Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001

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Codice 25.3
D.D. 9 luglio 2001, n. 949

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 51/2001 per il mantenimento di alcune opere di sistemazione idraulica del Rio Piani in Comune di Sparone Ditta: Comune di Sparone

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sparone ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere trasversali e longitudinali nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione i cui piani di appoggio sono posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate secondo le indicazioni rilevabile dagli elaborati di progetto;

3. le opere di difesa sono idoneamente immorsate a monte nelle esistenti sponde, mentre i parametri esterni sono raccordati senza soluzione di continuità con i profili spondali esistenti;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere mantenuti in posizione tale da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali già interessate dall’esecuzione dei lavori sono state ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera