Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 47/2001 per la realizzazione di una scogliera
in massi, in sponda destra del Torrente Rumiano, in Comune di Cumiana,
località Strada Decima-Ruata Lombarda
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta I.C.R. Costruzioni S.r.l.
con sede a Torino, in C/so Govone n. 18, ad eseguire le opere in oggetto,
nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate
negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di difesa spondale con particolare riguardo alla struttura di fondazione
il cui piano di appoggio dovrà essere posto alla quota prevista negli elaborati
progettuali allegati e comunque ad una quota inferiore di almeno mt. 1,0
rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali
interessate;
3. lopera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente
lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre
il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità
con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento
alcun della sezione di deflusso del corso dacqua;
4. il manufatto di difesa spondale, nel tratto iniziale dovrà essere addossato
al muro in c.a. di recente realizzazione, in modo da non lasciare alcun
varco tra i due manufatti;
5. durante la costruzione della scogliera dovrà essere garantita la stabilità
dei muri di recinzione, di proprietà privata, di recente realizzazione;
6. i massi costituenti la difesa spondale dovrà essere posizionati in modo
da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a
spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare e dovranno avere
volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; dovrà essere
verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei massi impiegati
a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti
di sicurezza, ovvero dovrà esserne previsto lintasamento con calcestruzzo
cementizio, lasciando però i giunti, sul parametro esterno, aperti;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato
dallalveo;
8. durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;
10. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che lopera è
stata eseguita conformemente al progetto approvato;
11. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dintervento mediante la realizzazione
di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di
questo Settore;
12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto,
che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso
delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione
nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua
che lo rendessero necessario o le opere stesse siano in seguito giudicate
incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
14. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 e
s.m.i. - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico,
ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 3 luglio 2001, n. 909
Giambattista Massera