulo E: richiesta di variazione dei progetti in corso d’opera;

- Modulo F: domanda di proroga del termine per la rendicontazione;

- Modulo G: tabella comparativa dei preventivi e dei consuntivi di spesa;

- Modulo H: elenco dei documenti giustificativi delle spese;

- Modulo I: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accompagna il Modulo H.