Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 3611 per la realizzazione di una variante al
ponte sul torrente Dora di Melezet, già autorizzato con provvedimento n.
3259 in data 14.07.1998 in Comune di Bardonecchia. Ditta: Immobiliare Marina
di Alessandro
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Immobiliare Marina di
Alessandro con sede in Torino - Via Galluppi, 5 ad eseguire le opere in
oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate
ed illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si
restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di attraversamento nel corso dacqua in argomento, con particolare riguardo
alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto
ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 2,00 rispetto alla quota
più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dintervento mediante la realizzazione
di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di
questo Settore;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario
o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico del corso dacqua interessato;
11. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985
- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione che annulla e sostituisce laut. n.
3259 del 14.07.1998 assunta con D.D. n. 00771 è ammesso ricorso entro il
termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure
innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo
le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 luglio 2001, n. 951
Giambattista Massera