Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 3615 allattraversamento del torr. Frejus con
condotta gas metano n. 2 condotte per teleriscaldamento e n. 5 cavidotti,
posati allinterno di una struttura autoportante ancorata ai muri dala
dellesistente ponte di Viale San Francesco/P.zza De Gasperi, in Comune
di Bardonecchia, in sostituzione dellautorizzazione idraulica n. 3414,
assentita con Determinazione Dirigenziale n. 17 in data 12.01.2000. Ditta:
Metanalpi Valsusa S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Metanalpi Valsusa S.r.l.,
con sede in via Rivalta 102, 10098 Rivoli (TO), ad eseguire lopera in
oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate
e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
in argomento;
3. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas,
idonei dispositivi di interruzione dellerogazione del gas a garanzia della
massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle
opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori
disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;
4. le opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga,
su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati
motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità della trave reticolare autoportante
(caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico
del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo
di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo
del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta
del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie,
sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. la presente determinazione annulla e sostituisce lautorizzazione idraulica
n. 3414 assentita con Determinazione Dirigenziale n. 17 in data 12.01.00.
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 13 luglio 2001, n. 970
Giambattista Massera