Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001
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Codice 9.2
Modificazione determine n. 217 e n. 218 del 12/07/2001
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) Di apportare agli schemi di contratto allegati alle determine n. 217
e n. 218 del 12/07/2001 le seguenti variazioni:
a) larticolo 5 viene così modificato:
Le parti convengono, e la Parte mutuataria dichiara di assumere quindi
ogni onere relativo, che dette rate semestrali siano soggette a variabilità
per tutta la durata del mutuo per effetto delladeguamento che la Banca
è autorizzata ad effettuare, in corrispondenza allandamento dei parametri
di cui appresso e dellinteresse semestrale che sarà costituito da una
componente fissa, espressa su base annua nominale, pari a punti (spread)
variabile semestrale pari al tasso dellEURIBOR a 6 (sei) mesi rilevato,
il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza di ciascun
periodo di interessi, dal comitato di gestione dellEURIBOR (Euribor Panel
Steering Committee).
Il tasso risultante sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza
semestrale di rata in relazione allandamento del parametro suddetto.
In relazione a quanto stabilito la Banca comunicherà semestralmente alla
Regione lammontare delle rate dinteresse, che verranno a maturare nel
periodo di ammortamento del mutuo.
b) il secondo comma dellarticolo 9 viene così determinato:
Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari,
in ciascun semestre o frazione di semestre solare compreso nel periodo
di mora, al tasso di interesse contrattuale protempore vigente nel periodo
maggiorato di quattro punti percentuale per anno.
c) larticolo 11 viene così ridefinito:
La Regione ha facoltà di restituire anticipatamente in tutto o in parte,
il capitale mutuato, in corrispondenza delle scadenze di rata - nel periodo
regolato ha tasso variabile - e in corrispondenza della scadenza del relativo
periodo - in caso di opzione a tasso fisso.
Detta restituzione dovrà essere fatta in contanti, corrispondendo la Regione
alla Banca, in aggiunta al capitale ed agli interessi maturati alla data
di estinzione, la penale in misura dell1% (uno per cento) del capitale
restituito anticipatamente.
E fatta facoltà della Banca di rifiutare restituzione parziale del capitale,
che non raggiunge lammontare di unannualità.
Loriginale sottoscritto dal Dirigente Responsabile è conservato presso
il Settore, mentre copia conforme alloriginale sarà trasmessa al Settore
Segreteria di Giunta che ne curerà la pubblicazione.
Il Direttore regionale
D.D. 18 settembre 2001, n. 268
Pierluigi Lesca