Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 50/2001 per la realizzazione di interventi
di rinforzo di una briglia esistente sul Rio Rimolerio in Comune di Locana
Ditta: Comunità Montana Valli Orco e Soana
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valli Orco
e Soana con sede in Locana, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione
e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati
progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati
da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di consolidamento della briglia esistente nel corso dacqua in argomento,
con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio
dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,25 rispetto
alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. i massi costituenti lopera di consolidamento dovranno essere posizionati
in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere
prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire da cava. Essi dovranno
essere a spacco, di struttura compatta, non geliva nè lamellare; dovranno
avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dintervento mediante la realizzazione
di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di
questo Settore;
10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario
o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico del corso dacqua interessato;
12. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni autorizzazione
necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico,
alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 luglio 2001, n. 950
Giambattista Massera