Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 51/2001 per il mantenimento di
alcune opere di sistemazione idraulica del Rio Piani in Comune di Sparone
Ditta: Comune di Sparone
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sparone ad eseguire
le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità
indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle
opere trasversali e longitudinali nel corso dacqua in argomento, con particolare
riguardo alla struttura di fondazione i cui piani di appoggio sono posti
ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota
più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate secondo
le indicazioni rilevabile dagli elaborati di progetto;
3. le opere di difesa sono idoneamente immorsate a monte nelle esistenti
sponde, mentre i parametri esterni sono raccordati senza soluzione di continuità
con i profili spondali esistenti;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere mantenuti in
posizione tale da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali già interessate
dallesecuzione dei lavori sono state ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dintervento mediante la realizzazione
di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di
questo Settore;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario
o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon
regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni autorizzazione
necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico,
alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 luglio 2001, n. 949
Giambattista Massera