Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 53/01 per la realizzazione di opere di consolidamento
in sponda destra del Rio San Pietro e in sponda sinistra del Rio Vallunga
in Comune di Castellamonte. Ditta: Comunità Montana Valle Sacra
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valle Sacra
ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle
opere di sistemazione longitudinale dellalveo dei corsi dacqua in argomento,
nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte
idrauliche indotte ad eventi di piena, sia nei riguardi della struttura
di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota
comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di
fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. lopera di difesa prevista nel Rio San Pietro dovrà essere idoneamente
attestata e collegata a monte nel muro di difesa esistente immediatamente
a monte del ponte, quindi adeguatamente collegata, a monte e a valle, con
la gabbionata prevista nel tratto mediano, mentre il parametro esterno
dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale
esistente; analogamente per la difesa prevista nel Rio Vallunga che dovrà
essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente
immorsata a monte nellesistente sponda, quindi proseguita ed adeguatamente
attestata a valle in corrispondenza dellesistente attraversamento;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza
comunque non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in
modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità.
Non dovranno essere prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire
da cava.
Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare;
dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li.
Dovrà inoltre essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione
dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto
degli opportuni coefficienti di sicurezza, verificando altresì la loro
stabilità e tenuta in ordine ai vincoli ed ancoraggi eseguiti tramite funi
e travi dacciaio;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano,
in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
14. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs.
490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico
- ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 luglio 2001, n. 1003
Giambattista Massera