Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 43

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2001 n. 30-4135

Legge n. 431/98, art.11 Legge n. 21/2001, art. 1. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi inerenti le risorse relative all’anno 2001 e criteri per la ripartizione ai Comuni

A relazione dell’Assessore Botta:

vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

considerato che il succitato decreto ministeriale, all’art. 2, comma 1, prevede la possibilità, per le Regioni che concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite, di stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 dello stesso decreto;

vista la legge regionale 14 maggio 2001, n.10, con la quale la Regione Piemonte ha ritenuto di integrare con propri fondi le risorse statali relative all’anno 2001;

poiché, in virtù della integrazione di cui alla legge regionale succitata, è possibile prevedere requisiti minimi dei conduttori diversi rispetto a quelli stabiliti con il già citato D.M. LL.PP. e pertanto si ritiene di stabilire soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle previste dallo stesso decreto ministeriale;

rilevato, inoltre, che il più volte citato decreto ministeriale concede anche ai Comuni, che concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite dalla Regione, la facoltà di stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle previste nell’ambito dei requisiti minimi di cui al presente atto;

considerato che l’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001 n. 21, di integrazione dell’art. 11, comma 7, della legge n. 431/98 prevede la nomina di un commissario ad acta nei confronti delle Regioni che non provvedano a trasferire ai Comuni le risorse loro attribuite entro il termine di novanta giorni dall’effettiva attribuzione stessa e quindi occorre necessariamente prevedere dei termini ristretti per gli adempimenti di competenza dei Comuni, per poter provvedere alla ripartizione delle risorse;

considerato che la legge regionale 24 gennaio 2000, n.6, così come modificata dall’art. 25, comma 4 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22, attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a stabilire i criteri per l’accesso ai contributi per il sostegno alla locazione e per la ripartizione delle risorse;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che l’attribuzione agli aventi titolo dei contributi relativi al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/98 per l’esercizio 2001, sia effettuata dai Comuni previa emissione di appositi bandi, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2000, pari a complessive lire 18.743.400(euro 9.680,16), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 12%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti(in applicazione della normativa sull’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 18%:

Numero componenti nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

Lire 32.486.700
(euro 16.777,98)

3 persone

Lire 39.633.774
(euro 20.469,14)

4 persone

Lire 46.131.114
(euro 23.824,73)

5 o più persone

Lire 51.978.720
(euro 26.844,77)

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare relativo all’anno 2000, diminuito di lire 1 milione (euro 516,46) per ogni figlio a carico.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l’anno 2000, il cui ammontare risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

L’incidenza del canone sul reddito si calcola facendo il rapporto tra l’ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico, del nucleo familiare.

Sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:

- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonchè la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

2) di stabilire che i Comuni fissino l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 12 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni (euro 3.098,74)/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 18 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 4,5 milioni (euro 2.324,06)/anno.

Per i nuclei familiari che includono ultrassessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento, soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto esecutivo per finita locazione o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale che devono essere preventivamente indicate nel bando comunale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del punto 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento;

3) di stabilire, altresì, che le risorse disponibili sono ripartite dalla Direzione regionale dell’Edilizia tra i Comuni proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria, da effettuarsi da parte dei Comuni medesimi, delle domande pervenute;

4) di disporre che i Comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare, secondo le modalità indicate nell’apposito Comunicato della competente Direzione, l’ammontare del fabbisogno alla Direzione regionale dell’Edilizia entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 L. 431/98;

5) di prevedere che i Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle previste nell’ambito dei requisiti minimi indicati dal presente provvedimento. La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal Comune, deve essere coperta dallo stanziamento comunale;

6) di demandare alla competente Direzione la formulazione di indirizzi tecnico-procedurali ai Comuni, anche al fine di agevolare la predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso ai contributi.

(omissis)