Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 55 - 4060
Individuazione dei criteri per lo svolgimento delle conferenze programmatiche
di cui allart 1-bis della Legge 11 dicembre 2000 n.365, ai fini delladozione
ed attuazione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
A relazione degli Assessori Botta, Cavallera :
Atteso che il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 Interventi urgenti
per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione
civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle
calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000", come convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con larticolo
1-bis Procedura per ladozione dei progetti di piani stralcio" ha innovato
la disciplina già prevista dallarticolo 18 della legge 18 maggio 1989,
n.183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo, eliminando lobbligatorietà del parere della Regione ai fini delladozione
del piano stralcio per lassetto idrogeologico dei bacini di rilievo nazionale,
introducendo il parere di una conferenza programmatica e stabilendo che
le determinazioni assunte dal comitato istituzionale dellautorità di bacino
di rilievo nazionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
in particolare, il predetto articolo 1-bis della legge n. 365/2000 dispone
quanto segue:
* comma 2: Ladozione dei piani stralcio per lassetto idrogeologico è
effettuata ... entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo
progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30
aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
* comma 3: Ai fini delladozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale,
le regioni convocano una conferenza programmatica ... alle quali partecipano
le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante
dellAutorità di bacino;
* comma 4: La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto
di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale
e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni
idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui
allarticolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato
istituzionale ... (dellAutorità di bacino) ... tiene conto delle determinazioni
della conferenza, in sede di adozione del piano;
* comma 5: Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale,
a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante
agli strumenti urbanistici;
considerato che questa Amministrazione ha presentato ricorso alla Corte
Costituzionale affinché venga dichiarata lillegittimità costituzionale
dei suddetti commi 2, 3, 4 e 5 dellarticolo 1-bis della legge n. 365/2000,
per violazione degli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione,
essenzialmente per le seguenti considerazioni:
* il testo della norma non esprime se la sua applicazione attenga solamente
ad una situazione di urgenza, per la formazione dei primi piani stralcio
per la tutela dal rischio idrogeologico di cui allarticolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 180 del 1998" (cfr. comma 1), restando ferme le disposizioni
di cui alla citata legge n. 183/1989, ovvero stabilisca la permanente disciplina
di detti piani, i quali attengono agli aspetti più salienti della regolamentazione
propria dei piani di bacino; ove si trattasse di una urgente prima attuazione",
limportanza del piano stralcio anzidetto e la vastità degli effetti da
esso prodotti e destinati a perdurare nel tempo, con rilevantissima incidenza
su molteplici aspetti della tutela e degli usi del territorio, tutti rientranti
nella competenza della Regione, non può in alcun modo determinare lesautoramento
delle precise attribuzioni tutelate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione;
ciò, a maggior ragione, ove si trattasse di permanente disciplina della
materia;
* secondo la previsione dei commi 3 e 4 dellarticolo 1-bis, il parere
della Regione è comunque sostituito dal parere di una conferenza programmatica
di nuova istituzione, alla quale partecipano le Province, i Comuni, la
Regione e lAutorità di bacino; cosicché viene diminuita la funzione amministrativa
della Regione per le materie ad essa spettanti, rimanendo essa assorbita
dai vari enti partecipanti alla conferenza, che sono posti nella identica
posizione per la formulazione del parere sul progetto di piano, così interferendo
anche nelle attribuzioni proprie della Regione;
* il comma 3 riferisce il compito della conferenza programmatica non
solo alladozione ma anche allattuazione del piano stralcio ed ai fini
della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione
territoriale; il riferimento anzidetto induce a ritenere che il metodo
della conferenza programmatica debba operare anche nellattuazione del
piano stralcio, riguardando quindi direttamente la pianificazione territoriale
di competenza della Regione e lassunzione delle deliberazioni di adeguamento,
ove occorrenti, al piano stralcio per lassetto idrogeologico di diversi
piani e programmi anche di competenza regionale (piani paesistici, piani
dei parchi, piani di tutela ambientale, piani e programmi di opere pubbliche,
di agricoltura e forestazione, etc.), sui quali si ripercuotono le previsioni
del piano stralcio di bacino; dunque, la norma invade illegittimamente
lambito della potestà legislativa ed amministrativa regionale nella regolamentazione
delle funzioni ad essa rimesse, in particolare nella materia urbanistica,
dei lavori pubblici, della tutela paesistica ed ambientale, dellagricoltura
e forestazione, dellattività estrattiva;
* il comma 4 stabilisce che la conferenza programmatica svolge un ruolo
solamente consultivo; infatti, ladozione del piano è decisa dal comitato
istituzionale dellAutorità di bacino, che tiene conto delle determinazioni
della conferenza; inopinatamente, il comma 5 stabilisce che le determinazioni
del comitato istituzionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici,
cosicché le decisioni dellAutorità di bacino elidono la competenza della
Regione, nonché dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici
e sostituiscono direttamente ed automaticamente le proprie determinazioni
alla disciplina dei piani territoriali ed urbanistici, finendo per incidere
sullessenza stessa della competenza regionale; tra laltro, in una materia
nella quale la Regione Piemonte ha già emanato propria disciplina legislativa
per garantire gli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali alle
determinazioni di detti piani di livello superiore con larticolo 17, comma
6, della legge regionale n. 56/1977 e s.m.;
* il travalicamento delle competenze regionali non può trovare alcuna giustificazione
in motivazioni durgenza o di misure straordinarie, posto che la corretta
applicazione della norma già vigente - art. 17, commi 5 e 6 bis, della
legge n. 183/1989 e s.m. - consente di attribuire immediata efficacia vincolante
a specifiche prescrizioni del piano di bacino;
ricordato che la Regione Piemonte, pur in attesa degli esiti del suddetto
ricorso, ha comunque svolto tutti gli adempimenti ad essa affidati dallarticolo
1-bis della legge n. 365/2000, convocando le conferenze programmatiche
in tutte le Province - con deliberazioni della Giunta Regionale n. 60-2189
in data 5.2.2001 e n. 22-2274 in data 19.2.2001 - ed esprimendo in tali
sedi e con proprie deliberazioni il parere sul progetto di Piano stralcio
per lassetto idrogeologico (PAI), già adottato dal Comitato Istituzionale
dellAutorità di bacino del fiume Po con deliberazione in data 11 maggio
1999 - quindi prima dellentrata in vigore della legge n. 365/2000 - e
sulle osservazioni in merito a tale progetto di PAI, pervenute alla Regione
ai sensi del comma 8 dellarticolo 18 della legge n. 183/1989;
atteso che il Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume
Po, con deliberazione in data 26 aprile 2001, n. 18/2001 - quindi entro
il termine fissato dal comma 2 dellart. 1-bis della legge n. 365/2000
- ha adottato il suddetto Piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI),
anche sulla scorta delle determinazioni delle conferenze programmatiche
che si sono svolte presso tutte le Province della Regione Piemonte;
atteso che il Piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI) è stato
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 8 agosto
2001;
ricordato che il Piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI) integra
il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF), già approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 in data 9 novembre 1998;
rilevato che, allo stato, sono in corso i seguenti procedimenti in ordine
a varianti ai suddetti Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) e Piano
stralcio per lassetto idrogeologico (PAI):
* progetto di variante al PSFF adottato con deliberazione del Comitato
Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po in data 16 marzo 2000,
n. 3/2000, relativo alle fasce fluviali del fiume Tanaro, nei territori
dei Comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e
Neive;
* progetto di variante al PSFF adottato con deliberazione del Comitato
Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po in data 31 gennaio 2001,
n. 6/2001, relativo alle fasce fluviali del fiume Sesia, nel territorio
del Comune di Ghislarengo;
* progetto di integrazione n. 1 del PAI adottato con deliberazione del
Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po in data 26
aprile 2001, n. 19/2001, che nellambito del territorio del Piemonte riguarda
le fasce fluviali dei fiumi Po, Dora Baltea, Dora Riparia e Stura di Lanzo,
nei territori dei Comuni di Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Frassineto
Po, Morano sul Po, Ticineto, Valmacca, Baldissero Canavese, Banchette,
Colleretto Giacosa, Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Loranzé, Montalto
Dora, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Quagliuzzo, Romano Canavese,
Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, Settimo
Torinese, Strambinello, Strambino, Torino, Vidracco, Vistrorio, Motta Dé
Conti, Palazzolo Vercellese, Trino;
atteso che larticolo 4 della predetta deliberazione del Comitato Istituzionale
dellAutorità di bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, n. 19/2001,
dispone espressamente che Ai sensi dellarticolo 1 bis del citato decreto
legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate,
ai fini delladozione ed attuazione del Progetto di integrazione n. 1
al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione
territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime
un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere
tiene luogo di quello di cui allarticolo 18, comma 9, della legge 183/1989";
ritenuto, in attesa degli esiti del suddetto ricorso alla Corte Costituzionale
- che attiene anche al carattere di norma a termine, ovvero di disciplina
permanente - di dare comunque attuazione alle disposizioni del più volte
citato articolo 1-bis della legge n. 365/2000 - peraltro, come richiesto
alle Regioni dal Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume
Po con la suddetta deliberazione in data 26 aprile 2001, n. 19/2001 - convocando
le Conferenze programmatiche in ordine a tutti i progetti di variante o
di integrazione ai vigenti piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico,
ossia al Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) e al Piano stralcio
per lassetto idrogeologico (PAI), compresi quelli già in itinere;
ritenuto, pertanto, necessario individuare criteri e procedure per lo svolgimento
delle suddette Conferenze programmatiche;
vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
visto il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF), approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 in data 9 novembre 1998;
visto il Piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI) approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 8 agosto 2001;
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
vista la deliberazione del Consiglio Regionale 30 settembre 1997, n. 442-14210;
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. in coerenza con i criteri già adottati per lo svolgimento delle Conferenze
programmatiche in merito al progetto di Piano stralcio per lassetto idrogeologico
(PAI) di cui in premessa, verranno convocate le Conferenze programmatiche
in ordine a tutti i progetti di variante o di integrazione ai vigenti piani
stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, ossia al Piano stralcio
delle fasce fluviali (PSFF) e al Piano stralcio per lassetto idrogeologico
(PAI) dellAutorità di bacino del fiume Po, compresi quelli già in itinere;
2. al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui al citato articolo
1-bis della legge n. 365/2000 in modo coordinato con le prescrizioni dellarticolo
18 della legge n. 183/1989 - per le parti tra di loro compatibili - le
Conferenze programmatiche saranno convocate dopo la decorrenza dei termini
per la presentazione di osservazioni, ai sensi del comma 8 del predetto
art. 18, ed a seguito dellespressione del parere regionale sulle stesse,
ai sensi del comma 9 stesso articolo, sicché le Conferenze programmatiche
saranno poste nella condizione di conoscere le osservazioni inoltrate alla
Regione ed il relativo parere;
3. oltre ai soggetti istituzionali indicati dal suddetto articolo 1-bis
della legge n. 365/2000, alle Conferenze programmatiche verranno convocate
le Comunità Montane competenti per territorio, nonché il Magistrato per
il Po qualora il progetto di variante ai piani stralcio di bacino riguardi
il reticolo idrografico di competenza statale; alle Conferenze potranno
essere invitati Amministrazioni ed Enti pubblici che abbiano in corso o
in programma interventi nelle aree interessate dai progetti di variante
ai piani stralcio di bacino;
4. le Conferenze programmatiche potranno essere articolate per ambiti territoriali
omogenei;
5. le Conferenze programmatiche verranno convocate dal Direttore regionale
alla Difesa del suolo, di norma presso la sede della stessa, e vi parteciperanno,
oltre a detta Direzione, le Direzioni regionali Pianificazione e gestione
urbanistica, Servizi tecnici di prevenzione e Opere pubbliche; il Direttore
alla Difesa del suolo convocherà, di volta in volta, altre Direzioni regionali
eventualmente interessate ai diversi progetti di variante ai piani stralcio
di bacino;
6. le anzidette Direzioni redigeranno una proposta di parere regionale
in merito sia ai progetti di variante ai piani stralcio di bacino sia alle
osservazioni presentate, ai sensi dellarticolo 18, comma 8, della legge
18 maggio 1989, n. 183; detta proposta di parere verrà sottoposta alle
determinazioni della Giunta Regionale, che saranno comunicate in sede di
Conferenza programmatica;
7. gli esiti della Conferenza programmatica saranno riportati in apposito
verbale, redatto a cura della Direzione Difesa del suolo, che verrà trasmesso
allAutorità di bacino del fiume Po unitamente alle suddette determinazioni
della Giunta Regionale e ad eventuali atti ed elaborati prodotti dai soggetti
intervenuti alla Conferenza.
(omissis)