Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2001

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Codice 9.2
D.D. 18 settembre 2001, n. 268

Modificazione determine n. 217 e n. 218 del 12/07/2001

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Di apportare agli schemi di contratto allegati alle determine n. 217 e n. 218 del 12/07/2001 le seguenti variazioni:

a) l’articolo 5 viene così modificato:

Le parti convengono, e la Parte mutuataria dichiara di assumere quindi ogni onere relativo, che dette rate semestrali siano soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo per effetto dell’adeguamento che la Banca è autorizzata ad effettuare, in corrispondenza all’andamento dei parametri di cui appresso e dell’interesse semestrale che sarà costituito da una componente fissa, espressa su base annua nominale, pari a punti (spread) variabile semestrale pari al tasso dell’EURIBOR a 6 (sei) mesi rilevato, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, dal comitato di gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee).

Il tasso risultante sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all’andamento del parametro suddetto.

In relazione a quanto stabilito la Banca comunicherà semestralmente alla Regione l’ammontare delle rate d’interesse, che verranno a maturare nel periodo di ammortamento del mutuo.

b) il secondo comma dell’articolo 9 viene così determinato:

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, in ciascun semestre o frazione di semestre solare compreso nel periodo di mora, al tasso di interesse contrattuale protempore vigente nel periodo maggiorato di quattro punti percentuale per anno.

c) l’articolo 11 viene così ridefinito:

La Regione ha facoltà di restituire anticipatamente in tutto o in parte, il capitale mutuato, in corrispondenza delle scadenze di rata - nel periodo regolato ha tasso variabile - e in corrispondenza della scadenza del relativo periodo - in caso di opzione a tasso fisso.

Detta restituzione dovrà essere fatta in contanti, corrispondendo la Regione alla Banca, in aggiunta al capitale ed agli interessi maturati alla data di estinzione, la penale in misura dell’1% (uno per cento) del capitale restituito anticipatamente.

E’ fatta facoltà della Banca di rifiutare restituzione parziale del capitale, che non raggiunge l’ammontare di un’annualità.

L’originale sottoscritto dal Dirigente Responsabile è conservato presso il Settore, mentre copia conforme all’originale sarà trasmessa al Settore Segreteria di Giunta che ne curerà la pubblicazione.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca