Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001

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Codice 17.2
D.D. 30 agosto 2001, n. 237

D.G.R. 72-1340 del 13.11.2000 - D.D. 47 del 26.02.2001. Graduatoria delle istanze ammesse al beneficio

IL DIRIGENTE

Premesso Che:

la D.G.R. 72-1340 del 13/11/2000 approva le norme di attuazione delle misura J, N (azioni 1, 2, 3) R (azioni 1, 2, 3), S e T (azione 1), programmate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1257/1999 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - PSR 2000-2006 della Regione Piemonte;

la determinazione dirigenziale n. 47 del 26/02/2001 approva il bando e la relativa modulistica per l’attuazione della Misura N - Azione N3 - Intervento D, definendo le modalità e i criteri per l’accesso alle agevolazioni programmate a favore dell’intervento medesimo.

Tutto ciò premesso:

esaminate le domande di contributo pervenute nei termini previsti dal citato bando, in rapporto agli elementi, ai requisiti ed alle condizioni di carattere procedurale e sostanziale che risultano dalle citate norme;

considerato che le risultanze dell’istruttoria hanno determinato la formazione dei seguenti elenchi, che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. Allegato 1: Graduatoria beneficiari ammessi. Tale graduatoria è stata predisposta sulla base dei criteri stabiliti con il bando di cui sopra, evidenziando il punteggio assegnato a ciascun beneficiario e l’entità della corrispondente agevolazione.

2. Allegato 2: Specificazione lavori ammessi ex Allegato 1.

3. Allegato 3: Elenco richiedenti non finanziati. L’esclusione dal beneficiario è motivata a fianco di ciascun richiedente.

4. Allegato 4: Condizioni e termini per la liquidazione delle agevolazioni.

ritenuto di assegnare il contributo ai soggetti e nelle entità specificati all’Allegato 1, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel bando regionale approvato con la determinazione dirigenziale n. 47 del 26/02/2001;

ritenuto pertanto di vincolare i soggetti ammessi al beneficio all’adeguamento ai criteri regionali di regolamentazione dei mercati, in riferimento sia alle nuove istituzioni quanto agli interventi modificativi dell’esistente, secondo quanto stabilito al Titolo III - Capo I della D.G.R. 2/4/01 n. 32-2642 e s.i.;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 51/97;

visto il D.Lgs. 165/2001;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con D.G.R. 72-1340 del 13/11/2000;

determina

Per le considerazioni espresse in premessa

- di approvare gli Allegati “1" ”2" “3" ”4" per farne parte integrante e sostanziale del presente atto per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento che qui integralmente e sostanzialmente si richiama

- di vincolare i soggetti ammessi al beneficio all’adeguamento ai criteri regionali di regolamentazione dei mercati, in riferimento sia alle nuove istituzioni quanto agli interventi modificativi dell’esistente, secondo quanto stabilito al Titolo III - Capo I della D.G.R. 2/4/01 n. 32-2642.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore

Allegato


Art. 1

Il soggetto autorizzato alla liquidazione dei contributi di cui al presente bando è l’organismo competente nazionale AGEA ex AIMA.

A parziale rettifica di quanto contenuto nella D.D. 47/2001, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti entro il 31/10/2001:

* il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal c.4 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 (articoli da 35 a 45), recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

* la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall’ente regionale;

* la dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di parte pubblica, relativamente alle opere oggetto dei contributo regionale.

Sono tenuti peraltro a trasmettere entro il 31/12/2001:

- il contratto di appalto dei lavori e l’avvenuto avvio dei medesimi e, nel caso di gara esperita con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, l’elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

Entro il 31/12/2002 devono essere trasmesse notizie in merito all’andamento dei lavori.

Ciascun contributo viene erogato previa presentazione, nel termine perentorio del 30 aprile 2003, pena la decadenza del beneficio, degli atti di contabilità finale dei lavori, recepiti con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.

Sulla base della documentazione citata l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso.

Si precisa che qualora si rendessero necessarie perizie di variante, esse dovranno essere redatte ai sensi della vigente normativa ed immediatamente comunicate all’Amministrazione Regionale con l’invio del provvedimento di approvazione delle stesse, comprensivo del quadro economico rideterminato e dei relativi atti tecnici. La Regione valuterà di conseguenza l’opportunità di approvare, nel rispetto delle finalità del progetto finanziato tali perizie, dandone comunicazione all’ente interessato. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante sono a totale carico dei Comune. Non sono ammissibili a contributo varianti in sanatoria.

Art. 2

I soggetti ammessi al beneficio sono vincolati all’adeguamento ai criteri regionali di regolamentazione dei mercati, in riferimento sia alle nuove istituzioni quanto agli interventi modificativi dell’esistente, secondo quanto stabilito al Titolo III - Capo I della D.G.R. 2/4/01 n. 32-2642 e s.i.