Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 55 - 4060

Individuazione dei criteri per lo svolgimento delle conferenze programmatiche di cui all’art 1-bis della Legge 11 dicembre 2000 n.365, ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

A relazione degli Assessori Botta, Cavallera :

Atteso che il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000", come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con l’articolo 1-bis ”Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio" ha innovato la disciplina già prevista dall’articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, eliminando l’obbligatorietà del parere della Regione ai fini dell’adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo nazionale, introducendo il parere di una “conferenza programmatica” e stabilendo che le determinazioni assunte dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino di rilievo nazionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici; in particolare, il predetto articolo 1-bis della legge n. 365/2000 dispone quanto segue:

* comma 2: “L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico è effettuata ... entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

* comma 3: “Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica ... alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino”;

* comma 4: “La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale ... (dell’Autorità di bacino) ... tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano”;

* comma 5: “Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici”;

considerato che questa Amministrazione ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale affinché venga dichiarata l’illegittimità costituzionale dei suddetti commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1-bis della legge n. 365/2000, per violazione degli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione, essenzialmente per le seguenti considerazioni:

* il testo della norma non esprime se la sua applicazione attenga solamente ad una situazione di urgenza, per la formazione dei primi “piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998" (cfr. comma 1), restando ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 183/1989, ovvero stabilisca la permanente disciplina di detti piani, i quali attengono agli aspetti più salienti della regolamentazione propria dei piani di bacino; ove si trattasse di una urgente ”prima attuazione", l’importanza del piano stralcio anzidetto e la vastità degli effetti da esso prodotti e destinati a perdurare nel tempo, con rilevantissima incidenza su molteplici aspetti della tutela e degli usi del territorio, tutti rientranti nella competenza della Regione, non può in alcun modo determinare l’esautoramento delle precise attribuzioni tutelate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione; ciò, a maggior ragione, ove si trattasse di permanente disciplina della materia;

* secondo la previsione dei commi 3 e 4 dell’articolo 1-bis, il parere della Regione è comunque sostituito dal parere di una “conferenza programmatica” di nuova istituzione, alla quale partecipano le Province, i Comuni, la Regione e l’Autorità di bacino; cosicché viene diminuita la funzione amministrativa della Regione per le materie ad essa spettanti, rimanendo essa assorbita dai vari enti partecipanti alla conferenza, che sono posti nella identica posizione per la formulazione del parere sul progetto di piano, così interferendo anche nelle attribuzioni proprie della Regione;

* il comma 3 riferisce il compito della “conferenza programmatica” non solo all’adozione ma anche all’attuazione del piano stralcio ed ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale; il riferimento anzidetto induce a ritenere che il metodo della “conferenza programmatica” debba operare anche nell’attuazione del piano stralcio, riguardando quindi direttamente la pianificazione territoriale di competenza della Regione e l’assunzione delle deliberazioni di adeguamento, ove occorrenti, al piano stralcio per l’assetto idrogeologico di diversi piani e programmi anche di competenza regionale (piani paesistici, piani dei parchi, piani di tutela ambientale, piani e programmi di opere pubbliche, di agricoltura e forestazione, etc.), sui quali si ripercuotono le previsioni del piano stralcio di bacino; dunque, la norma invade illegittimamente l’ambito della potestà legislativa ed amministrativa regionale nella regolamentazione delle funzioni ad essa rimesse, in particolare nella materia urbanistica, dei lavori pubblici, della tutela paesistica ed ambientale, dell’agricoltura e forestazione, dell’attività estrattiva;

* il comma 4 stabilisce che la “conferenza programmatica” svolge un ruolo solamente consultivo; infatti, l’adozione del piano è decisa dal comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, che “tiene conto delle determinazioni della conferenza”; inopinatamente, il comma 5 stabilisce che le determinazioni del comitato istituzionale “costituiscono variante agli strumenti urbanistici”, cosicché le decisioni dell’Autorità di bacino elidono la competenza della Regione, nonché dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici e sostituiscono direttamente ed automaticamente le proprie determinazioni alla disciplina dei piani territoriali ed urbanistici, finendo per incidere sull’essenza stessa della competenza regionale; tra l’altro, in una materia nella quale la Regione Piemonte ha già emanato propria disciplina legislativa per garantire gli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali alle determinazioni di detti piani di livello superiore con l’articolo 17, comma 6, della legge regionale n. 56/1977 e s.m.;

* il travalicamento delle competenze regionali non può trovare alcuna giustificazione in motivazioni d’urgenza o di misure straordinarie, posto che la corretta applicazione della norma già vigente - art. 17, commi 5 e 6 bis, della legge n. 183/1989 e s.m. - consente di attribuire immediata efficacia vincolante a specifiche prescrizioni del piano di bacino;

ricordato che la Regione Piemonte, pur in attesa degli esiti del suddetto ricorso, ha comunque svolto tutti gli adempimenti ad essa affidati dall’articolo 1-bis della legge n. 365/2000, convocando le conferenze programmatiche in tutte le Province - con deliberazioni della Giunta Regionale n. 60-2189 in data 5.2.2001 e n. 22-2274 in data 19.2.2001 - ed esprimendo in tali sedi e con proprie deliberazioni il parere sul progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), già adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione in data 11 maggio 1999 - quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 365/2000 - e sulle osservazioni in merito a tale progetto di PAI, pervenute alla Regione ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 della legge n. 183/1989;

atteso che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione in data 26 aprile 2001, n. 18/2001 - quindi entro il termine fissato dal comma 2 dell’art. 1-bis della legge n. 365/2000 - ha adottato il suddetto Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), anche sulla scorta delle determinazioni delle conferenze programmatiche che si sono svolte presso tutte le Province della Regione Piemonte;

atteso che il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 8 agosto 2001;

ricordato che il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) integra il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF), già approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 in data 9 novembre 1998;

rilevato che, allo stato, sono in corso i seguenti procedimenti in ordine a varianti ai suddetti Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) e Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI):

* progetto di variante al PSFF adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po in data 16 marzo 2000, n. 3/2000, relativo alle fasce fluviali del fiume Tanaro, nei territori dei Comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive;

* progetto di variante al PSFF adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po in data 31 gennaio 2001, n. 6/2001, relativo alle fasce fluviali del fiume Sesia, nel territorio del Comune di Ghislarengo;

* progetto di integrazione n. 1 del PAI adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, n. 19/2001, che nell’ambito del territorio del Piemonte riguarda le fasce fluviali dei fiumi Po, Dora Baltea, Dora Riparia e Stura di Lanzo, nei territori dei Comuni di Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Frassineto Po, Morano sul Po, Ticineto, Valmacca, Baldissero Canavese, Banchette, Colleretto Giacosa, Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Loranzé, Montalto Dora, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Quagliuzzo, Romano Canavese, Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Strambinello, Strambino, Torino, Vidracco, Vistrorio, Motta Dé Conti, Palazzolo Vercellese, Trino;

atteso che l’articolo 4 della predetta deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, n. 19/2001, dispone espressamente che “Ai sensi dell’articolo 1 bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell’adozione ed attuazione del ‘Progetto di integrazione n. 1 al PAI’ e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 183/1989";

ritenuto, in attesa degli esiti del suddetto ricorso alla Corte Costituzionale - che attiene anche al carattere di norma a termine, ovvero di disciplina permanente - di dare comunque attuazione alle disposizioni del più volte citato articolo 1-bis della legge n. 365/2000 - peraltro, come richiesto alle Regioni dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con la suddetta deliberazione in data 26 aprile 2001, n. 19/2001 - convocando le Conferenze programmatiche in ordine a tutti i progetti di variante o di integrazione ai vigenti piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, ossia al Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), compresi quelli già in itinere;

ritenuto, pertanto, necessario individuare criteri e procedure per lo svolgimento delle suddette Conferenze programmatiche;

vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365

visto il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 in data 9 novembre 1998;

visto il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 8 agosto 2001;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale 30 settembre 1997, n. 442-14210;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. in coerenza con i criteri già adottati per lo svolgimento delle Conferenze programmatiche in merito al progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui in premessa, verranno convocate le Conferenze programmatiche in ordine a tutti i progetti di variante o di integrazione ai vigenti piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, ossia al Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del fiume Po, compresi quelli già in itinere;

2. al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui al citato articolo 1-bis della legge n. 365/2000 in modo coordinato con le prescrizioni dell’articolo 18 della legge n. 183/1989 - per le parti tra di loro compatibili - le Conferenze programmatiche saranno convocate dopo la decorrenza dei termini per la presentazione di osservazioni, ai sensi del comma 8 del predetto art. 18, ed a seguito dell’espressione del parere regionale sulle stesse, ai sensi del comma 9 stesso articolo, sicché le Conferenze programmatiche saranno poste nella condizione di conoscere le osservazioni inoltrate alla Regione ed il relativo parere;

3. oltre ai soggetti istituzionali indicati dal suddetto articolo 1-bis della legge n. 365/2000, alle Conferenze programmatiche verranno convocate le Comunità Montane competenti per territorio, nonché il Magistrato per il Po qualora il progetto di variante ai piani stralcio di bacino riguardi il reticolo idrografico di competenza statale; alle Conferenze potranno essere invitati Amministrazioni ed Enti pubblici che abbiano in corso o in programma interventi nelle aree interessate dai progetti di variante ai piani stralcio di bacino;

4. le Conferenze programmatiche potranno essere articolate per ambiti territoriali omogenei;

5. le Conferenze programmatiche verranno convocate dal Direttore regionale alla Difesa del suolo, di norma presso la sede della stessa, e vi parteciperanno, oltre a detta Direzione, le Direzioni regionali Pianificazione e gestione urbanistica, Servizi tecnici di prevenzione e Opere pubbliche; il Direttore alla Difesa del suolo convocherà, di volta in volta, altre Direzioni regionali eventualmente interessate ai diversi progetti di variante ai piani stralcio di bacino;

6. le anzidette Direzioni redigeranno una proposta di parere regionale in merito sia ai progetti di variante ai piani stralcio di bacino sia alle osservazioni presentate, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della legge 18 maggio 1989, n. 183; detta proposta di parere verrà sottoposta alle determinazioni della Giunta Regionale, che saranno comunicate in sede di Conferenza programmatica;

7. gli esiti della Conferenza programmatica saranno riportati in apposito verbale, redatto a cura della Direzione Difesa del suolo, che verrà trasmesso all’Autorità di bacino del fiume Po unitamente alle suddette determinazioni della Giunta Regionale e ad eventuali atti ed elaborati prodotti dai soggetti intervenuti alla Conferenza.

(omissis)