Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001

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Codice 25.3
D.D. 3 luglio 2001, n. 909

Autorizzazione idraulica n. 47/2001 per la realizzazione di una scogliera in massi, in sponda destra del Torrente Rumiano, in Comune di Cumiana, località Strada Decima-Ruata Lombarda

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta I.C.R. Costruzioni S.r.l. con sede a Torino, in C/so Govone n. 18, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto alla quota prevista negli elaborati progettuali allegati e comunque ad una quota inferiore di almeno mt. 1,0 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento alcun della sezione di deflusso del corso d’acqua;

4. il manufatto di difesa spondale, nel tratto iniziale dovrà essere addossato al muro in c.a. di recente realizzazione, in modo da non lasciare alcun varco tra i due manufatti;

5. durante la costruzione della scogliera dovrà essere garantita la stabilità dei muri di recinzione, di proprietà privata, di recente realizzazione;

6. i massi costituenti la difesa spondale dovrà essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare e dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza, ovvero dovrà esserne previsto l’intasamento con calcestruzzo cementizio, lasciando però i giunti, sul parametro esterno, aperti;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

8. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;

10. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

11. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’intervento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera